Ricorso contenzioso per lo scioglimento dell'unione civile con richiesta di uso del cognomeInquadramentoLa coppia dello stesso sesso può stabilire di assumere, per la durata dell'unione civile, un cognome comune, scegliendolo tra i cognomi delle parti. L'interessato può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all'ufficiale di stato civile. Con il ricorso per lo scioglimento dell'unione civile, la parte interessata può chiedere al Giudice di mantenere il cognome come modificato, sussistendone i presupposti di legge, comuni al divorzio. FormulaTRIBUNALE DI ... RICORSO PER SCIOGLIMENTO DI UNIONE CIVILE CON RICHIESTA DI USO DEL COGNOME 1 Il Sig. ... nato a ... il ..., C.F. ..., residente in ... via ... n. ... titolo di studio ..., cittadino italiano, elettivamente domiciliato in ... via ..., n. ..., presso lo studio dell'Avv. ..., C.F. ..., PEC..., che lo rappresenta e difende come da procura in calce al presente atto ... PREMESSO che il ricorrente ha costituito unione civile in data ..., davanti all'Ufficiale di stato civile del Comune di ... (come da estratto che si produce), con il Sig. ..., nato a ... Il ...; che all'atto della costituzione dell'unione, il ricorrente ha manifestato il suo intendimento all'Ufficiale di stato civile di assumere il cognome del Sig. ..., posponendolo al proprio; che la residenza comune è stata fissata in ...; che non vi sono figli comuni delle parti dell'unione civile (ovvero indicare i figli della coppia, specificando se siano adottivi, ovvero se il vincolo di filiazione sia attestato da un atto di nascita formato all'estero); che con lettera raccomandata a.r. in data ... (chi si produce in copia), il ricorrente ha comunicato al Sig. ... il suo intendimento di sciogliere l'unione civile; che in data ... il sottoscritto ha dichiarato davanti all'ufficiale di stato civile del Comune di ... di voler sciogliere l'unione civile, come da certificato che si produce; che è decorso il termine di tre mesi previsto dall'art. 1, comma 24, della l. n. 76/2016; che la comunione materiale e spirituale tra le parti è definitivamente venuta meno; che il ricorrente nessuna richiesta di carattere economico ha da avanzare nei confronti del Sig. ... (ovvero chiede un assegno pari ad Euro ... ); che lo stesso intende mantenere il cognome del Sig. ..., che ha aggiunto al proprio, avendo specifico interesse meritevole di tutela; che infatti il ricorrente, da tempo convivente con il Sig. ..., prima ancora della costituzione dell'unione civile, è solito essere identificato nella cerchia relazionale ed amicale con il cognome aggiunto; che quel cognome è divenuto elemento caratterizzante la personalità e l'identità del ricorrente, che dalla sua privazione avrebbe certamente a risentire pregiudizio Tanto premesso, il Sig. come in atti rappresentati, domiciliati e difesi. RICORRE affinchè sia fissata dal Giudice designando udienza di prima comparizione per esperire il rituale tentativo di conciliazione e perché poi il Tribunale abbia a pronunciare lo scioglimento dell'unione civile con ordine all'Ufficiale di stato civile di dar corso ai conseguenziali incombenti, autorizzando il ricorrente a continuare ad utilizzare il cognome ... posposto (o anteposto) al proprio. (se ci fossero richieste economiche o di affidamento di figli comuni, indicarle). In caso di domande di tipo economico, dovranno essere allegati gli stessi documenti richiesti per il divorzio giudiziale; in presenza di figli minori sarà da allegare anche il piano genitoriale. In presenza di “ragioni d'urgenza”, il giudice potrebbe abbreviare tutti i termini per gli incombenti processuali, come dispone l'ultimo comma dell'art. 473-bis.14 c. p.c., introdotto con il d.lgs. 164/2024. Luogo e data ... Firma Avv. ... PROCURA Io sottoscritto/a ... nomino quale mio difensore in ogni fase e grado, del presente giudizio, l'Avv. ... Foro di ..., conferendogli ogni più ampia facoltà di legge. Eleggo domicilio presso lo studio dello stesso, sito in ..., via .... Dichiaro di essere stato/a informato/a, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita tramite un avvocato per parte, disciplinata dall'art. 6 del d.l. n. 132/2014, convertito nella l. n. 162/2014, nonché della possibilità di formalizzare un accordo davanti all'ufficiale di stato civile, ex art. 12 del predetto d.l. e della relativa legge di conversione. Dichiaro altresì di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico. Dichiaro, ai sensi e per gli effetti di cui al d.lgs. n. 196/2003 e successive modifiche, di essere stato/a informato/a che i miei dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati per le finalità inerenti al presente mandato, autorizzando sin d'ora il rispettivo trattamento. Firma Assistito ... È autentica Firma Avv. ... [1] 1. L'art. 1, comma 25, della l. n. 76/2016, non richiama espressamente, per lo scioglimento dell'unione civile, l'art. 5, comma 3, della l. n. 898/1970, che riguarda, appunto, l'autorizzazione al mantenimento del cognome da parte della donna divorziata. L'estensione di questa previsione anche nel caso di scioglimento dell'unione civile ben pare tuttavia ammissibile in forza del generale principio di cui all'art. 20 della l. n. 76/2016, che prevede una vera e propria clausola di equivalenza. In caso contrario, si darebbe luogo ad una grave disparità di trattamento basata sull'orientamento sessuale delle persone. CommentoLe parti dell'unione civile possono scegliere di assumere un