Ricorso per la separazione consensuale con figli minori

Andrea Conti

Inquadramento

I coniugi che intendono separarsi consensualmente possono proporre ricorso congiunto avanti al Tribunale Ordinario che provvederà, esaminata la documentazione prodotta e garantita la tutela dell'interesse dei figli minori coinvolti, ad omologare le condizioni proposte dai coniugi ed idonee a regolamentare gli aspetti personali e patrimoniali successivamente allo scioglimento del vincolo matrimoniale.

Formula

TRIBUNALE ORDINARIO DI .... [1]

RICORSO [2] PER LA SEPARAZIONE CONSENSUALE [3]EX ART. 473-BIS.51 C.P.C.

Nel procedimento promosso da:

Sig.ra ...., nata a ...., in data ...., cittadinanza ...., residente in ...., via ...., C.F. ...., rappresentata e difesa, come per delega allegata al presente atto, dall'Avv. ...., del Foro di ...., C.F. ...., ed elettivamente domiciliata presso il medesimo in ...., via .... (si dichiara di voler ricevere ogni avviso e comunicazione di cancelleria al seguente recapito fax .... o al seguente indirizzo PEC ....)

E DA

Sig. ...., nato a ...., in data ...., cittadinanza ...., residente in ...., via ...., C.F. ...., rappresentato e difeso, come per delega allegata al presente atto, dall'Avv. ...., del Foro di ...., C.F. ...., ed elettivamente domiciliato presso il medesimo in ...., via .... (si dichiara di voler ricevere ogni avviso e comunicazione di cancelleria al seguente recapito fax .... o al seguente indirizzo PEC ....) [4]

NEI CONFRONTI DI [5]

Figlia - ...., nata a ...., in data ...., cittadinanza, residente in ...., via ...., C.F. ....,

Figlio - ...., nato a ...., in data ...., cittadinanza, residente in ...., via ...., C.F. ....,

AVENTE AD OGGETTO [6]

separazione personale consensuale – affidamento dei figli minorenni – quantificazione dell'assegno di mantenimento a favore dei figli minorenni – quantificazione dell'assegno di mantenimento a favore del coniuge economicamente debole.

***

PREMESSO CHE [7]

– i coniugi sono uniti con matrimonio concordatario/civile in ...., in data ...., scegliendo il regime della separazione/comunione dei beni;

– che dall'unione sono nati: ...., a .... ( ....), in data ...., e ...., a .... ( ....), in data ....;

– la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è deteriorata, tanto da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e non vi è possibilità di riconciliazione;

– i coniugi intendono separarsi consensualmente alle condizioni indicate nel presente ricorso.

***

Tutto ciò premesso, la Sig.ra ...., ut supra rappresentata, difesa e domiciliata, e il Sig. ...., ut supra rappresentato, difeso e domiciliato

PRECISANO [8]

A. Sulla disponibilità reddituale e patrimoniale

1) ....;

2) ....;

3) ....;

***

B. Sugli oneri a carico delle parti

1) ....;

2) ....;

3) ....;

***

C. Sulle condizioni inerenti alla prole

1) ....;

2) ....;

3) ....;

***

D. Sulla regolamentazione dei rapporti patrimoniali

1) ....;

2) ....;

3) ....;

***

Tutto ciò premesso, la Sig.ra ...., ut supra rappresentata, difesa e domiciliata, e il Sig. ...., ut supra rappresentato, difeso e domiciliato

DICHIARANO [9]

di non volersi riconciliare e

DICHIARANO

di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e, pertanto

DEPOSITANO

la documentazione di cui all'art. 473-bis.12, comma 3, c.p.c.:

a) dichiarazione dei redditi anni ...., .... e ....;

b) dichiarazione su titolarità di diritti reali su beni immobili;

c) dichiarazione su titolarità di diritti reali su beni mobili registrati;

d) quote sociali;

e) estratto conto dei rapporti bancari (anni ...., .... e ....);

f) estratto conto dei rapporti finanziari (anni ...., .... e ....).

***

TUTTO CIÒ PREMESSO

Tutto ciò premesso, la Sig.ra ...., ut supra rappresentata, difesa e domiciliata, e il Sig. ...., ut supra rappresentato, difeso e domiciliato

CHIEDONO

che il Giudice istruttore voglia [fissare l'udienza per la comparizione personale dei coniugi] [10], espletare gli incombenti di rito, omettendo l'ascolto dei figli minori in quanto manifestatamente superfluo e, acquisito il parere del P.M., rimettere gli atti al Collegio per l'omologazione della loro separazione alle seguenti

CONDIZIONI

1. Separazione.

I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.

