Ricorso per divorzio congiunto senza figli minoriInquadramentoI coniugi che intendono consensualmente sciogliere definitivamente il vincolo matrimoniale possono proporre ricorso congiunto avanti al Tribunale ordinario che provvede, esaminata la documentazione prodotta e garantita la tutela dell'interesse dei figli minori coinvolti, a pronunziare sentenza di omologazione degli accordi di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del loro matrimonio alle condizioni proposte dai coniugi ed idonee a regolamentare gli aspetti personali e patrimoniali successivamente allo scioglimento del vincolo matrimoniale. FormulaTRIBUNALE ORDINARIO DI .... 1 RICORSO 2 PER OMOLOGA DI ACCORDI DI CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI 3 /SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO 4EX ART. 473-BIS.51 C.P.C. Nel procedimento promosso da: Sig.ra ...., nata a ...., in data ...., cittadinanza ...., residente in ...., via ...., C.F. ...., rappresentata e difesa, come per delega allegata al presente atto, dall'Avv. ...., del Foro di ...., C.F. ...., PEC …., ed elettivamente domiciliata presso il medesimo in ...., via .... E DA Sig. ...., nato a ...., in data ...., cittadinanza ...., residente in ...., via ...., C.F. ...., rappresentato e difeso, come per delega allegata al presente atto, dall'Avv. ...., del Foro di ...., C.F. ...., PEC …. ed elettivamente domiciliato presso il medesimo in ...., via .... 56
AVENTE AD OGGETTO 7 cessazione degli effetti civili/scioglimento del matrimonio – ricorso consensuale – quantificazione dell'assegno di mantenimento a favore del coniuge economicamente debole. *** PREMESSO CHE 8 – i coniugi si sono uniti con matrimonio concordatario/civile in ...., in data .... (doc. 1), scegliendo il regime della separazione/comunione dei beni; CONDIZIONI 9 A. Sulla disponibilità reddituale e patrimoniale
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*** Tutto ciò premesso, la Sig.ra ...., ut supra rappresentata, difesa e domiciliata, e il Sig. ...., ut supra rappresentato, difeso e domiciliato DICHIARANO 10 di non volersi riconciliare e
DEPOSITANO
la documentazione di cui all'art. 473-bis.12, comma 3, c.p.c.:
1. Pronunzia sullo status. Dichiarare la cessazione degli effetti civili/scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in .... il .... e trascritto/iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di .... al n. ...., Serie ...., P. ...., ordinando agli Ufficiali dello Stato civile competenti di procedere all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti di rito. 2. Assegnazione della casa coniugale13. Assegnare la casa coniugale sita in ...., via ...., così censita al NCEU del Comune di ...., a ...., nella sua qualità di genitore convivente con .... . 3. Assegno di divorzio .... (eventuale)14. Porre a carico di ...., l'obbligo di versare a .... a titolo di assegno ex art. 5, l. n. 898/1970 e in via anticipata entro il giorno .... di ogni mese, l'importo di Euro ....; importo sottoposto a rivalutazione ex indici ISTAT, prima rivalutazione mese di .... anno ...., base mese di ...., anno ....
