Ricorso per la separazione giudiziale con richiesta di assegnazione della casa familiareInquadramentoLa separazione personale dei coniugi può essere consensuale o giudiziale (art. 150 c.c.). Quest'ultima può essere chiesta quando, indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, si verificano fatti tali da rendere intollerabile la convivenza ovvero da recare grave danno ai figli (art. 151 c.c.). Se esistono figli minorenni, la sentenza di separazione deve provvedere sul loro affidamento, il quale presuppone venga anche stabilito non soltanto con chi ma anche dove i minori debbano continuare o andare ad abitare. FormulaTRIBUNALE CIVILE DI .... 1 RICORSO 2 PER LA SEPARAZIONE GIUDIZIALE CON RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE La Sig.ra .... nata il .... a ...., residente in ...., .... via ...., cittadina italiana, C.F. .... 3, (indicare inoltre l'attività lavorativa ed il titolo di studio), rappresentata e difesa, giusta procura a margine (ovvero in calce) del presente atto, dall'Avv. ...., C.F.….., PEC ……, nel cui studio in ...., via .... è elettivamente domiciliata per questo giudizio, con il presente ricorso propone domanda di separazione coniugale nei confronti del Sig. .... nato il .... a ...., residente in ...., .... via ...., cittadino italiano, C.F. .... OGGETTO DELLA DOMANDA AI SENSI DELL'ART. 473-BIS.12, COMMA 1, LETT. D) Pronuncia di separazione giudiziale con richiesta di affidamento dei figli minori e di assegnazione della casa coniugale FATTI ED ELEMENTI DI DIRITTO SUI QUALI LA DOMANDA SI FONDA La ricorrente in data .... in .... ha contratto matrimonio, con rito ..../civile, con .... (nome e cognome). Dalla predetta unione sono nati in data ...., il figlio .... e in data .... la figlia .... entrambi ad oggi minorenni 4. Nel corso degli ultimi anni la convivenza tra i coniugi è stata caratterizzata da numerosi litigi ed incomprensioni, queste ultime divenute oggi insuperabili al punto tale da imporre la richiesta di separazione personale giudiziale 5. È infatti accaduto, come risulterà dalle prove orali che si deducono, che ..... Da allora il Sig. .... ha lasciato la casa familiare e si è creato nuove relazioni e nuove amicizie. Fortunatamente non si è dimenticato del tutto dei figli e saltuariamente versa un qualche aiuto economico per il loro mantenimento. In proposito si chiede al Tribunale di stabilire l'ammontare e la decorrenza di un assegno economico per l'esponente e per i figli, in modo che esista un diritto azionabile per ottenere in concreto il versamento. Costituisce notevole punto di attrito tra i coniugi la sorte della casa già adibita a residenza familiare. Essa è in proprietà del coniuge, sig. ...., il quale ne rivendica il possesso esclusivo e chiede gli sia lasciata libera da persone e cose. Ritiene l'esponente per contro che sia di interesse dei figli minori sopra generalizzati di continuare a vivere con la madre nell'ambiente in cui sono nati e vissuti fino a quando siano sufficientemente maturi per affrontare un mutamento del loro ambiente e delle loro relazioni sociali. L'esponente, infatti, non avrebbe altra possibilità che tornare a vivere, con la prole, presso i propri genitori, i quali peraltro risiedono nella lontana ...., circostanza che comporterebbe un traumatico trasferimento dei minori in un mondo per loro totalmente nuovo. Si fa presente che l'esponente abita tuttora con i figli nel detto immobile appartenente al marito, ubicato in ….., a catasto censito …. (indicare nel dettaglio) ed il regime patrimoniale scelto a suo tempo è quello .... 6. In forza di quanto sopra evidenziato La Sig.ra, come sopra costituita e rappresentata CHIEDE all'ill.mo sig. Presidente del Tribunale di ...., designare il giudice relatore, stabilire la data dell'udienza di comparizione e fissare alla ricorrente il termine per la notifica al convenuto onde, sentite le parti, tentatala conciliazione e disposto che provvisoriamente possano vivere separate, il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, accolga le seguenti CONCLUSIONI 7 1) dichiarare la separazione personale dei coniugi .... 