Reclamo contro il decreto del Tribunale che conferma il rifiuto di pubblicazione (art. 98 c.c.)InquadramentoL'ufficiale di stato civile può non procedere alle pubblicazioni se ritiene che non siano soddisfatte le condizioni di legge a tal fine previste: il rifiuto è impugnabile dinanzi al Tribunale ordinario che procede in composizione collegiale, con rito camerale ex art. 737 ss. c.p.c. Il decreto del Tribunale è quindi soggetto a reclamo dinanzi alla Corte d'Appello (art. 739 c.p.c.). FormulaCORTE DI APPELLO DI ... (RECLAMO CONTRO IL DECRETO CHE CONFERMA IL RIFIUTO DI PUBBLICAZIONE DEL MATRIMONIO) Il Sottoscritto ... (C.F. ...), nato il ..., in data ..., cittadinanza: ..., residente in ..., alla via ..., stato: libero, elettivamente domiciliato in ..., alla via ..., presso lo studio legale dell'Avv. ..., C.F. ..., del Foro di ..., che lo rappresenta e difende in forza di mandato alle liti steso a margine del/in calce al presente atto; con dichiarazione di voler ricevere ogni comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata ... @ ...; E La Sottoscritta ... (C.F. ...), nata il ..., in data ..., cittadinanza: ..., residente in ..., alla via ..., stato: libero, elettivamente domiciliata in ..., alla via ..., presso lo studio legale dell'Avv. ..., C.F. ..., del Foro di ..., che la rappresenta e difende in forza di mandato alle liti steso a margine del/in calce al presente atto; con dichiarazione di voler ricevere ogni comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata ... @ ...; PREMESSO CHE - i ricorrenti intendono contrarre matrimonio; - non sussistono impedimenti alla celebrazione del matrimonio; - i ricorrenti, in data ..., hanno richiesto all'ufficiale di stato civile di ..., di procedere alle pubblicazioni previste dagli artt. 93 ss. c.c.; - l'ufficiale ha rifiutato l'adempimento con certificato del ..., per i seguenti motivi ...; - con ricorso presentato in data ..., presso il Tribunale di ..., i ricorrenti hanno impugnato il rifiuto sopra menzionato deducendo che….; - il Tribunale, con decreto del ..., comunicato in data ... ha respinto il ricorso sull’assunto per cui….; - i ricorrenti propongono reclamo avverso la decisione di prime cure e ne chiedono la riforma. IN DIRITTO - i ricorrenti ritengono il rifiuto opposto illegittimo, per i seguenti motivi: ...; - il Tribunale avrebbe dunque dovuto accogliere il ricorso e annullare il rifiuto; P.Q.M. chiedono che, sentito il pubblico ministero, la Corte adita , in riforma del decreto impugnato, voglia accogliere il ricorso e per l'effetto ordinare all'ufficiale di stato civile di provvedere alle pubblicazioni richieste. ALLEGANO 1. richiesta di pubblicazioni matrimoniali e certificato di rifiuto; 2. certificati anagrafici; 3. altra documentazione utile ai fini della domanda; 4. decreto impugnato; 5. atto di comunicazione del decreto (con data). Luogo e data ... Firma ... [1] Il reclamo è redatto in forma di ricorso, ai sensi dell’art. 125 c.p.c. CommentoRito applicabile Il d.lgs. n. 149/2022 ha modificato il codice di procedura civile prevedendo, in particolare, nuove disposizioni nel libro II, titolo VI-bis ove sono state introdotte: «Norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie», c.d. pPMF). Quanto al campo di applicazione del nuovo rito unitario – che non è più un procedimento speciale – l'art. 473-bis c.p.c. prevede che le disposizioni contenute nel nuovo titolo IV-bis si applichino a tutti i procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie di competenza del Tribunale ordinario, di quello per i minorenni e del Giudice tutelare, salvo che non sia diversamente stabilito. Alcune di queste fattispecie cui non si applica il rito familiare sono espressamente indicate dallo stesso articolo 473-bis. Esse riguardano, in particolare, i procedimenti volti alla dichiarazione dello stato di adottabilità, ed i procedimenti di adozione dei minori nonchè i procedimenti (di diversa natura e oggetto) attribuiti alla competenza delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea. Altre fattispecie sono da reperire tra quelle per le quali la legge stabilisce esplicitamente forme procedurali diverse dal rito familiare, anche se le materie cui si riferiscono rientrano tra quelle in senso lato riguardanti la famiglia. Esse sono costituite soprattutto dai casi in cui la normativa stabilisce che si proceda in camera di consiglio, rito che resta disciplinato dalle disposizioni di cui agli artt. 737 ss. c.p.c. pur dopo la riforma processuale di cui al d.lgs. 149/2022. La riforma introduttiva del rito familiare, infatti, fa salvo quanto diversamente previsto dalla legge; e l’art. 98 c.c. dispone espressamente che il tribunale procede nelle forme camerali. Nell’interpretazione corrente, inoltre, le forme del processo per le controversie familiari si applicano unicamente ai “giudizi” e non anche alle procedure di volontaria giurisdizione, tradizionalmente soggette al più semplice rito camerale. La giurisprudenza ha escluso che per le procedure di giurisdizione volontaria il ricorrente debba munirsi di un difensore. In esse, infatti, non si applica il disposto dell’art. 82 c.p.c. che riferisce l’obbligo della difesa tecnica ai giudizi: per essi da intendersi i procedimenti caratterizzati da cognizione piena ed esauriente, aventi ad oggetto rapporti giuridici e diritti soggettivi, non riconducibili alla pronuncia di provvedimenti sostanzialmente amministrativi (Cass. I, n. 5770/1997; Cass. n. 5814/1987; Cass. 2015/1983).