2. Responsabilità genitoriale [11].

.... e .... restano affidati in via condivisa a entrambi i genitori, che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale i figli (o ciascuno di essi) di volta in volta si troveranno al momento dell'assunzione della decisione. Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti la salute (p.e.: interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui il figlio interessato si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza.

OPPURE

.... e .... restano affidati in via condivisa a entrambi i genitori, che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale i figli (o ciascuno di essi) di volta in volta si troveranno al momento dell'assunzione della decisione; le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti la salute (p.e.: interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui il figlio interessato si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza. Considerato infine che ...., i genitori concordano che le decisioni inerenti ...., saranno assunte in via esclusiva da .....

OPPURE

considerato che ...., .... e .... sono affidati in via esclusiva a .... che eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di maggior interesse che saranno adottate congiuntamente dai genitori.

3. Tempi di permanenza.

.... e ...., resteranno collocati anagraficamente e in via preferenziale presso .....

...., potrà vederli e tenerli con sé, ogni qualvolta lo vorrà, previo accordo con l'altro genitore e, comunque sia almeno secondo il seguente calendario di visita:

a) Durante l'anno scolastico: ....;

b) durante le vacanze natalizie, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il primo giorno di sospensione delle lezioni e il giorno precedente la ripresa delle lezioni: ....;

c) durante le vacanze pasquali, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il primo giorno di sospensione delle lezioni e il giorno precedente la ripresa delle lezioni: ....;

d) durante l'estate, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il giorno successivo alla chiusura della scuola e il giorno antecedente l'inizio delle lezioni scolastiche nell'anno scolastico successivo: ....;

e) Per i Ponti o gli altri giorni di sospensione delle lezioni durante l'anno scolastico: .....

4. Assegnazione casa coniugale.

La casa coniugale sita in ...., via ...., così censita al NCEU del Comune di ...., è assegnata con/senza tutti gli arredi a ...., nella sua qualità di genitore collocatario prevalente dei figli minori [12].

5. Ripartizione degli oneri di mantenimento di .... e .....

.... contribuirà al mantenimento di .... e di ....,

a) versando a ...., nella sua qualità di genitore collocatario prevalente, in via anticipata entro il giorno .... di ogni mese, l'importo mensile di Euro .... per ciascuno dei figli e dunque per un totale di Euro .... sino al raggiungimento dell'autonomia economica di ciascuno di essi e con decorrenza dal mese di ....; importo sottoposto a rivalutazione monetaria annuale ex indici ISTAT costo vita, con prima rivalutazione mese di ...., anno ...., base mese di ...., anno ....;

b) tenendo a proprio carico, o rimborsando a .... per il caso di anticipazione, il .... % [13] delle seguenti spese [14] per .... e ....;

– spese scolastiche, di istruzione e di formazione non sottoposte a preventivo accordo: ....;

– spese scolastiche, di istruzione e di formazione, sottoposte al preventivo accordo: ....;

– spese mediche non sottoposte a preventivo accordo: ....;

– spese mediche sottoposte a preventivo accordo: ....;

– ulteriori spese non sottoposte a preventivo accordo: ....;

– ulteriori spese sottoposte a preventivo accordo: .... [15].

6. Assegno di mantenimento per il coniuge (eventuale).

...., contribuirà al mantenimento di ...., versando, in via anticipata entro il giorno .... di ogni mese, l'importo mensile di Euro ...., con decorrenza del mese di ....; importo sottoposto a rivalutazione ex indici ISTAT, prima rivalutazione mese di .... anno ...., base mese di ...., anno .....

OPPURE

Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra.

7. Divisione dei beni ricadenti nel regime di comunione legale (eventuale) [16].

I coniugi dichiarano che, alla data odierna, fanno parte del regime di comunione legale dei beni:

....;

....;

....;

e provvedono alle reciproche attribuzioni come segue:

a) a ...., saranno assegnati in piena proprietà i seguenti beni: ....;

b) a ...., saranno assegnati in piena proprietà i seguenti beni: .....