2) affidare i figli (nome, cognome, data di nascita) in responsabilità condivisa tra i genitori come sopra nominati e identificati; 4) disporre il collocamento dei detti minori presso la madre, odierna ricorrente; 5) assegnare alla ricorrente, nella sua qualità di madre convivente con i figli minori .... e .... la casa già di abitazione familiare, sita in .... per destinarla ad abitazione per sé e per i figli; Con vittoria di spese e competenze. Si dichiara, ai sensi dell'art. 473-bis.12, comma 2 c.p.c. che non esistono altri procedimenti aventi a oggetto le medesime domane o domande ad esse connesse. Si dichiara che il presente procedimento è sottoposto al pagamento del contributo unificato nella misura di Euro .... Luogo e data .... Firma della ricorrente Firma Avv. .... PROCURA Io sottoscritto/a ...., nato/a il .... a .... (C.F. ....) delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio l'Avv. ...., eleggendo domicilio nello studio dello stesso in ...., via .... e conferendo al medesimo ogni più ampia facoltà di legge, ivi inclusa quella di promuovere azioni connesse o conseguenti al presente giudizio. Luogo e data .... Per autentica della sottoscrizione .... Firma Avv. .... Si allegano i seguenti documenti: 1) certificato di residenza 2) stato di famiglia 3) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni 4) Estratto per riassunto dell'atto di matrimonio 5) Documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili, beni mobili registrati e quote societarie 6) estratti conto dei rapporti bancari e finanziari degli ultimi tre anni 7) Piano genitoriale. [1] [1]La domanda di separazione (giudiziale o consensuale) deve essere presentata, se il procedimento richiede provvedimenti che riguardano minori, al Tribunale del luogo di residenza abituale del minore. Se vi è stato trasferimento non autorizzato del minore, entro l'anno dal trasferimento è competente il tribunale dell'ultima residenza abituale prima del trasferimento (art. 473-bis.11 c.p.c.). [2] [2]In base all'art. 2 del d.m. 7 agosto 2023, n. 110 “Regolamento per la definizione dei criteri di redazione, dei limiti e degli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo, ai sensi dell'articolo 46 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile)”, al fine di assicurare la chiarezza e la sinteticità degli atti processuali in conformità a quanto prescritto dall'art. 121 c.p.c., i ricorsi sono redatti con la seguente articolazione: a) intestazione, contenente l'indicazione dell'ufficio giudiziario davanti al quale la domanda è proposta e della tipologia di atto; b) parti, comprensive di tutte le indicazioni richieste dalla legge; c) parole chiave, nel numero massimo di venti, che individuano l'oggetto del giudizio; d) nelle impugnazioni, estremi del provvedimento impugnato con l'indicazione dell'autorita giudiziaria che lo ha emesso, la data della pubblicazione e dell'eventuale notifica; e) esposizione distinta e specifica, in parti dell'atto separate e rubricate, dei fatti e dei motivi in diritto, nonché, quanto alle impugnazioni, individuazione dei capi della decisione impugnati ed esposizione dei motivi; f) nella parte in fatto, puntuale riferimento ai documenti offerti in comunicazione, indicati in ordine numerico progressivo e denominati in modo corrispondente al loro contenuto, preferibilmente consultabili con apposito collegamento ipertestuale; g) con riguardo ai motivi di diritto, esposizione delle eventuali questioni pregiudiziali e preliminari e di quelle di merito, con indicazione delle norme di legge e dei precedenti giurisprudenziali che si assumono rilevanti; h) conclusioni, con indicazione distinta di ciascuna questione pregiudiziale, preliminare e di merito e delle eventuali subordinate; i) indicazione specifica dei mezzi di prova e indice dei documenti prodotti, con la stessa numerazione e denominazione contenute nel corpo dell'atto, preferibilmente consultabili con collegamento ipertestuale; l) valore della controversia; m) richiesta di