L'Ufficiale di Stato civile richiesto di un adempimento ha il potere di rifiutarlo (v. art. 7, d.P.R. n. 396/2000). Il potere di rifiutare l'atto del suo ufficio è confermato dall'art. 98 c.c. ove è previsto che questi possa non procedere alla pubblicazione del matrimonio. Se rifiuta le pubblicazioni, l'ufficiale di Stato civile rilascia un certificato nel quale espone motivi del rifiuto. L'atto è impugnabile davanti al Tribunale ordinario. Nel silenzio della norma si ritiene che il rifiuto possa trarre motivo dalla presenza di un impedimento alle nozze, dal contrasto tra i documenti prodotti dal richiedente, dalla loro non veridicità o incompletezza oppure dall'assenza del nulla osta previsto per lo straniero che intenda celebrare matrimonio in Italia. Il rifiuto dell'ufficiale di Stato civile è opposto allorché non siano soddisfatte le condizioni di legge per procedere alle pubblicazioni: non deve trattarsi di mera irregolarità (rispetto alla quale, l'ufficiale di Stato civile può fornire chiarimenti per le integrazioni necessarie al fine di accogliere la richiesta) ma di vizio tale da pregiudicare l'adempimento, come accade in caso di assoluta inidoneità dell'atto (v. Cass. S.U., n. 1026/1962). Il rifiuto dell'ufficiale di Stato civile è impugnabile dinanzi al Tribunale ordinario che procede in composizione collegiale, con rito camerale ex art. 737 c.p.c. È competente il Tribunale del luogo in cui ha sede l'ufficiale di Stato civile ancorché entrambi i nubendi siano minori di età o sia minorenne solo quello nei confronti del quale è stato opposto il rifiuto. Il Tribunale deve sentire il Pubblico Ministero e provvede con decreto suscettibile di reclamo davanti alla Corte di Appello entro il termine di dieci giorni (art. 739 c.p.c.). Il Giudice dell'impugnazione procede anch'esso secondo il rito camerale con decisione finale suscettibile di ricorso in Cassazione, anche se taluni in dottrina escludono il grado di legittimità posto che la richiesta di pubblicazione può essere ripresentata. La Cassazione, tuttavia, ammette il ricorso alla Suprema Corte (cfr. Cass. n. 2400/2015). La decisione conclusiva del procedimento è comunicata a cura della Cancelleria pure all'Ufficiale di Stato civile anche se l'orientamento prevalente in Dottrina è nel senso che a tale adempimento debba procedere il ricorrente, una volta che il decreto decisorio sia divenuto definitivo. L'art. 98 non indica un termine per l'impugnazione. D'altro canto, ai sensi dell'art. 99 c.c., il matrimonio va celebrato entro i centottanta giorni successivi alla pubblicazione, altrimenti essa si considera come non avvenuta (art. 99 c.c.). Se ne può trarre, quale corollario, l'esistenza di un “termine” implicito e logico di impugnazione del rifiuto che coincide proprio con i centottanta giorni di cui all'art. 99 cit. Tutti i procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie di competenza del Tribunale ordinario, del Tribunale per i minorenni e del Giudice tutelare” – con la sola esclusione dei procedimenti volti alla dichiarazione di adottabilità, i procedimenti di adozione di minori di età e i procedimenti attribuiti alla competenza delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea – saranno di competenza del “nuovo” «Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie» (TPMF) che comporta l'istituzionalizzazione di un unico Ufficio giudiziario che assorbe il Tribunale ordinario e il Tribunale per i minorenni (art. 1, comma 24, l. n. 206/2021). |