Ricorso per la separazione giudizialeinquadramentoIl coniuge che intende separarsi dovrà proporre ricorso avanti al Tribunale Ordinario. FormulaTRIBUNALE ORDINARIO DI .... [1] RICORSO [2] PER LA SEPARAZIONE GIUDIZIALE [3] Nel procedimento promosso da: Sig.ra ...., nata a ...., in data ...., cittadinanza ...., residente in ...., via ...., C.F. ...., rappresentata e difesa, come per delega allegata al presente atto, dall'Avv. ...., del Foro di ...., C.F. ...., ed elettivamente domiciliata presso il medesimo in ...., via .... (si dichiara di voler ricevere ogni avviso e comunicazione di cancelleria al seguente recapito fax .... o al seguente indirizzo PEC ....) [4] E DA Sig. ...., nato a ...., in data ...., cittadinanza ...., residente in ...., via ...., C.F. ...., rappresentato e difeso, come per delega allegata al presente atto, dall'Avv. ...., del Foro di ...., C.F. ...., ed elettivamente domiciliato presso il medesimo in ...., via .... (si dichiara di voler ricevere ogni avviso e comunicazione di cancelleria al seguente recapito fax .... o al seguente indirizzo PEC ....) NEI CONFRONTI DI [5] Figlia - ...., nata a ...., in data ...., cittadinanza, residente in ...., via ...., C.F. ...., Figlio - ...., nato a ...., in data ...., cittadinanza, residente in ...., via ...., C.F. ...., avente ad oggetto [6] separazione personale – affidamento dei figli minorenni – quantificazione dell'assegno di mantenimento a favore dei figli minorenni – quantificazione dell'assegno di mantenimento a favore del coniuge economicamente debole *** IN FATTO [7] 1. Il ricorrente sig. .... ha contratto matrimonio civile/concordatario con ...., nato il ...., C.F. ...., in ...., il ...., scegliendo il regime della separazione/comunione dei beni. 2. Dall'unione non sono nati: ..... 3. La convivenza tra i coniugi, ormai pluridecennale, è diventata intollerabile per i seguenti motivi: .... [8]. Sui fatti potranno riferire, quali testimoni, le persone che in calce si indicano a prova orale. 4. Sussistono, in forza delle circostanze di cui sopra, i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per chiedere la separazione coniugale, in quanto gli episodi riferiti dimostrano che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi. 5. È, dunque, interesse di ...., ottenere la pronunzia di separazione giudiziale del ricorrente sig. .... dalla propria coniuge sig.ra ...., secondo quanto indicato nelle conclusioni e comunque secondo quanto sarà ritenuto opportuno da codesto Ill.mo Tribunale. *** IN DIRITTO a) La pronuncia sullo status; b) Il regime di affidamento dei figli; c) il regime di collocamento dei figli; d) la quantificazione dell'assegno di mantenimento a favore dei figli; e) la quantificazione dell'assegno di mantenimento a favore del coniuge economicamente debole; f) ....; g) ....; h) ..... *** Tutto ciò premesso, la Sig.ra. ...., ut supra rappresentata, difesa e domiciliata, intende rassegnare le seguenti CONCLUSIONI “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso in rito ed in merito: In via preliminare: – .... e, per l'effetto, – ..... In via principale: – dichiarare la separazione personale tra i coniugi ....; – ..... In via subordinata: – ....; – ..... In ogni caso: con vittoria di spese e compensi. In via istruttoria [9] : A. ....; B. ....; C. ....; *** Offre in comunicazione e deposita in Cancelleria copia di: 1. ....; 2. ....; 3. ....; 4. ....; 5. ..... *** COMUNICAZIONE EX ART. 473-BIS.12, COMMA 2, C.P.C. [10] L'attore dichiara che risultano, alla data odierna, pendenti i seguenti procedimenti: 1)Procedimento R.G. n. ...., avanti a ...., promosso da ...., nei confronti di ...., avente ad oggetto. Nell'ambito del predetto procedimento, l'Autorità Giudiziaria adita ha emesso: a) provvedimento provvisorio n. ...., del ...., con cui .... (doc. ....); b) provvedimento definitivo n. ...., del ...., con cui .... (doc. ....). *** COMUNICAZIONE EX ART. 473-BIS.12, COMMA 3, C.P.C. [11] Offre, altresì, in comunicazione, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 473-bis.12, comma 3, c.p.c.: a) dichiarazione dei redditi anni ...., .... e ....; b) dichiarazione su titolarità di diritti reali su beni immobili; c) dichiarazione su titolarità di diritti reali su beni mobili registrati; d) quote sociali; e) estratto conto dei rapporti bancari (anni ...., .... e ....); f) estratto conto dei rapporti finanziari (anni ...., .... e ....). *** COMUNICAZIONE EX ART. 473-BIS.12, COMMA 4, C.P.C. [12] Si allega piano