I coniugi dichiarano reciprocamente che:

a) non sussistono debiti della comunione o debiti personali nei confronti dei terzi che debbano essere soddisfatti, totalmente o parzialmente, con beni della comunione;

b) non sussistono ragioni di credito né della comunione né di ciascuno dei comunisti verso l'altro né di ciascuno dei comunisti verso la comunione, anche a titolo di rimborsi e/o restituzione ai sensi dell'art. 192 e ss. c.c.;

c) nella ripartizione e attribuzione dei beni i coniugi hanno tenuto conto anche di quanto ricadente nel regime della comunione de residuo, cosicché quanto spettante a ciascuno di essi costituisce perfetta soddisfazione dei diritti aventi causa nel pregresso regime di comunione.

8. Altre pattuizioni (eventuale).

.....

***

COMUNICAZIONE EX ART. 473-BIS.12, COMMA 2, C.P.C. [17]

L'attore dichiara che risultano, alla data odierna, pendenti i seguenti procedimenti:

1) Procedimento R.G. n. ...., avanti a ...., promosso da ...., nei confronti di ...., avente ad oggetto.

Nell'ambito del predetto procedimento, l'Autorità Giudiziaria adita ha emesso:

a) provvedimento provvisorio n. ...., del ...., con cui .... (doc. ....);

b) provvedimento definitivo n. ...., del ...., con cui .... (doc. ....).

***

Offre in comunicazione e deposita in Cancelleria copia di:

1. Estratto per sunto atto di matrimonio;

2. Certificato di residenza e stato di famiglia di ....;

3. Certificato di residenza e stato di famiglia di ....;

4. .....

I difensori dichiarano che il presente procedimento è di valore indeterminato e indeterminabile ed è sottoposto al pagamento del contributo unificato nella misura di Euro 43,00.

Luogo e data ....

Sottoscrizione personale delle parti .... [18]

Firma Avv. .... [19]

Firma Avv. ....

[1] La competenza in tema di domanda congiunta di separazione personale è attribuita, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 473-bis.51, comma 1, c.p.c. al Tribunale Ordinario del luogo di residenza o di domicilio di una delle parti coinvolte.

[2] Il ricorso dovrà rispettare i criteri redazionali ed i limiti dimensionali previsti dal d.m. 7 agosto 2023, n. 110, rubricato “Regolamento per la definizione dei criteri di redazione, dei limiti e degli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo. In particolare, occorre ricordare che, al fine di assicurare la chiarezza e la sinteticità degli atti processuali (cfr. artt. 121 c.p.c. e 46 disp. att. c.p.c.), l'art. 1 d.m. n. 110/2023 individua l'articolazione che il ricorso deve avere e l'art. 3 d.m. 110/2023 individua in 80.000 caratteri (spazi esclusi) il limite dimensionale dell'atto introduttivo. Sul punto occorre richiamare, però, l'art. 5, comma 1, d.m. n. 110/2023 in forza del quale i predetti limiti possono essere superati se la controversia presenta questioni di particolare complessità anche in relazione agli interessi coinvolti. In tal caso sarà onere del difensore esporre sinteticamente le ragioni per le quali si è reso necessario il superamento di tali limiti (art. 5, comma 1, d.m. n. 110/2023) ed inserire nell'atto, subito dopo l'intestazione, un indice ed una breve sintesi del contenuto dell'atto (art. 5, comma 2, d.m. n. 110/2023).

[3] Il deposito del ricorso deve essere effettuato esclusivamente con modalità telematiche (art. 196-quater disp. att. c.p.c.)

[4] Le parti possono anche essere assistite da un unico Avvocato.

[5] Ai sensi di quanto dispone l'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c. che richiama l'art. 473-bis.12, comma 1, lett. a), c.p.c., il ricorso dovrà anche contenere l'indicazione dei figli minorenni, maggiorenni non economicamente autosufficienti o portatori di grave disabilità.

[6] Appare opportuno indicare anche l'oggetto della domanda, se l'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c. non richiama l'art. 473-bis.12, comma 1, lett. d), c.p.c. Sul punto si veda anche l'art. 2, comma 1, lett. c), d.m. n. 110/2023 in forza del quale il ricorso debba contenere anche l'indicazione di parole chiave, nel numero massimo di venti, che individuano l'oggetto del giudizio.

[7] Secondo quanto prevede l'art. 473-bis.12, comma 1, lett. e), c.p.c. – richiamato dall'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c. – i fatti su cui la domanda si fonda devono essere espressi in forma chiara e sintetica.

