Ricorso per la separazione giudiziale con richiesta di affidamento condiviso (art. 337-ter c.c.)inquadramentoLa separazione personale dei coniugi che hanno figli minori richiede che di costoro siano regolati l'affidamento genitoriale e il collocamento. La disciplina sostanziale è dettata dagli artt. 337-bis e seguenti codice civile. La normativa processuale, per i procedimenti instaurati dopo il 28 febbraio 2023, data di entrata in vigore del d.lgs. n. 149/2022, di riforma del processo civile, è contenuta negli artt. 473-bis e segg., 473-bis.47e segg. c.p.c. FormulaTRIBUNALE CIVILE DI .... 1 RICORSO 2 PER LA SEPARAZIONE GIUDIZIALE CON RICHIESTA DI AFFIDAMENTO CONDIVISO Nell'interesse della Sig.ra .... nata il .... a ...., residente in ...., .... via ...., C.F. .... 3, (indicare inoltre la cittadinanza, l'attività lavorativa ed il titolo di studio), rappresentato/a e difesa dall'Avv. ...., C.F. ...., PEC… giusta procura a margine (ovvero in calce) del presente ricorso, elettivamente domiciliata per il presente giudizio presso il suo studio in ...., .... via ...., CONTRO Sig. .... nato il .... a ...., residente in ...., .... via ...., C.F. ...., (indicare inoltre la cittadinanza, l'attività lavorativa ed il titolo di studio), rappresentato e difeso dall'Avv. ...., C.F. ...., PEC… PREMESSO QUANTO SEGUE In data .... la ricorrente in .... ha contratto matrimonio, con rito .../civile, con .... (nome e cognome). Dalla predetta unione sono nati due figli, rispettivamente il .... ed il ...., attualmente di età minore4. Nel corso degli ultimi anni la convivenza tra i coniugi è stata segnata da numerosi litigi ed incomprensioni, queste ultime divenute oggi insuperabili al punto tale da imporre la richiesta separazione 5. In proposito si riferisce e si deduce per testi che ..... La parte con il presente atto convenuta in giudizio rifiuta il consenso ad una separazione consensuale che metterebbe fine ad una situazione di fatto divenuta insostenibile e che richiede una regolamentazione sotto il profilo dei rapporti familiari, patrimoniali ed economici. In proposito si dichiara che la Sig.ra .... svolge la professione di .... ed il Sig. .... la professione ...., sono titolari dei seguenti beni immobili e mobili registrati (indicare nel dettaglio) ed il regime patrimoniale scelto è quello .... 6. La casa coniugale sita in ...., via ...., censita a catasto ...., di proprietà del Sig. ...., è utilizzata come residenza attuale della ricorrente e dei due figli minori, che vi abitano sino dalla nascita e dovrà essere loro assegnata con collocazione presso la madre nell'interesse dei figli minori, quale luogo in cui proseguire la loro comune residenza. Sia la ricorrente che il coniuge hanno un ottimo rapporto con i figli e, per quanto il loro legame coniugale sia compromesso, esercitano la responsabilità genitoriale nei confronti dei detti minori condividendo scelte ordinarie e di particolare rilevanza. In forza di quanto sopra evidenziato la Sig.ra, come sopra rappresentata e difesa CHIEDE che venga fissata l'udienza di comparizione con termine al convenuto per costituirsi 7 e sin d'ora formula le seguenti CONCLUSIONI 1) in via istruttoria, assumere le prove orali con i testi per ciascun capitolo indicati sulle seguenti circostanze: .... 2) nel merito: – autorizzare i coniugi a vivere separati e pronunciarne la separazione personale; – affidare i figli (nome, cognome, data di nascita) ad entrambi i genitori con responsabilità genitoriale condivisa; – conseguentemente disporre che la responsabilità genitoriale venga esercitata congiuntamente sia per le decisioni ordinarie che per quelle di maggiore rilevanza; – assegnare la casa familiare sita in ...., via ...., censita a catasto ...., in proprietà al sig. .... al/alla ricorrente perché vi risieda tenendo seco i sopra nominati figli minori; – disporre il collocamento dei citati minori pressola ricorrente .... nella casa già coniugale, come sopra indicata; – disporre che le frequentazioni tra i figli ed .... avvengano secondo il seguente calendario .... e che, con riguardo alle festività e le vacanze, i tempi di permanenza presso ciascun genitore vengano così ripartiti ....; – stabilire