genitoriale ex art. 473-bis.12, comma 4, c.p.c.: *** Il difensore dichiara che il presente procedimento è sottoposto al pagamento del contributo unificato nella misura di Euro 98,00. Luogo e data .... Firma Avv. .... PROCURA Io sottoscritto ...., nato a ...., il .... e residente a ...., via ...., n. ...., C.F. .... delego l'Avv. .... con studio a ...., via ...., n. ...., presso il quale eleggo domicilio, per essere rappresentato e difeso nel presente giudizio, in ogni fase e grado del processo, compreso quello di esecuzione, conferendogli ogni più ampio potere incluso quello di transigere e conciliare, riscuotere e quietanzare, rinunciare agli atti e farsi sostituire. Dichiaro di aver preso visione dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13, d.lgs. n. 196/2003 ed autorizzo il trattamento dei relativi dati per le finalità di cui al presente mandato. Dichiaro di essere stato informato ai sensi dell'art. 4, comma 3, d.lgs. n. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20, d.lgs. n. 28/2010, come da specifico atto separato. Dichiaro, altresì, di essere stato informato della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita ai sensi dell'art. 2, d.l. n. 132/2014, convertito in l. n. 162/2014. Dichiaro altresì di essere stata informato delle caratteristiche e del grado di complessità dell'incarico, delle attività da espletare, delle iniziative ed ipotesi di soluzione, della prevedibile durata del processo, nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico; altresì, dichiaro di aver ricevuto ed accettato un preventivo scritto relativo alla prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale. Sono stati resi noti gli estremi della polizza assicurativa. Dichiaro infine di aver ricevuto tutte le informazioni previste ai sensi dell'art. 13 Reg. UE n. 2016/679 (G.D.P.R.) e dell'art. 13, d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e presto il consenso al trattamento dei dati personali per l'espletamento del mandato conferito. Prendo atto che il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità dell'incarico conferito. Luogo e data .... Firma .... Per autentica della sottoscrizione .... Firma Avv. .... [1] L'art. 473-bis.47 c.p.c. richiama per i procedimenti di separazione che vedono coinvolti figli minorenni la regola di competenza prevista dall'art. 473-bis.11 c.p.c. – ovvero il Tribunale del luogo ove il minore ha la residenza abituale –. In assenza di figli, precisa l'art. 473-bis.47 c.p.c., la competenza è del Tribunale del luogo di residenza del convenuto; se il convenuto risulta irreperibile o residente all'estero, sarà competente il Tribunale del luogo di residenza dell'attore e se l'attore è residente all'estero la domanda potrà essere proposta avanti a qualsiasi Tribunale italiano. [2] Il ricorso dovrà rispettare i criteri redazionali ed i limiti dimensionali previsti dal d.m. 7 agosto 2023, n. 110, rubricato “Regolamento per la definizione dei criteri di redazione, dei limiti e degli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo”. In particolare, occorre ricordare che, al fine di assicurare la chiarezza e la sinteticità degli atti processuali (cfr. artt. 121 c.p.c. e 46 disp. att. c.p.c.), l'art. 1 d.m. n. 110/2023 individua l'articolazione che il ricorso deve avere e l'art. 3 d.m. n. 110/2023 individua in 80.000 caratteri (spazi esclusi) il limite dimensionale dell'atto introduttivo. Sul punto occorre richiamare, però, l'art. 5, comma 1, d.m. n. 110/2023 in forza del quale i predetti limiti possono essere superati se la controversia presenta questioni di particolare complessità anche in relazione agli interessi coinvolti. In tal caso sarà onere del difensore esporre sinteticamente le ragioni per le quali si è reso necessario il superamento di tali limiti (art. 5, comma 1, d.m. n. 110/2023) ed inserire nell'atto, subito dopo l'intestazione, un indice ed una breve sintesi del contenuto dell'atto (art. 5, comma 2, d.m. n. 110/2023). [3] Il deposito del ricorso deve essere effettuato esclusivamente con modalità telematiche (art. 196-quater disp. att. c.p.c.). [4] La difesa tecnica dell'Avvocato è obbligatoria. [5] Ai sensi di quanto dispone l'art. 473-bis.12, comma 1, lett. a), c.p.c., il ricorso dovrà anche contenere l'indicazione dei figli minorenni, maggiorenni non economicamente autosufficienti o portatori di grave disabilità. [6] L'art. 473-bis.12, comma 1, lett. d), c.p.c. prevede che nel ricorso debba essere indicato l'oggetto della