[8] L'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c. individua espressamente il contenuto del ricorso congiunto precisando che le parti dovranno indicare le disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo trienni, gli oneri posti a carico delle parti, le condizioni inerenti alla prole, le condizioni relative ai rapporti patrimoniali e, eventualmente, anche in relazione ai rapporti patrimoniali tra i coniugi stessi.

[9] L'art. 473-bis.51, comma 2, ultimo periodo, c.p.c. prevede la facoltà per le parti di sostituire l'udienza di comparizione di cui all'art. 473-bis.51, comma 3, c.p.c. con il deposito di note scritte. In tal caso nel ricorso introduttivo le parti dovranno dichiarare di non volersi riconciliare e depositare i documenti di cui all'art. 473-bis.12, comma 3, c.p.c.

[10] Il riferimento alla richiesta di fissazione udienza di comparizione dovrà essere contenuto solo nel caso in cui le parti non abbiano rinunziato all'udienza chiedendo che questa venga sostituita con il deposito delle note scritte ex art. 473-bis.51, comma 3, c.p.c.

[11] L'art. 337-ter, c.c. prevede l'affidamento condiviso con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale come “regime preferenziale”, da cui i genitori, congiuntamente, possono chiedere di discostarsi, motivando però le ragioni della loro scelta.

[12] L'assegnazione della casa familiare ha come presupposto la convivenza di almeno un figlio minorenne (o maggiorenne non autosufficiente) con l'assegnatario (Cass. n. 21334/2013).

[13] Le spese di mantenimento si distinguono in spese “fisse”, ovvero ricorrenti nel tempo e dall'ammontare tendenzialmente stabile (p.e.: oneri dell'abitazione, utenze, vitto, abbigliamento, spese di vacanze del genitore con i figli) e spese “non prevedibili” il cui sorgere e il cui ammontare non possono essere preventivabili al momento della sottoscrizione dell'accordo.

[14] Le spese “non prevedibili” non possono essere inglobate nel contributo perequativo fisso, giacché la loro forfetizzazione potrebbe porsi in contrasto con il principio di proporzionalità ex art. 337-ter c.c. e con quello di adeguatezza del mantenimento (Cass. n. 1562/2020; Cass. n. 11894/15; Cass. n. 9372/2012).

[15] In numerosi Tribunali sono in vigore Linee Guida (p.e.: Tribunale e Corte d'appello di Milano) oppure Protocolli di intesa (p.e.: Bergamo, Roma, Torino, Sondrio, Brescia, Cremona, Udine, Trieste) stipulati con i locali Consigli dell'Ordine degli Avvocati e con le associazioni specialistiche maggiormente rappresentative (vedi sul punto anche Linee guida su contributo al mantenimento dei figli del C.N.F. in ilfamiliarista.it); pur tuttavia è consigliabile che le condizioni non si limitino al richiamo per relationem ai Protocolli.

[16] Ex art. 191 c.c. la comunione legale tra i coniugi si scioglie al momento della sottoscrizione del verbale di separazione consensuale, purché successivamente omologato; i beni acquistati sotto il vigore del precedente regime saranno amministrati secondo le regole della comunione ordinaria; i coniugi, all'atto della separazione possono (ma non debbono) però provvedere alla divisione del compendio comune, nonché agli eventuali rimborsi e restituzioni ex art. 192 c.c.

[17] L'art. 473-bis.12, comma 2, c.p.c. – richiamato dall'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c. – prevede che il ricorso introduttivo debba indicare anche altri procedimenti che abbiano ad oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande. Inoltre, dovranno essere allegati anche i provvedimenti, definitivi e provvisori, che nei predetti procedimenti sono stati adottati dall'Autorità Giudiziaria procedente.

[18] L'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c. chiarisce espressamente che il ricorso congiunto debba sottoscritto anche dalle parti.

[19] Il nuovo testo dell'art. 473-bis.51, comma 1, c.p.c. indica implicitamente come obbligatoria l'assistenza del difensore nella misura in cui precisa che il ricorso debba essere sottoscritto “anche” dalle parti.

Commento

La separazione consensuale è un procedimento con cui i coniugi chiedono al Tribunale di dichiarare la cessazione della convivenza e di omologare gli accordi tra loro raggiunti di natura familiare ed economica. L'iter processuale è regolamentato dall'art. 473-bis.51 c.p.c., applicabile ai procedimenti instaurati successivamente al 28 febbraio 2023.