OPPURE
4. Altre pattuizioni .... (eventuale) 16. .... **** COMUNICAZIONE EX ART. 473-BIS.12, COMMA 2, C.P.C. 17 L'attore dichiara che risultano, alla data odierna, pendenti i seguenti procedimenti: 1) Procedimento R.G. n. ...., avanti a ...., promosso da ...., nei confronti di ...., avente ad oggetto 18. Nell'ambito del predetto procedimento, l'Autorità Giudiziaria adita ha emesso: a) provvedimento provvisorio n. ...., del ...., con cui .... (doc. ....); b) provvedimento definitivo n. ...., del ...., con cui .... (doc. ....). *** Offre in comunicazione e deposita in Cancelleria copia di: 1. Estratto per sunto atto di matrimonio; 2. Certificato di residenza e stato di famiglia di ....; 3. Certificato di residenza e stato di famiglia di ....; 4. ..... I difensori dichiarano che il presente procedimento è di valore indeterminato e indeterminabile ed è sottoposto al pagamento del contributo unificato nella misura di Euro 43,00. Luogo e data .... Sottoscrizione personale delle parti 19.... Firma Avv. .... 20 Firma Avv. .... [1] [1]La competenza in tema di domanda congiunta di separazione personale è attribuita, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 473-bis.51, comma 1, c.p.c. al Tribunale Ordinario del luogo di residenza o di domicilio di una delle parti coinvolte. [2] [2]Il deposito del ricorso deve essere effettuato esclusivamente con modalità telematiche (art. 196-quater disp. att. c.p.c.). Il ricorso dovrà rispettare i criteri redazionali ed i limiti dimensionali previsti dal d.m. 7 agosto 2023, n. 110, rubricato “Regolamento per la definizione dei criteri di redazione, dei limiti e degli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo”. In particolare, occorre ricordare che, al fine di assicurare la chiarezza e la sinteticità degli atti processuali (cfr. artt. 121 c.p.c. e 46 disp. att. c.p.c.), l'art. 1 d.m. n. 110/2023 individua l'articolazione che il ricorso deve avere e l'art. 3 d.m. n. 110/2023 individua in 80.000 caratteri (spazi esclusi) il limite dimensionale dell'atto introduttivo. Sul punto occorre richiamare, però, l'art. 5, comma 1, d.m. n. 110/2023 in forza del quale i predetti limiti possono essere superati se la controversia presenta questioni di particolare complessità anche in relazione agli interessi coinvolti. In tal caso sarà onere del difensore esporre sinteticamente le ragioni per le quali si è reso necessario il superamento di tali limiti (art. 5, comma 1, d.m. n. 110/2023) ed inserire nell'atto, subito dopo l'intestazione, un indice ed una breve sintesi del contenuto dell'atto (art. 5, comma 2, d.m. n. 110/2023). [3] [3]Nel caso di matrimonio concordatario. [4] [4]Nel caso di matrimonio civile. [5] [5]Le parti possono anche essere assistite da un unico Avvocato. [6] Ai sensi di quanto dispone l'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c. che richiama l'art. 473-bis.12, comma 1, lett. a), c.p.c., il ricorso dovrà anche contenere l'indicazione degli eventuali figli minorenni, maggiorenni non economicamente autosufficienti o portatori di grave disabilità. [7] [7]Appare opportuno indicare anche l'oggetto della domanda, se l'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c. non richiama l'art. 473-bis.12, comma 1, lett. d), c.p.c. Sul punto si veda anche l'art. 2, comma 1, lett. c), d.m. n. 110/2023 in forza del quale il ricorso debba contenere anche l'indicazione di parole chiave, nel numero massimo di venti, che individuano l'oggetto del giudizio. [8] [8]Secondo quanto prevede l'art. 473-bis.12, comma 1, lett. e), c.p.c. – richiamato dall'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c. – i fatti su cui la domanda si fonda devono essere espressi in forma chiara e sintetica. [9] [9]L'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c. individua espressamente il contenuto del ricorso congiunto precisando che le parti dovranno indicare le disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio, gli oneri posti a carico delle parti, le condizioni inerenti alla prole, le condizioni relative ai rapporti patrimoniali e, eventualmente, anche in relazione ai rapporti patrimoniali tra i coniugi stessi. [10] [10]L'art. 473-bis.51, comma 2, ultimo periodo, c.p.c. prevede la facoltà per le parti di sostituire l'udienza di comparizione di cui all'art. 473-bis.51, comma 3, c.p.c. con il deposito di note scritte. In tal caso nel ricorso introduttivo le parti dovranno dichiarare di non volersi riconciliare e depositare i documenti di cui all'art. 473-bis.12, comma 3, c.p.c. [11] [11]Il riferimento alla richiesta di fissazione udienza di comparizione dovrà essere contenuto solo nel caso in cui le parti non abbiano rinunziato all'udienza chiedendo che questa venga sostituita con il deposito delle