domanda. Sul punto si veda anche l'art. 2, comma 1, lett. c), d.m. n. 110/2023 in forza del quale il ricorso debba contenere anche l'indicazione di parole chiave, nel numero massimo di venti, che individuano l'oggetto del giudizio. [7] Secondo quanto prevede l'art. 473-bis.12, comma 1, lett. e), c.p.c., i fatti e gli elementi di diritto su cui la domanda si fonda devono essere espressi in forma chiara e sintetica. [8] Il ricorso ha per presupposto la dichiarazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza che, peraltro, può anche essere costituita semplicemente dalla disaffezione del coniuge istante (Cass. n. 8713/2015; Cass. n. 2183/2013; Cass. n. 21099/2007). L'atto deve contenere tutte le domande del ricorrente; le difese successive consentono, infatti (oltre a dover contenere la presa di posizione in maniera chiara e specifica sui fatti allegati dal convenuto), soltanto la modifica e la precisazione delle domande e delle conclusioni già formulate, la proposizione delle domande e delle eccezioni conseguenziali, l'indicazione di mezzi di prova e la produzione di documenti. [9] L'art. 473-bis.12, comma 1, lett. f), c.p.c. prevede che il ricorso debba contenere l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l'attore intende valersi e dei documenti che offre in comunicazione. [10] L'art. 473-bis.12, comma 2, c.p.c. prevede che il ricorso introduttivo debba indicare anche altri procedimenti che abbiano ad oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande. Inoltre, dovranno essere allegati anche i provvedimenti, definitivi e provvisori, che nei predetti procedimenti sono stati adottati dall'Autorità Giudiziaria procedente. [11] L'art. 473-bis.48 c.p.c. prevede che la documentazione prevista dall'art. 473-bis.12, comma 3, c.p.c. deve essere sempre allegata al ricorso introduttivo del procedimento di separazione giudiziale, derogando alla regola generale in forza della quale tali allegazioni devono essere effettuate solo nel caso in cui l'attore proponga domande di contributo economico e laddove il procedimento di separazione coinvolga figli minorenni (l'art. 473-bis.12, comma 3, c.p.c.). [12] Se il procedimento di separazione coinvolge dei figli minorenni, l'attore dovrà allegare al ricorso un piano genitoriale che indichi gli impegni e le attività quotidiane dei figli relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali ed alle vacanze normalmente godute. CommentoIl ricorso per separazione giudiziale è l'atto introduttivo del giudizio e si propone avanti al il Tribunale del luogo ove il minore ha la residenza abituale se il procedimento di separazione vede coinvolti i figli minorenni della coppia (art. 473-bis.11 c.p.c. richiamato dall'art. 473-bis.47 c.p.c.). In assenza di figli, invece, la competenza spetta al Tribunale del luogo di residenza del convenuto; se il convenuto risulta irreperibile o residente all'estero, sarà competente il Tribunale del luogo di residenza dell'attore e se l'attore è residente all'estero la domanda potrà essere proposta avanti a qualsiasi Tribunale italiano (art. 473-bis.47, secondo periodo, c.p.c.). Il ricorso, a norma di quanto dispone l'art. 473-bis.12, comma 1, c.p.c., deve contenere: a) l'indicazione dell'ufficio giudiziario davanti al quale la domanda è proposta; b) il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza, la residenza o il domicilio o la dimora e il codice fiscale dell'attore e del convenuto, nonché dei figli comuni delle parti se minorenni, maggiorenni economicamente non autosufficienti o portatori di handicap grave, e degli altri soggetti ai quali le domande o il procedimento si riferiscono; c) il nome, il cognome e il codice fiscale del procuratore, unitamente all'indicazione della procura; d) la determinazione dell'oggetto della domanda; e) la chiara e sintetica esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la domanda si fonda, con le relative conclusioni; f) l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l'attore intende valersi e dei documenti che offre in comunicazione. Inoltre, l'art. 473-bis.12, comma 2, c.p.c. precisa che il ricorso deve altresì indicare l'esistenza di altri procedimenti aventi a oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande ad esse connesse e che devono essere allegati copia di eventuali provvedimenti, anche provvisori, già adottati in tali procedimenti. L'art. 473-bis.48 c.p.c. prevede debbano essere sempre allegare al ricorso: a) le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; b) la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali; c) gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni. Sul punto occorre richiamare l'art. 473-bis.18 c.p.c. in forza del quale il comportamento della parte che, in ordine alle proprie condizioni economiche, rende informazioni od effettuata produzioni documentali inesatte o incomplete è valutabile come argomento di prova (art. 116, comma 2, c.p.c.) ed ai sensi degli artt. 92 (condanna alle spese) e 96 (lite temeraria) c.p.c. Inoltre, il Giudice potrà ordinare l'integrazione della documentazione prodotta e disporre ordine di esibizioni e indagini sui redditi, sui patrimoni e sull'effettivo tenore di vita, anche nei confronti dei terzi (art. 473-bis.2, comma 2, c.p.c.). Infine, se il procedimento di separazione vede coinvolto un minore, al ricorso dovrà essere allegato un piano genitoriale che indica gli impegni e le attività quotidiane dei figli relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute (art. 473-bis.12, comma 4, c.p.c.). Con riferimento alle domande proponibili con il ricorso, si deve ricordare che, a seguito dell'intervento dei Giudici di legittimità (Cass. I, n. 5304/2006; Cass. n. 9915/2007; Cass. n. 2155/2010 cfr. anche Trib. Salerno 9 febbraio 2012; Trib. Genova 8 aprile 2014) è, ormai, granitico l'orientamento secondo cui il Giudice della separazione è competente solo per le domande “strettamente attinenti all'oggetto del giudizio, in quanto consequenziali alle statuizioni ivi emanate in tema di rapporti personali tra le parti e di rapporti tra questi e la prole” (Trib. Novara 15 marzo 2010) e dunque: domanda di addebito; domande inerenti la responsabilità genitoriale, ivi comprese quelle di cui agli artt. nn. 330/333 c.c. (Cass. ord., n. 1349/2015; Cass. n. 17931/2016); domanda di assegnazione della casa familiare; domande di assegno perequativo e ripartizione spese non preventivabili e di assegno ex art. 156 c.c.; richiesta di concessione di garanzie ex art. 156, commi 4 e 6, c.c. Le altre domande, tra cui quella di risarcimento del danno endo-familiare (Cass. n. 18870/2014), potranno essere dichiarate inammissibili per difetto di competenza, che deve essere rilevato su istanza di parte o ex officio entro la prima udienza innanzi al Giudice Istruttore (Sapi, Gli atti introduttivi, in Aa.Vv., La riforma del diritto di famiglia: il nuovo processo, Milano, 2023, 18 ss.). Attualmente, però, l'art. 473-bis.49 c.p.c. consente che negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale le parti possano proporre anche domande di divorzio. Depositato il ricorso, il Presidente del Tribunale dovrà designare il Giudice relatore e fissare l'udienza di comparizione delle parti, assegnando un termine di costituzione per il contenuto che dovrà avvenire almeno trenta giorni prima dell'udienza (art. 473-bis.14, comma 2, c.p.c.). Nel decreto di fissazione udienza, il Presidente del Tribunale dovrà informare il convenuto che la costituzione oltre il termine assegnato determinerà le decadenze di cui agli artt. 68 e 167 c.p.c., che è possibile avvalersi della mediazione familiare, che la difesa tecnica è obbligatoria e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato (art. 473-bis.14, comma 4, c.p.c.). Il ricorso ed il decreto di fissazione udienza devono, ex art. 473-bis.14, comma 5, c.p.c., essere notificati a cura dell'attore, tenendo in considerazione che tra la notifica e la data dell'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a sessanta giorni liberi – ovvero novanta giorni liberi se la notifica deve essere effettuata all'estero (art. 473-bis.14, comma 6, c.p.c.) –. Il decreto di fissazione udienza verrà comunicato, a cura della Cancelleria, al Pubblico Ministero. Da ultimo, appare opportuno segnalare che nel ricorso, l'attore può chiedere che il Tribunale adotti provvedimenti necessari nell'interesse dei figli o, nei limiti delle domande proposte, delle parti coinvolte, laddove vi sia un pregiudizio imminente e irreparabile al diritto o di pregiudizio all'attuazione della misura richiesta (art. 473-bis.15 c.p.c.). Laddove sussistano i presupposti, il Presidente del Tribunale od il Giudice relatore potranno, con decreto provvisoriamente esecutivo ed inaudita altera parte, assumere i provvedimenti opportuni, fissando, entro i successivi quindici giorni, l'udienza – da celebrarsi in contraddittorio tra le parti – per la conferma, modifica o revoca dei provvedimenti adottati. |