Ricorso per conseguire l'autorizzazione a ridurre il termine per le pubblicazioniInquadramentoLa pubblicazione non può avere durata inferiore a otto giorni (art. 55, d.P.R. n. 396/2000): in presenza di gravi motivi, può essere richiesta al Tribunale l'autorizzazione alla riduzione di detto termine. FormulaTRIBUNALE DI ... RICORSO EX ART. 100 C.C. (PROCEDIMENTO IN CAMERA DI CONSIGLIO, ARTT. 737 SS. C.P.C.) (AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE MATRIMONIO RIDUCENDO IL TERMINE PER LE PUBBLICAZIONI) Il sottoscritto: Nome Cognome ... (C.F. ...), nato il ..., in data ..., cittadinanza: ..., residente in ..., alla via ..., stato: libero, elettivamente domiciliato in ..., alla via ..., presso lo studio legale dell'Avv. ..., C.F. ..., del Foro di ..., che lo rappresenta e difende in forza di mandato alle liti steso in calce al presente atto; con dichiarazione di voler ricevere ogni comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata ... @ ...; E La sottoscritta: Nome Cognome ... (C.F. ...), nata il ..., in data ..., cittadinanza: ..., residente in ..., alla via ..., stato: libero, elettivamente domiciliata in ..., alla via ..., presso lo studio legale dell'Avv. ..., C.F. ..., del Foro di ..., che la rappresenta e difende in forza di mandato alle liti steso in calce al presente atto; con dichiarazione di voler ricevere ogni comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata ... @ ...; PREMESSO CHE - i ricorrenti hanno intenzione di contrarre matrimonio: - tra gli stessi non esiste alcun impedimento di parentela, di affinità, di adozione, a termini dell'art. 87 c.c. - gli stessi non hanno/hanno già contratto precedente matrimonio; - non si trovano nelle condizioni indicate negli artt. 85 e 88 c.c.; - è intenzione dei ricorrenti contrarre matrimonio riducendo il termine per le pubblicazioni sussistendo i seguenti gravi motivi: ... 1; P.Q.M. chiedono che, sentito il Pubblico Ministero e ai sensi e per gli effetti dell'art. 100 c.c., sia ridotto da otto giorni a giorni due il termine di durata delle pubblicazioni relative al loro matrimonio da celebrarsi in ….. il giorno ….; Allegano: 1. estratto dell'atto di nascita dei ricorrenti; 2. stato di famiglia delle parti; 3. certificato di residenza dei richiedenti; 4. certificati da cui risultano i gravi motivi per omettere le pubblicazioni; 5. altra documentazione utile ai fini della domanda. Luogo e data ... Firma ... PROCURA Deleghiamo a rappresentarci e difenderci nel presente procedimento l'Avv. ..., eleggendo domicilio nello studio dello stesso in ..., via ... e conferendo al medesimo ogni più ampia facoltà di legge. Per autentica della sottoscrizione Firma Avv. ... [1] 1. Ad esempio, certificazione che attesta la malattia di uno dei nubendi; documentazione che dimostra la necessità di procedere con urgenza. CommentoRito applicabile Il d.lgs. n. 149/2022 ha modificato il codice di procedura civile prevedendo, in particolare, nuove disposizioni nel libro II, titolo VI-bis ove sono state introdotte: «Norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie», c.d. pPMF). Quanto al campo di applicazione del rito processuale unitario così introdotto– che non è più un procedimento speciale – l'art. 473-bis c.p.c. prevede che le disposizioni contenute nel nuovo titolo IV-bis si applichino a tutti i procedimenti (di natura contenziosa) relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie di competenza del Tribunale ordinario, di quello per i minorenni e del Giudice tutelare, salvo che non sia diversamente stabilito e salve le esclusioni espressamente indicate dallo stesso articolo. Queste ultime riguardano, in particolare, i procedimenti volti alla dichiarazione dello stato di adottabilità, ed i procedimenti di adozione dei minori, nonchè, i procedimenti (di diversa natura e oggetto) attribuiti alla competenza delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.