distrazione delle spese; n) indicazione del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. L'art. 3 lett. a) precisa che il ricorso deve avere un'estensione massima di 80.000 caratteri, salvi gli elementi esclusi dall'art. 4, e ferma restando (ex art. 5) la possibilità di superare detti limiti se la controversia presenta questioni di particolare complessità, anche in ragione della tipologia, del valore, del numero delle parti o della natura degli interessi coinvolti, ipotesi nella quale il difensore espone sinteticamente nell'atto le ragioni per le quali si è reso necessario il superamento dei limiti. Il richiamato Regolamento non trova applicazione, rispetto ai limiti dimensionali degli atti, nelle controversie di valore superiore a 500.000 euro: ciò fa presumere che non operi, per tale parte, anche rispetto alle controversie di valore indeterminabile, molto ricorrenti nel contenzioso familiare. [3] [3]In tutti gli atti introduttivi di un giudizio, compresa l'azione civile in sede penale e in tutti gli atti di prima difesa devono essere indicati, le generalità complete della parte, la residenza o sede, il domicilio eletto presso il difensore ed il C.F., oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, d.l. n. 98/2011, conv., con modif., in l. n. 111/2011). L'art. 473-bis.12 c.p.c. richiede anche l'indicazione della cittadinanza. Tutti gli atti del processo devono essere redatti in forma chiara e sintetica (art. 121 c.p.c.; art. 46 disp. att.; d.m. 7 agosto 2023, n. 110) e devono essere depositati con modalità telematiche (artt. 87 e 196-quater disp. att. c.p.c.). [4] [4]Nel ricorso deve essere indicata la presenza di figli minorenni e maggiorenni non autosufficienti, atteso che in tal caso trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 337-bis e ss. c.c. [5] [5]Nel ricorso devono essere specificate le circostanze che hanno reso la convivenza intollerabile e che hanno determinato la necessità di addivenire alla separazione tra i coniugi. L'art. 473-bis.12 richiede, al riguardo, che i fatti e gli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda siano indicati in maniera chiara e sintetica. [6] [6]Occorre specificare se trattasi di comunione ovvero separazione legale atteso che nel primo caso essa cessa fin dall'adozione dei provvedimenti provvisori da parte del Presidente del Tribunale (ora: giudice relatore). [7] [7]La riforma del processo civile introdotta con il d.lgs. n. 149/2022 ha profondamente modificato le norme del procedimento. È stata soppressa la natura bifasica della procedura e il ricorso introduttivo deve contenere, per i procedimenti instaurati dopo il 28 febbraio 2023, tutte le domande e le indicazioni dei mezzi di prova, essendo poi limitata la facoltà delle parti di introdurre nel corso del processo domande nuove e nuove istanze istruttorie. CommentoLa separazione personale dei coniugi può essere consensuale o giudiziale (art. 150 c.c.). Quest'ultima può essere chiesta quando, indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, si verificano fatti tali da rendere intollerabile la convivenza ovvero da recare grave danno ai figli (art. 151 c.c.). La Corte di Cassazione ha chiarito che l'intollerabilità della convivenza deve essere intesa in senso soggettivo, non essendo necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi. La frattura tra i coniugi può infatti dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco di una sola delle parti, verificabile in base a fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze negative del tentativo di conciliazione, dovendosi ritenere venuto meno, al ricorrere di tali evenienze, quel principio del consenso che caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale (Cass. I, 16698/2020). La riforma del processo intervenuta con il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha lasciato immodificate le norme di diritto sostanziale riguardanti la separazione dei coniugi. Impregiudicate sono rimaste le disposizioni degli artt. 150 (ammissibilità della separazione), 151 (presupposti