Ricorso contenzioso per lo scioglimento dell'unione civile

Alberto Figone
Aggiornato da Francesco Bartolini

Inquadramento

In mancanza di accordo delle parti sulla comune volontà di sciogliere l'unione civile o sul regime successivo, la parte che intende ottenere lo scioglimento del vincolo, potrà agire giudizialmente nei confronti dell'altra, per chiedere l'intervento del giudice in sede contenziosa. Si tratta dell'analoga situazione che si verifica in presenza di crisi della coppia eterosessuale, che intenda sciogliere il vincolo coniugale.

Formula

TRIBUNALE DI .... 1

RICORSO PER SCIOGLIMENTO DI UNIONE CIVILE 2

Il Sig. .... nato a .... il ...., C.F. .... residente in ...., via ...., n. ...., cittadino italiano, elettivamente domiciliato in .... via ...., n. ...., presso lo studio dell'Avv. ...., C.F. ...., PEC...., che lo rappresenta e difende come da procura in calce al presente atto .... 

PREMESSO

che il ricorrente ha costituito unione civile in data ...., davanti all'Ufficiale di stato civile del Comune di .... (come da estratto che si produce), con il Sig. ...., nato a .... il ....;

che la residenza comune è stata fissata in ....;

che non vi sono figli comuni delle parti (ovvero che vi sono figli minori o maggiorenni non autosufficienti, specificando se gli stessi sono adottivi, ovvero se la filiazione risulta da atto formato all'estero, o altro);

che con lettera raccomandata a/r in data .... (chi si produce in copia), il ricorrente ha comunicato al Sig. .... il suo intendimento di sciogliere l'unione civile;

che in data .... il sottoscritto ha dichiarato davanti all'ufficiale di stato civile del Comune di .... di voler sciogliere l'unione civile, come da certificato che si produce;

che è decorso il termine di tre mesi previsto dall'art. 1, comma 24, l. n. 76/20163;

che la comunione materiale e spirituale tra le parti è definitivamente venuta meno;

che, solo in presenza di figli minori, occorrerà integrare con domande afferenti il loro affidamento ed il mantenimento, mentre se i figli maggiorenni, la domanda potrà riguardare il mantenimento, ove gli stessi non siano autosufficienti

TANTO PREMESSO

Il Sig. come in atti rappresentato, domiciliato e difeso

RICORRE

affinché sia fissata dal Giudice designando udienza di prima comparizione per esperire il rituale tentativo di conciliazione e perché poi il Tribunale abbia a pronunciare lo scioglimento dell'unione civile con ordine all'Ufficiale di stato civile di dar corso ai conseguenziali incombenti

(se vi fossero richieste economiche o di affidamento di figli comuni, indicarle)

In presenza di domande di tipo economico, ovvero di figli minori, dovranno essere allegati tutti i documenti già indicati nel ricorso per scioglimento del matrimonio, a fronte dell'identità del rito.

Luogo e data ....

Firma Avv. ....

PROCURA

Io sottoscritto/a .... nomino quale mio difensore in ogni fase e grado, del presente giudizio, l'Avv. .... del Foro di ...., conferendogli ogni più ampia facoltà di legge. Eleggo domicilio presso lo studio dello stesso, sito in ...., via ..... Dichiaro di essere stato/a informato/a, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita tramite un avvocato per parte, disciplinata dall'art. 6, d.l. n. 132/2014, convertito nella l. n. 162/2014, nonché della possibilità di formalizzare un accordo davanti all'ufficiale di stato civile, ex art. 12 del predetto d.l. e della relativa legge di conversione.

Dichiaro altresì di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico. Dichiaro, ai sensi e per gli effetti di cui al d.lgs. n. 196/2003 e successive modifiche, di essere stato/a informato/a che i miei dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati per le finalità inerenti al presente mandato, autorizzando sin d'ora il rispettivo trattamento.

Firma Assistito ....

È autentica

Firma Avv. ....

[1] [1]La competenza territoriale corrisponde a quella del divorzio contenzioso: artt. 473-bis.47 e 473-bis.11.

[2] [2] ] Il deposito del ricorso deve essere effettuato esclusivamente con modalità telematiche (art. 196-quater disp. att. c.p.c.). L'art. 125 c.p.c. dispone che, salvo la legge preveda altrimenti, il ricorso deve indicare l'ufficio giudiziario, le parti, l'oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni o l'istanza; e, tanto nell'originale quanto nelle copie notificate, deve essere sottoscritto dalla arte se essa sta in giudizio personalmente, altrimenti dal difensore. La stessa norma fa obbligo al difensore di indicare il proprio codice fiscale. E prevedeva inoltre l'obbligo del difensore di indicare il numero di Fax e il proprio indirizzo di posta elettronica certificata; l'obbligo riguardante il Fax è stato soppresso e attualmente tutti i professionisti tenuti all'iscrizione in albi o elenchi hanno l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale iscritto nell'Elenco nazionale dei domicili digitali dei professionisti e delle imprese (art. 3-bis d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82). Più in generale, in tutti gli atti introduttivi di un giudizio (come in tutti gli atti di prima difesa) devono essere indicati le generalità complete della parte, la residenza o sede, il domicilio eletto presso il difensore e il Codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23 c. 50, d.l. n. 98/2011, conv. in l. n. 111/2011). Tutti gli atti del processo devono essere redatti in forma chiara e sintetica (art. 121 c.p.c.).