cognome comune, per la durata dell'unione stessa; ciò per rafforzare, anche nei rapporti esterni, l'esistenza di un vincolo giuridico fra di loro. La previsione dell'art. 1, comma 10, l. n. 76/2016 ricorda quella di cui all'art. 143-bis c.c., in ordine al matrimonio, con la specificazione che, per l'unione civile, l'acquisto del cognome del partner non è automatico, ma presuppone un'espressa dichiarazione, da rendersi davanti all'ufficiale dello stato civile, al momento della costituzione del vincolo (art. 70-quaterdecies, d.P.R. n. 396/2000, come introdotto dal d.lgs. n. 5/2017). Il cognome comune viene scelto dalle parti, secondo un'intesa condivisa; la scelta è limitata al cognome di una delle due parti, e potrà essere anteposto, ovvero posposto al proprio. In mancanza di una diversità di genere, nessuna regola predeterminata può sussistere, in funzione del sesso. Si richiede che le parti dell'unione civile abbiano cognomi diversi. Nel caso in cui il cognome sia identico, nessun cognome comune potrà assumersi, non essendo ammissibile la reiterazione per due volte del medesimo cognome per una delle due parti. Come per il matrimonio non si determina alcuna modifica della scheda anagrafica personale, che rimane intestata a ciascuna delle parti con il cognome originario. In tale senso dispone il d.lgs. n. 5/2017, superando la differente disciplina transitoria di cui al d.P.C.M. n. 144/2016 che imponeva invece la modifica della scheda anagrafica, con conseguenze rilevanti, quali la modifica del codice fiscale. La Corte cost., n. 212/2018 ha ricordato come sia espressivo di un principio caratterizzante l'ordinamento dello stato civile che il cognome d'uso della moglie a seguito di matrimonio non comporti alcuna variazione anagrafica del cognome originario, che rimane immodificato; in base a tale principio ha negato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, d.lgs. n. 5/2017, per il quale la scheda anagrafica della parte dell'unione civile deve indicare il nome e il cognome dell'altra parte dell'unione, disposizione che, come quella riferita al matrimonio, non comporta alcuna modifica del cognome anagrafico. In proposito ha affermato che la scelta per il cognome comune costituisce facoltà espressamente attribuita alle parti dell'unione civile. La funzione del cognome comune, come cognome d'uso, senza valenza anagrafica, non determina alcuna violazione dei diritti al nome, all'identità e alla dignità personale: pertanto, la disposizione di cui al citato art. 3 è stata ritenuta legittima nella parte in cui prevede che la scelta del cognome comune non modifica la scheda anagrafica individuale, nella quale rimane il cognome precedente alla costituzione del vincolo. L'art. 8 del d.lgs. n. 5/2017 ha fatto obbligo agli ufficiali di stato civile di ripristinare le originarie schede anagrafiche personali, che fossero state corrette nel frattempo, in base alla citata disciplina transitoria, utilizzando la procedura di cui all'art. 98, d.P.R. n. 396/2000; alcune pronunce, rese in sede cautelare, hanno peraltro ordinato all'ufficiale di stato civile di procedere a tale incombente, accogliendo i ricorsi di chi lamentava un danno alla propria identità personale, in conseguenza di una correzione del cognome imposta ex lege, siccome lesiva di un diritto della personalità, magari anche dei figli (Trib. Lecco 4 aprile 2017 e Trib. Modena 29 maggio 2017, entrambe in Ilfamiliarista.it). Nel regime dell'unione civile non è contemplata la separazione personale; non trova pertanto applicazione il disposto di cui all'art. 156-bis c.c., relativo al matrimonio (in tal senso, ad es.: Trib. Pordenone 13 marzo 2019). Con lo scioglimento dell'unione civile, venendo meno il vincolo, la parte perde l'uso del cognome dell'altra. La l. n. 76/2016, all'art. 1, comma 25, nel richiamare buona parte della disciplina divorzile di cui alla l. n. 898/1970, esclude i commi 2 e 3 dell'art. 5 della legge stessa, afferenti l'autorizzazione del Giudice a che la donna divorziata possa fare ancora uso del cognome del marito, in presenza di un interesse meritevole di tutela, proprio o dei figli. Si può peraltro ritenere l'applicazione alle unioni civili della speciale previsione di cui alla legge sul divorzio, in base alla clausola generale di cui all'art. 1, comma 20, della l. n. 76/2016, sì da rispettare i diritti che derivano dall'unione medesima, tra i quali quello all'identità personale di coloro che hanno scelto di costituire il vincolo. La parte dell'unione potrà pertanto chiedere al Giudice, investito di una domanda di scioglimento del vincolo, di continuare a mantenere il cognome comune, in precedenza scelto ed aggiunto al proprio. L'esclusione dell'uso del cognome comune, che fosse divenuto segno distintivo della personalità, in conseguenza dello scioglimento dell'unione civile, potrebbe fondatamente dare adito a dubbi di legittimità costituzionale; ciò in presenza di regimi diversi a fronte di situazioni omogenee, nella crisi del vincolo familiare (al riguardo, quanto ai presupposti per il mantenimento del cognome maritale da parte della donna divorziata, v. Cass. I, n. 354/2020). In mancanza di autorizzazione giudiziale, la continuazione dell'uso del cognome dell'ex civilmente unito rappresenta un comportamento illecito, nei cui confronti potrà essere chiesta l'inibitoria ed il risarcimento del danno ex art. 7 c.c. (si veda, per il caso di coppie unite in matrimonio, Cass. I, n. 8081/1994). |