Ricorso per divorzio contenzioso con richiesta di uso del cognome

Alberto Figone
Aggiornato da Francesco Bartolini

Inquadramento

Di regola, con il divorzio la donna perde il cognome del marito, che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio. Il Giudice, tuttavia, con la sentenza con cui pronuncia il divorzio, può autorizzare la donna, che ne abbia fatto richiesta, a conservare il cognome dell'ex coniuge, in presenza di un interesse della stessa, o dei figli, meritevole di tutela.

Formula

TRIBUNALE DI ... 1

RICORSO PER SCIOGLIMENTO (O CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI) DEL MATRIMONIO

la Sig.ra ... nata a ... il ..., C.F. ... residente in ..., via ..., n. ..., cittadina italiana, titolo di studio ..., elettivamente domiciliata in ... via ..., n. ..., presso lo studio dell'Avv. ..., C.F. ..., PEC... che la rappresenta e difende come da procura in calce al presente atto ... 

OGGETTO DELLA DOMANDA

Scioglimento del matrimonio (oppure: cessazione degli effetti civili del matrimonio) con conservazione di uso del cognome maritale.

ESPOSIZIONE DEI FATTI SUI QUALI SI FONDA LA DOMANDA

La ricorrente ha contratto matrimonio civile (o concordatario) in ..., in data ..., con il Sig. ..., come da estratto dell'atto di matrimonio che si produce;

dal matrimonio sono nati i seguenti figli ( ... );

il Tribunale di ..., con sentenza passata in giudicato (definitiva o meno) in data ... che si produce in copia attestata conforme, aveva pronunciato la separazione dei coniugi (ovvero che il Tribunale ha omologato la separazione consensuale);

da allora i coniugi hanno vissuto senza riprendere la convivenza, come sarà confermato per prove orali e certificati di residenze in località diverse;

la ricorrente ha sempre gestito in prima persona gli affari del marito, impegnato in continui viaggi di lavoro, al punto da essere conosciuta da tutti con il cognome del predetto, cognome che costituisce anche la ditta dell'impresa individuale dalla stessa gestita, come potrà essere dimostrato per prove orali e corrispondenza.

ELEMENTI DI DIRITTO SUI QUALI SI FONDA LA DOMANDA

Ricorrono i presupposti di cui all'art. 3, comma 3, l. n. 898/1970, e successive modifiche, essendo decorso il termine di mesi dodici (oppure: di mesi sei) di ininterrotta separazione e non essendo possibile ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi;

i tentativi per addivenire ad un divorzio congiunto non hanno sortito esito positivo;

la ricorrente chiede di poter conservare il cognome del marito ..., che ha aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio;

che la ricorrente è nota nell'ambito sociale e relazionale più che con il proprio cognome, con quello del marito;

la stessa, di professione ..., ha poi sempre utilizzato il doppio cognome, anche dopo la separazione, nell'esercizio della sua attività imprenditoriale, tanto che quel doppio cognome è divenuto elemento connotativo della propria identità personale;

la ricorrente subirebbe un grave pregiudizio alla propria personalità ove fosse costretta a dismettere il cognome del marito, non identificandosi più nel solo cognome attribuitole alla nascita;

che la stessa subirebbe altresì un pregiudizio di natura economica, non essendo più riconoscibile come in precedenza nel contesto lavorativo e professionale, con verosimile perdita di clientela;

sussiste pertanto un interesse meritevole della Sig.ra ... al mantenimento del cognome del Sig. ....

CONCLUSIONI

Tanto premesso, si rassegnano le seguenti conclusioni:

Voglia il Tribunale, sentiti i coniugi, esperite le prove e assunte le eventuali informazioni ritenute opportune, pronunciare lo scioglimento (o la cessazione degli effetti civili) del matrimonio tra i Sigg.ri ..., celebrato a ..., il ..., in ordine al quale è stata pronunciata sentenza di separazione personale dal Tribunale di ..., in data ....

Voglia inoltre il Tribunale:

1) confermare l'obbligo per il Sig. ... di corrispondere alla ricorrente Sig.ra ... l'assegno nell'ammontare stabilito con la citata sentenza di separazione, qual assegno divorzile, nei tempi e nelle modalità di versamento già stabilite, come sin qui osservate;

2) autorizzare la Sig.ra ... a continuare ad utilizzare il cognome del marito, unitamente al proprio, come qui è indicato: ... 2;

3) con vittoria di spese ed onorari in caso di contestazione.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 473-bis.12 c.p.c. si dichiara: che non esistono altri procedimenti aventi a oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande di cui sopra o domande ad esse connesse.