Il ricorso dovrà rispettare i criteri redazionali ed i limiti dimensionali previsti dal d.m. 7 agosto 2023, n. 110, rubricato “Regolamento per la definizione dei criteri di redazione, dei limiti e degli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo”. In particolare, occorre ricordare che, al fine di assicurare la chiarezza e la sinteticità degli atti processuali (cfr. artt. 121 c.p.c. e 46 disp. att. c.p.c.), l'art. 1 d.m. n. 110/2023 individua l'articolazione che il ricorso deve avere e l'art. 3d.m. n. 110/2023 individua in 80.000 caratteri (spazi esclusi) il limite dimensionale dell'atto introduttivo. Sul punto occorre richiamare, però, l'art. 5, comma 1, d.m. n. 110/2023 in forza del quale i predetti limiti possono essere superati se la controversia presenta questioni di particolare complessità anche in relazione agli interessi coinvolti. In tal caso sarà onere del difensore esporre sinteticamente le ragioni per le quali si è reso necessario il superamento di tali limiti (art. 5, comma 1, d.m. n. 110/2023) ed inserire nell'atto, subito dopo l'intestazione, un indice ed una breve sintesi del contenuto dell'atto (art. 5, comma 2,d.m. n. 110/2023).

[3] [3]Come per il divorzio, anche l'unione civile può essere sciolta in modo “diretto” in alcune fattispecie, corrispondenti a quelle del divorzio, ancorché in numero più ridotto (fattispecie penali; divorzio, nuovo matrimonio o nuova unione civile del partner straniero all'estero). In questi casi, nel ricorso sarà sufficiente fornire prova documentale (sentenza di condanna dell'altro passata in giudicato dopo la costituzione del vincolo, sentenza di scioglimento del vincolo resa da uno Stato estero piuttosto che certificato di matrimonio o di unione civile del partner straniero).

Commento

L'istituto dell'unione civile non contempla la separazione personale; solo per un verosimile refuso il comma 25, dell'art. 1, l. n. 76/2016 richiama anche le disposizioni del titolo II, libro quarto c.p.c. (afferente il procedimento di separazione, prima della riforma Cartabia). Una parte minoritaria della dottrina ha peraltro ritenuto che anche le persone civilmente unite potrebbero accedere alla separazione personale; essa peraltro non potrebbe mai rappresentare causa di scioglimento dell'unione civile.

L'unione civile si scioglie, dopo che una o entrambe le parti abbiano manifestato la loro volontà di scioglimento del vincolo, davanti all'ufficiale di stato civile, e tale volontà, ove non congiunta, sia stata portata a formale conoscenza dell'altra. Decorso il termine di tre mesi, in mancanza di un accordo congiunto, la parte interessata potrà presentare ricorso al tribunale. L'unione si scioglie, senza la preventiva formalità davanti all'ufficiale di stato civile e senza attendere il decorso del termine trimestrale, in alcune delle fattispecie che legittimerebbero un divorzio congiunto, in presenza di vincolo coniugale (fattispecie penali, costituzione di altro vincolo o scioglimento di quello attuale all'estero in caso di unione civile con persona straniera, mutamento di sesso).

Come per il divorzio, la domanda si propone con ricorso (nel rispetto del nuovo procedimento unificato di cui agli artt. 473-bis ss. c.p.c.), che deve essere necessariamente sottoscritto da un legale, stante la natura contenziosa del procedimento. Esso va depositato nella cancelleria del tribunale competente per territorio (il criterio è uguale a quello del divorzio). Nel ricorso occorre esporre le ragioni in fatto che hanno determinato la cessazione della comunione materiale e spirituale tra le parti e dell'impossibilità della sua ricostituzione. Bisogna poi indicare gli elementi di diritto, su cui la domanda si fonda, come tali intesi i presupposti che legittimano la richiesta di scioglimento dell'unione. Ciò in quanto, per lo scioglimento dell'unione civile, come per il divorzio, può procedersi direttamente, saltando la fase della comunicazione all'altra parte e del relativo deposito presso l'ufficio di stato civile, e quindi del termine trimestrale, che rappresenta uno spatium deliberandi, analogo a quello proprio del termine di ininterrotta separazione in funzione del divorzio.

Il termine di tre mesi di cui al comma 24, dell'art. 1, decorre dalla trasmissione della dichiarazione resa all'ufficiale di stato civile, di sciogliere il vincolo, in funzione della sua annotazione. In mancanza del decorso del termine in esame il procedimento dovrebbe ritenersi inammissibile. Per il Tribunale di Novara (sent. 5 luglio 2018) la mancata dichiarazione della volontà di sciogliere l'unione civile non costituisce condizione di procedibilità ma anche in sua assenza deve decorrere il termine di tre mesi, tra l'udienza presidenziale e la sentenza.

Nel ricorso si deve obbligatoriamente dare atto dell'esistenza o meno di figli comuni tra le parti, tali risultanti nei registri dello stato civile sulla scorta degli strumenti che consentono alla coppia same sex la genitorialità, anche adottiva (al riguardo Trib. Bologna 25 marzo 2019, in IlFamiliarista). In presenza di figli minori al ricorso devono essere allegati: le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili, mobili registrati o quote sociali; gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni; il piano genitoriale indicante gli impegni e le modalità di vita del minore (art. 473-bis.12 c.p.c.).

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