Ricorso contro il rifiuto di procedere alla pubblicazione (art. 98 c.c.)

Giuseppe Buffone
Aggiornato da Francesco Bartolini

inquadramento

L'ufficiale di stato civile può non procedere alle pubblicazioni matrimoniali allorché non siano soddisfatte le condizioni di legge a tal fine previste: il rifiuto è impugnabile dinanzi al Tribunale ordinario che procede in composizione collegiale, con rito camerale ex art. 737 c.p.c.

Formula

TRIBUNALE DI .... 1

RICORSO 2EX ART. 98 C.C.

(RICORSO CONTRO IL RIFIUTO DI PUBBLICAZIONE DEL MATRIMONIO)

Il Sottoscritto .... (C.F. ....), nato il ...., in data ...., cittadinanza: ...., residente in ...., alla via ...., stato: libero, elettivamente domiciliato in ...., alla via ...., presso lo studio legale dell'Avv. ...., C.F. ...., del Foro di ...., che lo rappresenta e difende in forza di mandato alle liti steso a margine del/in calce al presente atto; con dichiarazione di voler ricevere ogni comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata .... @ ....;

E

La Sottoscritta: .... (C.F. ....), nata il ...., in data ...., cittadinanza: ...., residente in ...., alla via ...., stato: libero, elettivamente domiciliata in ...., alla via ...., presso lo studio legale dell'Avv. ...., C.F. ...., del Foro di ...., che la rappresenta e difende in forza di mandato alle liti steso a margine del/in calce al presente atto; con dichiarazione di voler ricevere ogni comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata .... @ ....;

PREMESSO CHE

– i ricorrenti intendono contrarre matrimonio;

- ribadiscono con il presente atto che non sussistono impedimenti alla celebrazione del matrimonio;

– i ricorrenti, in data ...., hanno richiesto all'ufficiale di stato civile di ...., di procedere alle pubblicazioni del matrimonio; l'ufficiale ha rifiutato l'adempimento come da certificato del ...., per i seguenti motivi ....;

IN DIRITTO

– i ricorrenti ritengono il rifiuto opposto illegittimo, per i seguenti motivi: ....;

P.Q.M.

chiedono che, sentito il Pubblico Ministero, il Tribunale 3 voglia accogliere l'impugnazione proposta e per l'effetto ordinare all'ufficiale di stato civile di provvedere alle pubblicazioni richieste.

ALLEGANO

1. richiesta di pubblicazioni e certificato di rifiuto;

2. certificati anagrafici;

3. altra documentazione utile ai fini della domanda.

Luogo e data ....

Firma ....

[1] [1]È competente per territorio il Tribunale del luogo in cui ha sede l'ufficiale di stato civile.

[2] [2]In base all'art. 2 del d.m. 7 agosto 2023, n. 110 “Regolamento per la definizione dei criteri di redazione, dei limiti e degli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo, ai sensi dell'articolo 46 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile”, al fine di assicurare la chiarezza e la sinteticità degli atti processuali in conformità a quanto prescritto dall'art. 121 c.p.c., il ricorso con la seguente articolazione: a) intestazione, contenente l'indicazione dell'ufficio giudiziario davanti al quale la domanda è proposta e della tipologia di atto; b) parti, comprensive di tutte le indicazioni richieste dalla legge; c) parole chiave, nel numero massimo di venti, che individuano l'oggetto del giudizio; d) nelle impugnazioni, estremi del provvedimento impugnato con l'indicazione dell'autorità giudiziaria che lo ha emesso, la data della pubblicazione e dell'eventuale notifica; e) esposizione distinta e specifica, in parti dell'atto separate e rubricate, dei fatti e dei motivi in diritto, nonché, quanto alle impugnazioni, individuazione dei capi della decisione impugnati ed esposizione dei motivi; f) nella parte in fatto, puntuale riferimento ai documenti offerti in comunicazione, indicati in ordine numerico progressivo e denominati in modo corrispondente al loro contenuto, preferibilmente consultabili con apposito collegamento ipertestuale; g) con riguardo ai motivi di diritto, esposizione delle eventuali questioni pregiudiziali e preliminari e di quelle di merito, con indicazione delle norme di legge e dei precedenti giurisprudenziali che si assumono rilevanti; h) conclusioni, con indicazione distinta di ciascuna questione pregiudiziale, preliminare e di merito e delle eventuali subordinate; i) indicazione specifica dei mezzi di prova e indice dei documenti prodotti, con la stessa numerazione e denominazione contenute nel corpo dell'atto, preferibilmente consultabili con collegamento ipertestuale; l) valore della controversia; m) richiesta di distrazione delle spese; n) indicazione del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Il richiamato Regolamento non trova invece applicazione, anche quanto ai limiti dimensionali degli atti, nelle controversie di valore superiore a 500.000 euro e, dunque, sembra anche per le cause di valore indeterminabile, tra le quali rientra quella in esame.

[3] [3]Il rito applicabile è quello camerale exartt. 737 e ss. c.p.c. e, pertanto, procede il collegio, che decide con decreto.

Commento

Rito applicabile

Il decreto legislativo n. 149/2022 ha modificato il codice di procedura civile prevedendo, in particolare, nuove disposizioni nel libro II, titolo VI-bis ove sono state introdotte: «Norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie», c.d. pPMF). Quanto al campo di applicazione del nuovo rito unitario – che non è più un procedimento speciale – l'art. 473-bis c.p.c. prevede che le disposizioni contenute nel nuovo titolo IV-bis si applichino a tutti i procedimenti (di natura contenziosa) relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie di competenza del tribunale ordinario, di quello per i minorenni e del Giudice tutelare, salvo che non sia diversamente stabilito.