note scritte ex art. 473-bis.51, comma 3, c.p.c. [12] In numerosi Tribunali sono in vigore Linee Guida (p.e.: Tribunale e Corte d'appello di Milano) oppure Protocolli di intesa (p.e.: Bergamo, Roma, Torino, Sondrio, Brescia, Cremona, Udine, Trieste) stipulati con i locali Consigli dell'Ordine degli Avvocati e con le associazioni specialistiche maggiormente rappresentative (vedi sul punto anche Linee guida su contributo al mantenimento dei figli del C.N.F., in ilfamiliarista.it); pur tuttavia è consigliabile che le condizioni non si limitino al richiamo per relationem ai Protocolli. [13] L'assegnazione della casa familiare ha come presupposto la convivenza di almeno un figlio (minorenne o) maggiorenne non autosufficiente con l'assegnatario (Cass. n. 21334/2013). [14] Le S.U., con sentenza n. 18287/2018, hanno affermato che ai sensi dell'art. 5, comma 6, l. n. 898/1970, dopo le modifiche di cui alla l. n. 74/1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi, o comunque dell'impossibilita di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma, che costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto (Cass. S.U., n. 18287/2018). [15] Le parti possono sostituire al versamento periodico una prestazione una tantum che può consistere in un importo in denaro, nel trasferimento di beni mobili o immobili; tale scelta determina il venire meno di qualsivoglia obbligo di carattere economico in capo alla parte che ha adempiuto alla propria prestazione. [16] [20]Le parti possono regolare altri aspetti della loro vita non direttamente ricollegabili alle condizioni essenziali del divorzio; sono possibili anche trasferimenti immobiliari immediati, ovverosia senza la necessità di atti successivi (Cass. S.U., n. 21761/2021). [17] [21]L'art. 473-bis.12, comma 2, c.p.c. – richiamato dall'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c. – prevede che il ricorso introduttivo debba indicare anche altri procedimenti che abbiano ad oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande. Inoltre, dovranno essere allegati anche i provvedimenti, definitivi e provvisori, che nei predetti procedimenti sono stati adottati dall'Autorità Giudiziaria procedente. [18] [22]Dovrà sicuramente essere indicato il procedimento di separazione personale ed allegato il relativo provvedimento conclusivo, anche ai fini del calcolo del termine previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. n. 898/1970, ovvero: dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile. Fanno eccezione le ipotesi di divorzio c.d. diretto di cui all'art. 3, l. n. 898/1970. [19] [23]L'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c. chiarisce espressamente che il ricorso congiunto debba sottoscritto anche dalle parti. [20] [24]Il nuovo testo dell'art. 473-bis.51, comma 1, c.p.c. indica implicitamente come obbligatoria l'assistenza del difensore nella misura in cui precisa che il ricorso debba essere sottoscritto “anche” dalle parti. CommentoNel procedimento per divorzio congiunto, i coniugi chiedono al Tribunale di pronunziare sentenza di omologa di un loro accordo avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario o lo scioglimento del matrimonio civile alle condizioni tra loro concordate. L'iter processuale è regolamentato dall'art. 473-bis.51 c.p.c., applicabile ai procedimenti instaurati successivamente al 28 febbraio 2023. I soggetti del procedimento Sono legittimati alla presentazione solo i coniugi (o anche solo uno di essi). L'interdetto legale non necessita della nomina di soggetti ausiliari; per l'interdetto e l'inabilitato è prevista espressamente (art. 4, comma 5, l. div.) la nomina di un curatore speciale. Come per la separazione consensuale, per i soggetti beneficiari dell'amministrazione di sostegno occorre invece verificare caso per caso se l’amministrato possieda le capacità psichiche di sottoscrivere autonomamente il ricorso, oppure se in sua vece debba agire l’amministratore di sostegno o un curatore speciale. L' iter processuale Il procedimento è di competenza del Tribunale del luogo di residenza o di domicilio di una delle parti (art. 473-bis.51, comma 1, c.p.c.). Il ricorso introduttivo, ai sensi di quanto dispone l'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c., dovrà contenere, oltre all'indicazione dell'Autorità Giudiziaria avanti al quale la domanda è proposta (art. 473-bis.12, comma 1, lett. a, c.p.c.) e dell'anagrafica completa delle parti e dei figli (art. 473-bis.12, comma 1, lett. b, c.p.c.), anche la chiara e sintetica esposizione dei fatti (art. 473-bis.12, comma 1, lett. e, c.p.c.) e l'indicazione di eventuali procedimenti pendenti aventi ad oggetto domande, anche solo parzialmente, coincidenti con quelle proposte in