I soggetti del procedimento

Sono legittimati alla presentazione del ricorso solo i coniugi (o anche solo uno di essi). L'interdetto legale non necessita della nomina di soggetti ausiliari (Trib. Napoli 20 giugno 2001); l'interdetto e l'inabilitato possono promuovere la domanda (Cass. n. 2183/2013; Cass. n. 21009/2007) mediante il tutore oppure, in caso di conflitto di interessi (p.e. qualora il tutore sia l'altro coniuge), mediante un curatore speciale nominato. A seconda delle situazioni, il soggetto beneficiario dell'amministrazione di sostegno può sottoscrivere autonomamente il ricorso per separazione consensuale (Trib. Roma 13 aprile 2007; Trib. Milano 7 maggio 2014) farlo tramite l'amministratore di sostegno (Trib. Cagliari 15 maggio 2010) o mediante un curatore speciale che può essere individuato nella persona dello stesso amministratore di sostegno (Trib. Modena 12 febbraio 2007).

Il Pubblico Ministero deve intervenire a pena di nullità ex art. 70, n. 2, c.p.c., norma che non distingue la separazione giudiziale da quella consensuale; il suo potere è meramente consultivo e riguarda sia il rispetto delle regole formali della separazione (p.e. legittimazione; competenza) sia il controllo sulla rispondenza delle condizioni proposte dai genitori all'interesse della prole.

L' iter processuale

Il procedimento è di competenza del Tribunale Ordinario avente giurisdizione sul luogo di residenza o di domicilio di una delle parti (art. 473-bis.51, comma 1, c.p.c.). La regola di competenza prevista per il ricorso congiunto non risulta essere derogatoria rispetto al criterio generale di competenza fissato dall'art. 473-bis.11 c.p.c. – in forza della quale, se il procedimento vede coinvolti dei minorenni, la competenza è attribuita al Tribunale del luogo in cui il minore ha la propria residenza abituale –: infatti, i figli minore risiederanno o avranno domicilio presso uno dei due genitori. Nel caso, invece, di minori collocati al di fuori del nucleo familiare, il procedimento congiunto non potrà riguardare i provvedimenti a tutela dei figli, che dovranno essere richiesti al Tribunale Ordinario od al Tribunale per i Minorenni con altro e diverso procedimento (Relazione illustrativa al d.lgs. n. 149/2022).

Il ricorso introduttivo, ai sensi di quanto dispone l'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c., dovrà contenere, oltre all'indicazione dell'Autorità Giudiziaria avanti al quale la domanda è proposta (art. 473-bis.12, comma 1, lett. a, c.p.c.) e dell'anagrafica completa delle parti e dei figli (art. 473-bis.12, comma 1, lett. b, c.p.c.), anche la chiara e sintetica esposizione dei fatti (art. 473-bis.12, comma 1, lett. e, c.p.c.) e l'indicazione di eventuali procedimenti pendenti aventi ad oggetto domande, anche solo parzialmente, coincidenti con quelle proposte in sede di separazione consensuale – come, ad esempio, procedimenti inerenti all'esercizio o alla titolarità della responsabilità genitoriale – (art. 473-bis.12, comma 2, c.p.c.). Inoltre, dovranno essere indicate le disponibilità patrimoniale e reddituali dell'ultimo triennio, gli oneri posti a carico delle parti e le condizioni personali e patrimoniali inerenti alla prole.

Le parti ex art. 473-bis.51, comma 2, secondo periodo, c.p.c., con il ricorso congiunto di separazione, possono regolamentare, anche solo parzialmente, i loro rapporti patrimoniali, nel rispetto dell'autonomia negoziale (ex multis, Cass. n. 11795/2021; Cass. S.U., n. 21761/2021).

Depositato l'atto, il Presidente del Tribunale fissa l'udienza di comparizione delle parti avanti al Giudice relatore e dispone la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero il quale è chiamato ad esprimere il proprio parere entro tre giorni prima dell'udienza. All'udienza, il Giudice relatore, sentite le parti ed accertata la volontà di non riconciliarsi potrà – laddove non intenda chiedere chiarimenti od invitare le parti a depositare la documentazione inerente la condizioni patrimoniale e reddituale dei coniugi – rimettere la causa in decisione.

In linea teorica è richiesto, anche nella separazione consensuale, l'ascolto del minore. Tuttavia, l'art. 473-bis.4, comma 3, c.p.c. prevede che nei procedimenti in cui si prende atto di un accordo dei genitori relativo alle condizioni di affidamento, l'ascolto viene disposto solo se necessario. Pertanto, sarà onere delle parti indicare, nel ricorso introduttivo, le ragioni per cui non sussista la necessità di procedere all'ascolto del minore.