Alcune di queste fattispecie esentate dal rito uniforme familiare  sono indicate dallo stesso art. 473-bis.

 Esse riguardano, in particolare, i procedimenti volti alla dichiarazione dello stato di adottabilità e i procedimenti di adozione dei minorinonché i procedimenti (di diversa natura e oggetto) attribuiti alla competenza delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.  Altre fattispecie cui non si applica il rito della famiglia sono da reperire tra quelle per le quali la legge stabilisce esplicitamente debbano seguirsi forme procedurali diverse dal rito familiare, pur se le materie cui si riferiscono rientrano tra quelle in senso lato riguardanti la famiglia. Esse sono costituite soprattutto dai casi in cui la normativa stabilisce che si proceda in camera di consiglio, rito che resta disciplinato dalle disposizioni di cui agli artt. 737 e seguenti c.p.c. pur dopo la riforma processuale di cui al d.lgs. 149/2022. La riforma introduttiva del rito familiare, infatti, fa salvo quanto diversamente previsto; e l'art. 98 c.c. dispone espressamente che il tribunale procede nelle forme camerali. Nell'interpretazione corrente, inoltre, le forme del processo per le controversie familiari si applicano unicamente ai “giudizi” e non anche alle procedure di volontaria giurisdizione, tradizionalmente soggette al più semplice rito camerale.

La giurisprudenza ha escluso che per le procedure di giurisdizione volontaria il ricorrente debba munirsi di un difensore. In esse, infatti, non si applica il disposto dell'art. 82 c.p.c. che riferisce l'obbligo della difesa tecnica ai giudizi: per essi da intendersi i procedimenti caratterizzati da cognizione piena ed esauriente, aventi ad oggetto rapporti giuridici e diritti soggettivi, non riconducibili alla pronuncia di provvedimenti sostanzialmente amministrativi (Cass. I, n. 5770/1997; Cass. n. 5814/1987; Cass. 2015/1983).

 familiare introdotto dalla riforma di cui al d.lgs. 149/2022,    L'Ufficiale di Stato Civile richiesto di un adempimento ha il potere di rifiutarlo (v. art. 7, d.P.R. n. 396/2000). Il potere di rifiutare l'atto del suo ufficio nella specifica materia matrimoniale è confermato dall'art. 98 c.c. ove è previsto che l'Ufficiale possa non procedere alla pubblicazione del matrimonio se ritiene di non essere in condizioni di accogliere la richiesta. Se rifiuta le pubblicazioni, l'ufficiale di Stato Civile rilascia un certificato nel quale espone i motivi del rifiuto. Nel silenzio della norma si ritiene che il rifiuto possa trarre motivo dalla presenza di un impedimento alle nozze, dal contrasto tra i documenti prodotti dal richiedente, dalla loro non veridicità o incompletezza oppure dall'assenza del nulla osta previsto per lo straniero che intenda celebrare matrimonio in Italia.

Il rifiuto dell'ufficiale di Stato Civile è opposto allorché non siano soddisfatte le condizioni di legge per procedere alle pubblicazioni: non deve trattarsi di mera irregolarità (rispetto alla quale, l'ufficiale di Stato civile può fornire chiarimenti per le integrazioni necessarie al fine di accogliere la richiesta) ma di vizio tale da pregiudicare l'adempimento, come accade in caso di assoluta inidoneità dell'atto (v. Cass. S.U., n. 1026/1962). Un nulla osta può essere negato anche dall'autorità straniera che accerti un impedimento. Il diniego è irrilevante se è contrario all'ordine pubblico italiano o risulti comunque ingiustificato. Di per sé l'omesso rilascio del nulla osta alle pubblicazioni non può essere interpretato come diniego da parte dell'autorità straniera alla celebrazione del matrimonio per ragioni che possono risultare in contrasto con l'ordine pubblico ai sensi dell'art. 16, l. n. 218/1995, né risulta essere attribuibile alla sussistenza di un qualche impedimento effettivo (così Trib. Milano 9 settembre 2019; si vedano anche Trib. Treviso 15 aprile 1997; Trib. Camerino 12 aprile 1990). Il rifiuto dell'ufficiale di Stato civile è impugnabile dinanzi al Tribunale ordinario che procede in composizione collegiale, con rito camerale ex art. 737, c.p.c. È competente il tribunale del luogo in cui ha sede l'ufficiale di Stato Civile ancorché entrambi i nubendi siano minori di età o sia minorenne solo quello nei confronti del quale è stato opposto il rifiuto. Il Tribunale deve sentire il Pubblico Ministero e provvede con decreto suscettibile di reclamo davanti alla Corte di Appello entro il termine di dieci giorni (art. 739 c.p.c.). Il Giudice dell'impugnazione procede anch'esso secondo il rito camerale con decisione finale suscettibile di ricorso per cassazione, anche se taluni in dottrina escludono il grado di legittimità posto che la richiesta di pubblicazione può essere ripresentata. La Corte di Cassazione, tuttavia, ammette il ricorso alla Suprema Corte (cfr. Cass. n. 2400/2015). La decisione conclusiva del procedimento è comunicata a cura della Cancelleria pure all'Ufficiale di Stato Civile anche se l'orientamento prevalente in dottrina osserva che a tale adempimento debba procedere il ricorrente, una volta che il decreto decisorio sia divenuto definitivo. L'art. 98 non indica un termine per l'impugnazione. D'altro canto, ai sensi dell'art. 99 c.c., il matrimonio va celebrato entro i centottanta giorni successivi alla pubblicazione, altrimenti essa si considera come non avvenuta (art. 99 c.c.). Se ne può trarre, quale corollario, l'esistenza di un “termine” implicito e logico di impugnazione del rifiuto che coincide proprio con i centottanta giorni di cui all'art. 99 cit.

 

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