per la separazione), 154 (riconciliazione), 155 (provvedimenti per i figli), 157 (cognome della moglie), cessazione degli effetti della separazione) e 158 (separazione consensuale). Dall'art. 156 la riforma ha soppresso le norme concernenti le forme di garanzia a favore dell'avente diritto ai contributi economici. Per i procedimenti instaurati dopo il 28 febbraio 2022 sono state abrogate le norme di natura processuale, dettate dagli artt. 706 – 711 c.p.c., sostituite dalle disposizioni del rito unificato in materia di stato delle persone, di minori e della famiglia di cui agli artt. 473-bis e segg. c.p.c. Sono legittimati alla presentazione del ricorso solo i coniugi (o anche solo uno di essi). L'interdetto legale non necessita della nomina di soggetti ausiliari (Trib. Napoli 20 giugno 2001); l'interdetto e l'inabilitato possono promuovere la domanda (Cass. n. 2183/2013; Cass. n. 21009/2007) mediante, rispettivamente, il tutore o il curatore oppure, in caso di conflitto di interessi (p.e. qualora il tutore sia l'altro coniuge), mediante un curatore speciale nominato. A seconda delle situazioni, il soggetto beneficiario dell'amministrazione di sostegno può sottoscrivere autonomamente il ricorso per separazione consensuale (Trib. Roma 13 aprile 2007; Trib. Milano 7 maggio 2014) oppure presentarlo tramite l'amministratore di sostegno (Trib. Cagliari 15 maggio 2010) o mediante un curatore speciale che può essere individuato nella persona dello stesso amministratore di sostegno (Trib. Modena 12 febbraio 2007). Il Pubblico Ministero, nelle cause di nuova introduzione, deve ricevere il ricorso e la documentazione ad esso allegata per esprimere il proprio parere, da trasmettersi almeno tre giorni prima della data dell'udienza di comparizione. E' questa la forma in cui si attua l'intervento del P.M. previsto come obbligatorio dall'art. 70, primo comma n. 2); il suo potere è meramente consultivo e non comprende il potere di impugnare (Cass. n. 6522/2019). Sotto il profilo sostanziale deve evidenziarsi che in caso di presenza di figli, trovano applicazione nell'ambito del giudizio di separazione le disposizioni di cui agli artt. 337-bis e ss. c.c., introdotte dal d.lgs. n. 154/2013, costituenti la disciplina oramai unitariamente prevista in tutte le ipotesi nelle quali debba essere disposto l'affidamento ed il mantenimento di un figlio. Tali norme sono state conservate dalla riforma apportata con il d.lgs. 149/2022 al processo civile. In particolare, l'assegnazione della casa coniugale assolve alla funzione di preservare la continuità delle abitudini e delle relazioni domestiche dei figli nell'ambiente nel quale durante il matrimonio dei genitori avevano vissuto. Il contenuto dell'assegnazione consiste nell'attribuzione del diritto di continuare ad abitare in quella che era la residenza familiare. La natura di tale diritto è considerata personale, con contenuto di godimento e sui generis, soggetta ad una regolamentazione autonoma. Il presupposto per l'assegnazione ad opera del giudice è che la casa oggetto della richiesta sia destinata ad abitazione dei figli minori o dei figli maggiorenni non autosufficienti, conviventi con uno dei genitori che ne ha la responsabilità genitoriale. L'assegnazione spetta “di preferenza” a favore del genitore affidatario o convivente; l'art. 337-sexies c.c. dispone che si debba tener conto “prioritariamente” dell'interesse dei figli. In mancanza di costoro non può farsi luogo all'assegnazione, neppure se il coniuge versa in situazione di difficoltà economica e neppure a titolo di sostituzione dell'assegno di mantenimento (Cass. I, n. 387/2012). Il diritto reale di abitazione, riservato al coniuge superstite dall'art. 540, comma 2, c.c., ha ad oggetto la sola "casa adibita a residenza familiare", e cioè l'immobile in cui i coniugi abitavano insieme stabilmente prima della morte del "de cuius", quale luogo principale di esercizio della vita matrimoniale; ne consegue che tale diritto non può comprendere due (o più) residenze alternative, ovvero due (o più) immobili di cui