sede di separazione consensuale – come, ad esempio, procedimenti inerenti all'esercizio o alla titolarità della responsabilità genitoriale – (art. 473-bis.12, comma 2, c.p.c.). Inoltre, dovranno essere indicate le disponibilità patrimoniale e reddituali dell'ultimo triennio, gli oneri posti a carico delle parti, le condizioni personali e patrimoniali inerenti alla prole. Le parti ex art. 473-bis.51, comma 2, secondo periodo, c.p.c., con il ricorso congiunto di separazione, possono regolamentare, anche solo parzialmente, i loro rapporti patrimoniali, nel rispetto dell'autonomia negoziale (ex multis, Cass. n. 11795/2021; Cass. S.U., n. 21761/2021). Depositato l'atto, il Presidente del Tribunale fissa udienza di comparizione delle parti avanti al Giudice relatore e dispone la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero, il quale è chiamato ad esprimere il proprio parere entro tre giorni prima dell'udienza. All'udienza, il Giudice relatore, sentite le parti ed accertata la volontà di non riconciliarsi – laddove non intenda chiedere chiarimenti od invitare le parti a depositare la documentazione inerente la condizioni patrimoniale e reddituale dei coniugi – rimette la causa al collegio per la decisione. L'udienza di comparizione potrà essere sostituita dal deposito di note scritte, su espressa volontà dei coniugi dichiarata nel ricorso introduttivo (art. 473-bis.51, comma 2, terzo periodo, c.p.c.). In tal caso, le parti dovranno dichiarare la volontà di non riconciliarsi e contestualmente depositare la documentazione prevista dall'art. 473-bis.12, comma 3, c.p.c., ovvero le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, la documentazione attestante la titolarità di quote sociali e di diritti reali su beni immobili o mobili registrati, gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari degli ultimi tre anni. Occorre precisare che nel caso in cui le parti non depositino le note scritte, il Giudice dovrà fissare un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte ovvero fissare un'udienza di comparizione personale. Laddove, le parti non depositino le note scritte entro il nuovo ovvero non compaiano all'udienza, il Giudice dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo. Diversamente, se solo una delle due parti deposita note scritte, il Giudice è tenuto a provvedere sulla domanda. Il Collegio omologa le condizioni di separazione con sentenza. L'art. 473-bis.51, comma 4, c.p.c. utilizza l'espressione “omologa o prende atto degli accordi”: tale alternativa è stata interpretata dalla dottrina non come una mera endiadi, ma come la specifica volontà di riferire l'omologazione alle ipotesi di separazione coinvolgente figli minorenni e la presa d'atto ai casi in cui la coppia non abbia avuto figli (Campione, La separazione e il divorzio condiviso, in Aa.Vv., La riforma del processo e del giudice per le persone, per i minorenni e per le famiglie, a cura di Cecchella, Torino, 2023, 201). Il controllo del Tribunale ha a oggetto gli aspetti formali e la compatibilità tra le condizioni volute dai coniugi e “le norme cogenti e i principi di ordine pubblico”. Il Tribunale non può sostituirsi ai coniugi emettendo un diverso provvedimento, ma, ove ravvisi irregolarità o contrarietà alle norme di ordine pubblico o alle norme cogenti, deve limitarsi a riconvocare le parti per assumere le informazioni necessarie e/o invitarle a modificare quelle condizioni ritenute, nei limiti testé indicati, non omologabili (Cass. n. 26202/2013; Cass. n. 9287/1997). Qualora sia stata proposta istanza congiunta di divorzio, la revoca del consenso da parte di uno dei coniugi non comporta l'improcedibilità della domanda, dovendo il tribunale provvedere ugualmente all'accertamento dei presupposti per la pronuncia richiesta, per poi procedere, in caso di esito positivo della verifica, all'esame delle condizioni concordate dai coniugi, valutandone la conformità a norme inderogabili ed agli interessi dei figli minori. Infatti, a differenza di quanto avviene nel procedimento di accordo consensuale, la domanda congiunta di divorzio dà luogo ad un procedimento che si conclude con una sentenza costitutiva, nell'ambito del quale l'accordo sotteso alla relativa domanda riveste natura meramente ricognitiva, con riferimento alla sussistenza dei presupposti necessari per lo scioglimento del vincolo coniugale ex art. 3 della l. n. 898/1970, mentre ha valore negoziale per quanto concerne la prole ed i rapporti economici, consentendo al tribunale di intervenire su tali accordi nel caso in cui essi risultino contrari a norme inderogabili, con l'adozione di provvedimenti temporanei ed urgenti e la prosecuzione del giudizio nelle forme contenziose (Cass. VI, n. 19540/2018). |