Si indicano a prova, con i testi per ciascun capitolo indicati, i seguenti capitoli ....

In caso di domande di contenuto economico (diverse da quelle relative all'uso del cognome) Si producono:

- dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;

- documentazione attestante la titolarità di diritti reali sui seguenti beni immobili e beni mobili registrati nonché di quote sociali: ...

- estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni.

Se vi sono figli minori, occorre allegare pure il piano genitoriale.

Luogo e data ...

Sottoscrizione della ricorrente

Firma Avv. ...

PROCURA

Io sottoscritta ... nomino quale mio difensore in ogni fase e grado, del presente giudizio, l'Avv. ... del Foro di ..., conferendogli ogni più ampia facoltà di legge. Eleggo domicilio presso lo studio dello stesso, sito in ..., via .... Dichiaro di essere stata informata della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita tramite un Avvocato per parte, disciplinata dall'art. 6 del d.l. n. 132/2014, convertito nella l. n. 162/2014, nonché della possibilità di formalizzare un accordo davanti all'ufficiale di stato civile, ex art. 12 del predetto d.l. e della relativa legge di conversione.

Dichiaro altresì di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico. Dichiaro, ai sensi e per gli effetti di cui al d.lgs. n. 196/2003 e successive modifiche, di essere stata informata che i miei dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati per le finalità inerenti al presente mandato, autorizzando sin d'ora il rispettivo trattamento.

Firma della ricorrente ...

È autentica

Firma Avv. ...

[1] 1. La differenza tra cessazione degli effetti civili, ovvero scioglimento del matrimonio è conseguente al fatto che il matrimonio sia stato celebrato in forma concordataria, piuttosto che civile. L'eventuale errore nell'intestazione del ricorso o nelle conclusioni non ha effetti invalidanti.

[2] 2. Si tratta di una delle domande tipiche che si possono formulare nel ricorso per divorzio. Il ricorso dovrà poi essere integrato con le altre richieste che la parte può avanzare (assegno di mantenimento; contributo per i figli; assegnazione della casa coniugale …).Un ricorso ben potrebbe peraltro esaurirsi nelle domande di scioglimento del vincolo e nel mantenimento del cognome per la moglie.

Commento

La domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio conserva, per i procedimenti instaurati dopo il 28 febbraio 2023, la forma del ricorso. Esso va proposto: al tribunale del luogo di residenza del convenuto; in caso di irreperibilità o residenza all'estero del convenuto, al tribunale del luogo di residenza dell'attore; se questi è residente all'estero, a qualunque tribunale italiano (art. 473-bis.47 c.p.c.). Però, se devono essere adottati provvedimenti che riguardano minori, è sempre competente il tribunale del luogo in cui il minore ha la residenza abituale; se vi è stato trasferimento non autorizzato del minore e non è decorso un anno, è competente il tribunale del luogo di ultima residenza abituale prima del trasferimento (art. 472-bis.11 c.p.c.)

Il ricorso apre un procedimento disciplinato dalle norme del rito unificato per le persone, la famiglia e i minorenni (art. 473-bis.11 e ss.). Il presidente del tribunale, ricevuto il ricorso, fissa l'udienza di comparizione dei coniugi e può nominare un membro del collegio come Giudice relatore o Giudice istruttore. Se la designazione è disposta, la comparizione avviene davanti al Giudice designato. La pronuncia assume la forma della sentenza ed è depositata nei sessanta giorni successivi all'udienza di rimessione della causa al collegio.

A seguito del matrimonio, la donna aggiunge al proprio cognome quello del marito e lo conserva anche durante lo stato vedovile, fino a che non contragga nuove nozze (art. 143-bis c.c.). La donna ha facoltà di aggiungere il cognome del marito, e di identificarsi anche con esso, ma non un obbligo, sicchè la stessa legittimamente può continuare ad utilizzare solo il proprio cognome da nubile.

Con il matrimonio non si determina alcuna modifica della scheda anagrafica personale, che rimane intestata alla donna con il cognome originario; di conseguenza nessuna variazione interviene sul codice fiscale. La medesima regola vale oggi anche per l'unione civile, ove le parti abbiano deciso di optare per un cognome comune della coppia (art. 1, comma 10, l. n. 76/2016); così infatti ha precisato il d.lgs. n. 5/2017, superando la differente disciplina transitoria di cui al d.P.C.M. n. 144/2016.