i coniugi avessero la disponibilità e che usassero in via temporanea, postulando la nozione di casa adibita a residenza familiare comunque l'individuazione di un solo alloggio costituente, se non l'unico, quanto meno il prevalente centro di aggregazione degli affetti, degli interessi e delle consuetudini della famiglia (Cass. II, n. 7128/2023; Cass. I, n. 12042/2020; Cass. I, n. 14553/2011). In materia di regolamentazione della crisi familiare, qualora vi siano figli maggiorenni portatori di handicap grave ai sensi della l. n. 104 del 1992, trovano applicazione, in forza dell'art. 337 septies c.c. (già art. 155 quinquies c.c.), le disposizioni in tema di visita, cura e mantenimento da parte dei genitori non conviventi e di assegnazione della casa familiare, previste in favore dei figli minori, ma non anche quelle sull'affidamento, condiviso od esclusivo (Cass. I, ord. n. 2670/2023). L'assegnazione della casa ad uno dei coniugi non richiede necessariamente che essa sia di proprietà del consorte. Il titolo può essere costituito dal comodato concesso da un terzo e in tal caso il comodato stipulato senza limiti di durata in favore di un nucleo familiare, ha un carattere vincolato alle esigenze abitative familiari, sicché il comodante è tenuto a consentire la continuazione del godimento anche oltre l'eventuale crisi coniugale, salva l'ipotesi di sopravvenienza di un urgente ed imprevisto bisogno ai sensi dell'art. 1809, comma 2, c.c., ferma, in tal caso, la necessità che il giudice eserciti con massima attenzione il controllo di proporzionalità e adeguatezza nel comparare le particolari esigenze di tutela della prole e il contrapposto bisogno del comodante (Cass. ord. n. 27634/2023). Nella quantificazione dell'assegno di mantenimento, a seguito della separazione dei coniugi, deve attribuirsi rilievo anche all'assegnazione della casa familiare che, pur essendo finalizzata alla tutela esclusiva della prole e del suo interesse a conservare il proprio habitat familiare, rappresenta un'utilità suscettibile di apprezzamento economico, come del resto espressamente precisato dall'art. 337 sexies c.c., anche nel caso in cui il coniuge separato assegnatario dell'immobile ne sia comproprietario, perché il suo godimento del bene non trova fondamento nella comproprietà dell'abitazione, ma nel provvedimento di assegnazione, opponibile anche ai terzi, che limita la facoltà dell'altro coniuge di disporre della propria quota immobiliare e si traduce in un pregiudizio economico, anch'esso valutabile ai fini della quantificazione dell'assegno dovuto Cass. I, ord. n. 27599/2022; Cass. I, n. 20858/2021). L'assegnazione della casa familiare, disposta in sede di separazione personale o divorzio ai sensi dell'abrogato art. 155-quater c.c., applicabile "ratione temporis, è opponibile ai terzi solo se trascritta anteriormente alla trascrizione del titolo del diritto del terzo sull'immobile, così come previsto dalla norma citata (trasposta, senza modifiche, nel vigente art. 337- sexies c.c.), e non anche nei limiti del novennio ove non trascritta, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 6, comma 6, legge 1 dicembre 1970, n. 898, e all'art. 1599, comma 3, c.c., perché a seguito dell'introduzione dell'art. 155-quater c.c. l'assegnazione della casa coniugale è trascrivibile come tale, e non più agli effetti, non più previsti, dell'art. 1599 c.c., non potendo trarsi argomento contrario dalla circostanza della mancata abrogazione dell'art. 6, c.6 l. n. 898 del 1970, in considerazione dei limiti della delega legislativa di cui all'art. 2 della l. n. 219 del 2012 (Cass. III, n. 12387/2022). Per Cass. n. 12611/2022 il provvedimento giudiziario di assegnazione della casa familiare ha, per definizione, data certa e dunque è opponibile al terzo acquirente anche se non trascritto, purchè sia stato emanato prima dell'acquisto da parte del terzo. Non si applica alle cause di separazione coniugale la deroga alla sospensione feriale dei termini prevista per le cause inerenti ad obblighi alimentari (Cass. I, n. 1874/2019). |