l'obbligo di contribuzione per ciascun figlio in Euro ...., da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT; – disporre che le spese straordinarie e sanitarie non prevedibili vengano ripartite in ragione del 50%, in considerazione del reddito di entrambi i genitori e delle specifiche necessità dei figli (specificare età, attività svolte nell'accordo dei genitori fino alla data del ricorso). Si dichiara, ai sensi dell'art. 473-bis.12, comma 2 c.p.c. che non esistono altri procedimenti aventi a oggetto le medesime domane o domande ad esse connesse. Con vittoria di spese e competenze. [Domanda eventuale: si chiede, in via di urgenza e preliminarmente, perché la convocazione delle parti potrebbe pregiudicare l’attuazione del provvedimento, la pronuncia dei seguenti provvedimenti indifferibili, ai sensi dell’art. 473-bis.15 c.p.c. ……]. Luogo e data .... Sottoscrizione del ricorrente .... Firma Avv. .... PROCURA Io sottoscritto/a ...., nato/a il .... a .... (C.F. ....) delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio l'Avv. ...., eleggendo domicilio nello studio dello stesso in ...., via .... e conferendo al medesimo ogni più ampia facoltà di legge, ivi inclusa quella di promuovere azioni connesse o conseguenti al presente giudizio. Si allegano i seguenti documenti: 1) Estratto per riassunto dell'atto di matrimonio 2) stato di famiglia 3) certificato di residenza 4) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni 5) documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati; 6) estratti conto dei rapporti bancari e finanziari degli ultimi tre anni 7) piano genitoriale. Luogo e data .... Per autentica della sottoscrizione .... Firma Avv. .... [1] [1] La domanda di separazione (giudiziale o consensuale) che riguardi minori deve essere presentata al Tribunale del luogo di ultima residenza abituale del minore. Se vi è stato trasferimento non autorizzato del minore ed entro l'anno da esso, la competenza spetta al tribunale del luogo dell'ultima residenza abituale del minore. [2] [2] In base all'art. 2 del d.m. 7 agosto 2023, n. 110 “Regolamento per la definizione dei criteri di redazione, dei limiti e degli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo, ai sensi dell'articolo 46 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile”, al fine di assicurare la chiarezza e la sinteticità degli atti processuali in conformità a quanto prescritto dall'art. 121 c.p.c., i ricorsi sono redatti con la seguente articolazione: a) intestazione, contenente l'indicazione dell'ufficio giudiziario davanti al quale la domanda è proposta e della tipologia di atto; b) parti, comprensive di tutte le indicazioni richieste dalla legge; c) parole chiave, nel numero massimo di venti, che individuano l'oggetto del giudizio; d) nelle impugnazioni, estremi del provvedimento impugnato con l'indicazione dell'autorita giudiziaria che lo ha emesso, la data della pubblicazione e dell'eventuale notifica; e) esposizione distinta e specifica, in parti dell'atto separate e rubricate, dei fatti e dei motivi in diritto, nonché, quanto alle impugnazioni, individuazione dei capi della decisione impugnati ed esposizione dei motivi; f) nella parte in fatto, puntuale riferimento ai documenti offerti in comunicazione, indicati in ordine numerico progressivo e denominati in modo corrispondente al loro contenuto, preferibilmente consultabili con apposito collegamento ipertestuale; g) con riguardo ai motivi di diritto, esposizione delle eventuali questioni pregiudiziali e preliminari e di quelle di merito, con indicazione delle norme di legge e dei precedenti giurisprudenziali che si assumono rilevanti; h) conclusioni, con indicazione distinta di ciascuna questione pregiudiziale, preliminare e di merito e delle eventuali subordinate; i) indicazione specifica dei mezzi di prova e indice dei documenti prodotti, con la stessa numerazione e denominazione contenute nel corpo dell'atto, preferibilmente consultabili con collegamento ipertestuale; l) valore della controversia; m) richiesta di distrazione delle spese; n) indicazione del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. L'art. 3 lett. a) precisa che il ricorso deve avere