Con la separazione personale, la donna mantiene invece l'uso del cognome del coniuge salvo che il Giudice lo vieti, qualora da quell'uso possa derivare un grave pregiudizio al marito (art. 156-bis c.c.).

Con il divorzio, venendo meno il vincolo coniugale, la donna perde di regola l'uso del cognome dell'ex coniuge. Il Giudice può tuttavia autorizzarla a continuare a farne uso, ove accerti l'esistenza di un interesse meritevole di tutela della stessa o dei figli (art. 5, commi 2 e 3, l. n. 898/1970). Ancorchè la norma non lo preveda, è da ritenere che la donna possa utilizzare il cognome del marito, soltanto fino a nuove nozze.

L'art. 5, l. n. 898/1970, subordina l'esercizio del potere del Giudice ad un'esplicita domanda della donna, che dovrà essere dedotta nel ricorso introduttivo, ovvero, se la medesima sia convenuta, nella comparsa di costituzione e risposta. L'autorizzazione del Giudice è contenuta nella sentenza con cui è pronunciato il divorzio: può trattarsi di sentenza definitiva, ma anche non definitiva, resa in sede contenziosa, come pure di una pronuncia a fronte di domanda congiunta, ove i coniugi abbiano concordato per la prosecuzione dell'uso del cognome maritale.

Si discute cosa debba intendersi per “interesse meritevole di tutela”. La giurisprudenza è intervenuta al riguardo solo in rare occasioni, ricollegando per lo più la sussistenza di detto interesse all'esercizio di attività imprenditoriale, professionale o artistica, esercitata dalla donna con l'utilizzo del cognome del coniuge (App. Milano 9 marzo 2011, in Fam. e dir., 2011, 822; Trib. Milano 28 aprile 2009, in Guida dir., 2009, 38, 41; App. Roma 18 maggio 1987, in Foro it., 1987, 3143). Da ultimo si è ribadito il carattere eccezionale della deroga al principio generale, in base al quale l'uso del cognome maritale non può protrarsi oltre la fine del matrimonio (Cass. VI, n. 654/2022).

La Corte di Cassazione, pronunciando nell'interesse della legge, ha peraltro precisato che questo interesse non è necessariamente collegato a profili lavorativi o professionali, assumendo rilevanza anche quando il cognome maritale sia elemento rappresentativo dell'identità personale della donna, specie in presenza di matrimoni di lunga durata nel tempo. Ne consegue che l'interesse alla conservazione del cognome può sussistere pure ove la donna intenda continuare ad essere conosciuta, come prima del divorzio, in contesti sociali o relazionali consolidati (Cass. I, n. 21706/2015). Sta di fatto che la possibilità di conservare cognome maritale è da considerare una ipotesi straordinaria, affidata alla decisione discrezionale del Giudice di merito, secondo criteri di valutazione propri di una clausola generale, che non possono coincidere con il mero desiderio di conservare come tratto identitario il riferimento a una relazione familiare ormai chiusa quanto alla sua rilevanza giuridica (Cass. I, n. 3454/2020; Cass. I, n. 3869/2019).

Successivamente la stessa Corte ha affermato (ord. n. 24111/2023) che la domanda di divorzio e quella di conservazione del cognome del marito sono due domande diverse ed autonome, in quanto fondate su diversi presupposti, essendo volte ad accertare, la prima, il venir meno della comunione materiale morale di vita tra i coniugi e, la seconda, la sussistenza del diverso interesse a conservare un tratto identificativo divenuto bene in sé ed esulante dalla sua corrispondenza allo "status", con conseguente scindibilità delle rispettive decisioni. L'autorizzazione alla donna di conservare il cognome del marito accanto al proprio costituisce, per Cass. ord. n. 654/2022, una eventualità straordinaria, affidata alla decisione discrezionale del giudice di merito, da compiersi secondo criteri di valutazione propri di una clausola generale, che non possono coincidere con il solo desiderio di conservare, quale tratto identitario, il riferimento a una relazione familiare ormai chiusa, non potendo neppure escludersi che il perdurante uso del cognome del marito possa costituire un pregiudizio per quest'ultimo, ove intenda ricreare, esercitando un diritto fondamentale, un nuovo nucleo familiare riconoscibile socialmente e giuridicamente come legame attuale.

In mancanza di autorizzazione giudiziale, la continuazione dell'uso del cognome dell'ex coniuge rappresenta un comportamento illecito, nei cui confronti potrà essere chiesta l'inibitoria ed il risarcimento del danno ex art. 7 c.c. (Cass. I, n. 8081/1994).

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.

Sommario