L'udienza di comparizione potrà essere sostituita dal deposito di note scritte, su espressa volontà dei coniugi dichiarata nel ricorso introduttivo (art. 473-bis.51, comma 2, terzo periodo, c.p.c.). In tal caso, le parti dovranno dichiarare la volontà di non riconciliarsi e contestualmente depositare la documentazione prevista dall'art. 473-bis.12, comma 3, c.p.c., ovvero le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, la documentazione attestante la titolarità di quote sociali e di diritti reali su beni immobili o mobili registrati, gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari degli ultimi tre anni. Occorre precisare che nel caso in cui le parti non depositino le note scritte, il Giudice dovrà fissare un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte ovvero fissare un'udienza di comparizione personale. Laddove, le parti non depositino le note scritte entro il nuovo ovvero non compaiano all'udienza, il Giudice dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo. Diversamente, se solo una delle due parti deposita note scritte, il Giudice è tenuto a provvedere sulla domanda.

Il Collegio omologa le condizioni di separazione con sentenza. L'art. 473-bis.51, comma 4, c.p.c. utilizza l'espressione “omologa o prende atto degli accordi”: tale alternativa è stata interpretata dalla dottrina non come una mera endiadi, ma come la specifica volontà di riferire l'omologazione alle ipotesi di separazione coinvolgente figli minorenni e la presa d'atto ai casi in cui la coppia non abbia avuto figli (Campione, La separazione e il divorzio condiviso, in Aa.Vv., La riforma del processo e del giudice per le persone, per i minorenni e per le famiglie, a cura di Cecchella, Torino, 2023, 201).

Il controllo del Tribunale ha a oggetto gli aspetti formali e la compatibilità tra le condizioni volute dai coniugi e “le norme cogenti e i principi di ordine pubblico”. Il Tribunale non può sostituirsi ai coniugi emettendo un diverso provvedimento, ma, ove ravvisi irregolarità o contrarietà alle norme di ordine pubblico o alle norme cogenti, deve limitarsi a riconvocare le parti per assumere le informazioni necessarie e/o invitarle a modificare quelle condizioni ritenute, nei limiti testé indicati, non omologabili (Cass. n. 26202/2013; Cass. n. 9287/1997). In presenza di prole minorenne, il Tribunale esercita un controllo pregnante di rispondenza delle condizioni concordate all'interesse dei figli. Qualora ritenga che le condizioni proposte dai genitori siano contrarie all'interesse dei figli (p.e.: nell'ipotesi in cui sia richiesto, senza motivazione l'affidamento monogenitoriale) oppure alle norme cogenti e ai principi di ordine pubblico, il Tribunale non può sostituirsi ai coniugi emettendo un diverso provvedimento, ma deve limitarsi a riconvocarli per assumere le informazioni necessarie e/o invitarli a modificare quelle condizioni ritenute, nei limiti testé indicati, non omologabili. Qualora ciò non accade e i coniugi insistano nelle richieste iniziali, il Tribunale può rigettare l'omologa.

Assai discusso è invece il tema degli effetti della revoca, da parte di uno dei coniugi, del consenso. Secondo la giurisprudenza dominante formatasi prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 149/2022, la revoca del consenso (da formalizzarsi personalmente mediante da depositare presso la Cancelleria del Tribunale che deve omologare la separazione, prima dell'emissione del provvedimento conclusivo) è ammissibile e determina l'emissione di un provvedimento di non luogo a provvedere (App. Reggio Calabria 2 marzo 2006; Trib. Torino 6 novembre 2000; contra Trib. Milano 27 marzo 2013; Trib. Napoli 16 marzo 1999; vedi anche App. Napoli 29 gennaio 1996; Trib. S.M. Capua a Vetere 18 dicembre 2020). Alla luce delle modifiche introdotto dal d.lgs. n. 149/2022, la dottrina suggerisce di ritenere irrilevante la revoca del consenso in relazione alle domanda su diritti indisponibili ed evidenzia come il momento in cui si cristallizza la volontà delle parti è il deposito del ricorso introduttivo, tanto che non è più previsto che in udienza il Giudice tenti la conciliazione tra le parti (Simeone, I procedimenti su accordi delle parti, in Aa.Vv., La riforma del diritto di famiglia: il nuovo processo, Milano, 2023, 322 ss.).

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