un'estensione massima di 80.000 caratteri, salvi gli elementi esclusi dall'art. 4, e ferma restando (ex art. 5) la possibilità di superare detti limiti se la controversia presenta questioni di particolare complessità, anche in ragione della tipologia, del valore, del numero delle parti o della natura degli interessi coinvolti, ipotesi nella quale il difensore espone sinteticamente nell'atto le ragioni per le quali si è reso necessario il superamento dei limiti. Il richiamato Regolamento non trova applicazione, rispetto ai limiti dimensionali degli atti, nelle controversie di valore superiore a 500.000 euro: ciò fa presumere che non operi, per tale parte, anche rispetto alle controversie di valore indeterminabile, molto ricorrenti nel contenzioso familiare. [3] [3] In tutti gli atti introduttivi di un giudizio, compresa l'azione civile in sede penale e in tutti gli atti di prima difesa devono essere indicati le generalità complete della parte, la residenza o sede, il domicilio eletto presso il difensore ed il C.F., oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, d.l. n. 98/2011, conv., con modif., in l. n. 111/2011). Tutti gli atti del processo devono essere redatti in forma chiara e sintetica (art. 121 c.p.c.; art. 46 disp. att.; d.m. 7 agosto 2023, n. 110) e devono essere depositati esclusivamente con modalità telematiche (artt. 87 e 196-quater disp. att. c.p.c.). [4] [4] Nel ricorso deve essere indicata la presenza dei figli comuni alle parti minorenni e maggiorenni non autosufficienti e degli altri soggetti ai quali le domande o il procedimento si riferiscono. [5] [5] Nel ricorso devono essere specificate le circostanze che hanno reso la convivenza intollerabile e che hanno determinato la necessità di addivenire alla separazione tra i coniugi. [6] [6] Occorre specificare se trattasi di comunione ovvero separazione legale atteso che nel primo caso essa cessa fin dall'adozione dei provvedimenti provvisori da parte del Presidente del Tribunale (art. 191 c.c.). [7] [7] Ricevuto il ricorso, il Presidente del Tribunale entro 3 giorni fissa l'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al giudice relatore o al giudice istruttore se occorre assumere prove (da celebrarsi entro 90 giorni dal deposito del ricorso) ed assegna un termine al ricorrente per costituirsi in giudizio con il deposito della comparsa di risposta. CommentoLa domanda di separazione ha la forma del ricorso che, nel procedimento disciplinato dal d.lgs. n. 149/2022 di riforma del processo civile, deve contenere tutti gli elementi dettagliatamente indicati dall'art. 473-bis.12. Il procedimento ha perduto l'iniziale struttura bifasica. La prima udienza si svolge davanti al giudice designato dal presidente del tribunale; la decisione è poi collegiale. Sotto il profilo sostanziale deve evidenziarsi che in caso di presenza di figli, trovano applicazione nell'ambito del giudizio di separazione le disposizioni di cui agli artt. 337-bis e ss. c.c., introdotte dal d.lgs. n. 154/2013, costituenti la disciplina oramai unitariamente prevista per l'esercizio della responsabilità genitoriale in tutte le ipotesi nelle quali debba essere disposto l'affidamento ed il mantenimento di figli. Cass. I, ord. n. 2670/2023, ha precisato che le disposizioni sull'affidamento, condiviso od esclusivo, non si applicano ai figli maggiorenni portatori di handicap grave ai sensi della l. n. 104/1992, mentre si applicano le disposizioni dell'art. 337-septies in tema di visita, cura e mantenimento. In particolare, l'art. 337-ter c.c. nel primo comma, ricalcando il contenuto dell'art. 315-bis c.c., elenca i diritti fondamentali del minore che devono essere garantiti e preservati anche nel caso in cui si verifichi la disgregazione, per colpa o meno dei genitori, del nucleo familiare. Al fine di garantire i diritti primari di cui al primo comma dell'art. 337-ter c.c., il Giudice, salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, è tenuto ad adottare i provvedimenti riguardo ai figli “con esclusivo riguardo all'interesse morale e materiale” degli stessi (alla luce del “superiore interesse della prole”: Cass. I, n. 21916/2019). Ciò implica che debba essere prioritariamente