Altre fattispecie sono da reperire tra quelle per le quali la legge stabilisce esplicitamente forme procedurali diverse dal rito familiare, anche se le materie cui si riferiscono rientrano tra quelle in senso lato riguardanti la famiglia. Esse sono costituite soprattutto dai casi in cui la normativa stabilisce che si proceda in camera di consiglio, rito che resta disciplinato dalle disposizioni di cui agli artt. 737 e seguenti c.p.c. pur dopo la riforma processuale di cui al d.lgs. 149/2022. La riforma introduttiva del rito familiare, infatti, fa salvo quanto diversamente previsto dalla legge; e l’art. 98 c.c. dispone espressamente che il tribunale procede nelle forme camerali. Nell’interpretazione corrente, inoltre, le forme del processo per le controversie familiari si applicano unicamente ai “giudizi” e non anche alle procedure di volontaria giurisdizione, tradizionalmente soggette al più semplice rito camerale. La giurisprudenza ha escluso che per le procedure di giurisdizione volontaria il ricorrente debba munirsi di un difensore. In esse, infatti, non si applica il disposto dell’art. 82 c.p.c. che riferisce l’obbligo della difesa tecnica ai giudizi: per essi da intendersi i procedimenti caratterizzati da cognizione piena ed esauriente, aventi ad oggetto rapporti giuridici e diritti soggettivi, non riconducibili alla pronuncia di provvedimenti sostanzialmente amministrativi (Cass. I, n. 5770/1997; Cass. n. 5814/1987; Cass. 2015/1983). Tempo e forma delle pubblicazioni Il matrimonio non può essere celebrato prima del quarto giorno dopo compiuta la pubblicazione (art. 99 c.c.). La pubblicazione non può avere durata inferiore a otto giorni (art. 55, d.P.R. n. 396/2000). L'art. 100 ammette la “riduzione” del termine per la pubblicazione: si riferisce a quello previsto per la sua durata e non anche a quello di cui all'art. 99 c.c. Il Tribunale, sentito il Pubblico Ministero, provvede con decreto con il quale, se accoglie la richiesta, indica la diversa durata dell’esposizione negli spazi di cui all’art. 55 dell’Ordinamento dello stato civile D.P.R. n. 396/2000. Deve ritenersi si applichi una regola analoga a quella dettata per il caso dell’omissione delle pubblicazioni: se è stata autorizzata l’abbreviazione della durata, gli sposi, per essere ammessi alla celebrazione del matrimonio devono presentare all’ufficiale dello stato civile il provvedimento del tribunale. Alla forma tipica di pubblicità-notizia costituita dal compimento delle formalità preliminari al matrimonio previste dagli artt. 93 ss. c.c., non sono equipollenti le pubblicazioni per il matrimonio canonico, atteso che quelle civili sono prescritte anche per il matrimonio concordatario (Cass. sez. lav., n. 9467/2016). È legittima la mancata estensione del regime relativo alle pubblicazioni alle unioni omo-affettive in linea con quanto affermato dalle sentenze, Corte cost. n. 138/2010 e Corte cost. n. 170/2014, il cui approdo non è superato dalle decisioni della Corte di Strasburgo (sentenza 24 giugno 2010, Schalk e Kopf c. Austria e, recentemente, 16 luglio 2014, Hamalainen c. Finlandia) che non impongono una equiparazione - ancorché il sicuro rilievo costituzionale ex art. 2 Cost., di tali formazioni sociali, e del nucleo affettivo-relazionale che le caratterizza, comporta che queste unioni possano acquisire un grado di protezione e tutela, anche ad opera del Giudice ordinario, tenuto ad una interpretazione della norma costituzionalmente e convenzionalmente orientata, equiparabile a quella matrimoniale in tutte le situazioni nelle quali la mancanza di una disciplina legislativa determini una lesione di diritti fondamentali.
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