Istanza per la trasformazione del ricorso di divorzio contenzioso in congiunto

Rosaria Giordano
aggiornata da Francesco Bartolini

Inquadramento

Sia nel procedimento di separazione che in quello di divorzio contenzioso le parti possono trovare un accordo per la definizione concordata delle condizioni della separazione o del divorzio: in questa ipotesi è possibile chiedere la trasformazione del procedimento contenzioso in congiunto.

Formula

ILL.MO GIUDICE DELEGATO NEL PROCEDIMENTO R.G.N. .... 1

ISTANZA CONGIUNTA

La Sig.ra ...., rappresentata e difesa, come da procura in calce (oppure, a margine), del ricorso per divorzio giudiziale, dall'Avv. ...., ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso , come in atti

Il Sig. ...., rappresentato e difeso, come da procura in calce (oppure, a margine), della memoria difensiva, dall'Avv. ...., ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso , come in attI

PREMESSO CHE

– Con ricorso depositato dinanzi all'intestato Tribunale in data ...., la Sig.ra .... ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il Sig. ....;

– l'udienza di comparizione è stata fissata dalla S.V. Ill.ma in data ....;

– peraltro, le parti hanno ormai definito congiuntamente le condizioni del divorzio, secondo l'accordo allegato del quale si richiede l'omologa;

CHIEDONO CHE

l'Ill.ma autorità giudiziaria adita disponga la trasformazione del procedimento per divorzio giudiziale in procedura per divorzio congiunto.

Luogo e data ....

Firma Avv. ....

Si deposita: 1. Accordo di regolamentazione delle condizioni della separazione tra coniugi.

[1] [1]Dopo la riforma c.d. Cartabia la prima udienza è celebrata dinanzi al Giudice istruttore designato dal Presidente del Tribunale o al collegio della sezione competente in difetto di delega.

Commento

Nel rito unitario in materia di famiglia, il presidente del tribunale, a seguito di presentazione del ricorso da parte di uno dei coniugi, stabilisce se è opportuno nominare un giudice delegato oppure fissare un’udienza dinanzi al collegio, emette il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione personale dei coniugi assegnando al coniuge ricorrente un termine per la notifica del ricorso e del decreto ed a parte resistente il termine entro cui può depositare la propria memoria difensiva.

Le parti possono, ex art. 473-bis.17 c.p.c. depositare, prima dell’udienza, ulteriori difese scritte.

Peraltro, anche prima della comparizione dinanzi al presidente o al giudice designato, le parti, mediante i propri avvocati, possono raggiungere una soluzione concordata alla crisi familiare, almeno per quanto attiene alle condizioni economico patrimoniali della stessa. In questi casi, può essere opportuno un differimento dell'udienza di comparizione per formalizzare la conversione del rito da contenzioso  a domanda consensuale e per la rimessione al collegio per l’omologa.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.

Sommario