verificata la possibilità di affidare il figlio ad entrambi i genitori, essendo tale forma di affidamento quella che meglio consente l'attuazione del diritto alla bigenitorialità. Detto regime legale dell'affidamento deve quindi tendenzialmente comportare, in mancanza di gravi ragioni ostative, una frequentazione dei genitori paritaria con il figlio ma nell'interesse di quest'ultimo il giudice può individuare un assetto che si discosti da questo principio tendenziale, al fine di assicurare al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena (Cass. n. 19323/2020). A detta modalità di affidamento può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore (Cass. I, ord. n. 6535/2019, mentre a conclusione diversa deve pervenirsi nel caso di conflittualità grave con commissione di reati: Cass. I, n. 18559/2016). A tal fine dovrà anche essere presa in considerazione l'eventuale conflittualità esistente tra i coniugi, atteso che ove essa si traduca in comportamenti di uno di essi violenti, penalmente rilevanti e altamente pregiudizievoli per la serenità del figlio, in casi estremi ed eccezionali potrà disporsi l'affidamento esclusivo (“monogenitoriale”) all'altro genitore. Dovrà peraltro essere disciplinato anche il mantenimento del figlio minore e di quello maggiorenne non economicamente autosufficiente ed, a tal fine, particolare rilievo avrà la modalità dell'affidamento. Ove dovesse essere disposto l'affidamento condiviso “paritario”, senza collocamento prevalente presso uno dei due genitori, difatti, non verrà previsto alcun assegno a titolo di contributo al mantenimento per le spese ordinarie, atteso che vi provvederà direttamente il genitore convivente con il figlio in quel momento (in merito si veda Trib. Lecce n. 2000/2017). Diversamente dovrà essere stabilita la misura del contributo al mantenimento tenendo conto delle attuali esigenze del figlio, del tenore di vita goduto durante il matrimonio, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi e della valenza economica dei compiti di cura e domestici assunti da ciascun genitore. Nel caso in cui si verifichi nel corso del procedimento il disaccordo tra i genitori in merito a questioni fondamentali riguardanti i figli, diversamente da quanto avviene nell'ipotesi disciplinata dall'art. 316 c.c., è il Giudice a decidere del contrasto, assumendo la decisione più opportuna nel superiore interesse del figlio. Le disposizioni processuali già contenute nell'art. 337-octies c.c. sono state abrogate dal d.lgs. 149/2022. Vige attualmente il generale dettato di cui all'art. 473-bis.2 c.p.c. per il quale il giudice può, a tutela dei minori, nominare d'ufficio il curatore speciale nei casi previsti dalla legge, adottare i provvedimenti opportuni in deroga all'art. 112 c.p.c. e disporre mezzi di prova al di furi dei limiti di ammissibilità previsti dal codice civile, nel rispetto del contraddittorio e del diritto alla prova contraria. Peraltro, l'autorità giudiziaria deve disporre l'ascolto del minore che abbia compiuto i dodici anni ovvero del minore di età inferiore, ove capace di discernimento, nell'ambito dei procedimenti che lo riguardano, salvo che si tratti di procedimenti nell'ambito dei quali viene omologato o si prende atto dell'accordo dei genitori ovvero se l'ascolto sia manifestamente superfluo o in contrasto con il superiore interesse del minore. Non si applica alle cause di separazione coniugale la deroga alla sospensione feriale dei termini prevista per le cause inerenti ad obblighi alimentari (Cass. I, n. 1874/2019). Ai sensi dell'art. 473-bis.12 c.p.c. al ricorso sono allegate le dichiarazioni dei redditi presentate negli ultimi tre anni, la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e su beni mobili registrati nonché gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari degli ultimi tre anni. In assenza, ovvero in caso di documentazione insufficiente, il Giudice può disporre un accertamento sui redditi tramite la Polizia tributaria. Deve inoltre essere allegato al ricorso un piano genitoriale descrittivo degli impegni e delle attività quotidiane dei figli relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vancanze normalmente godute. |