Comparsa di costituzione e risposta del coniuge convenuto nel procedimento di divorzio

Alberto Figone
Aggiornato da Francesco Bartolini

Inquadramento

Intervenuta la notifica del ricorso, il convenuto si costituisce in giudizio, depositando comparsa di costituzione e risposta, che deve contenere, anche a pena di decadenza, le indicazioni previste dagli artt. 167 e 473-bis.12 c.p.c., come previsto dall'art. 473bis.16 c.p.c. Con la comparsa il convenuto deve prendere posizione in modo specifico sulle deduzioni e richieste avversarie, onde evitare che possa configurarsi la mancata contestazione con gli effetti di cui all'art. 115 c.p.c., il tutto, in adesione ai principi di chiarezza e sinteticità, cui è ispirata la riforma Cartabia. In particolare, il convenuto deve formulare, a pena di decadenza, le eventuali domande riconvenzionali relative a diritti disponibili ex art. 473-bis.19 c.p.c.(segnatamente la richiesta di assegno divorzile), tenendo conto che altre domande, connesse al regime divorzile, potrebbero essere dedotte separatamente (scioglimento della comunione, risarcimento del danno endofamiliare), magari perché subordinate al riconoscimento di un assegno divorzile (quota parte del tfr), Nessuna preclusione opera per i diritti indisponibili, in particolare per quelli relativi all'affidamento e al mantenimento dei figli minori, su cui il giudice può pronunciare anche d'ufficio (art. 473-bis.2 c.p.c.).

Formula

TRIBUNALE DI ....

COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA 1

Per Il Sig. .... nato a .... il ...., C.F. ...., residente in ...., via ...., n .... cittadino italiano, elettivamente domiciliato in .... via ...., n. ...., presso lo studio dell'Avv. ...., C.F. ...., PEC...., che lo rappresenta e difende come da procura in calce al presente atto ....

- convenuto -

CONTRO

La Sig.ra ...., con l'Avv. ....

- ricorrente -

***

Letto il ricorso ex adverso notificato lo si contesta integralmente; all'uopo si osserva e si deduce espressamente quanto segue .....

In via riconvenzionale

(Formulare le relative richieste)

TANTO PREMESSO

Il Sig. .... rassegna le seguenti conclusioni

Alla comparse devono essere allegati i seguenti documenti in caso di domande di contributo economico, o in presenza di figli minori: Dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni del convenuto; relazione sulle disponibilità reddituali e patrimoniali degli ultimi tre anni; relazione sugli oneri a carico del convenuto; documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili o mobili registrati, ovvero di quote sociali; estratti conto dei rapporti bancari e finanziari degli ultimi tre anni. In presenza di figli minori, occorre allegare anche il piano genitoriale.

Luogo e data ....

Firma Avv. ....

PROCURA

Io sottoscritto/a .... nomino quale mio difensore in ogni fase e grado, del presente giudizio, l'Avv. .... del Foro di ...., conferendogli ogni più ampia facoltà di legge. Eleggo domicilio presso lo studio dello stesso, sito in ...., via ..... Dichiaro di essere stato/a informato/a, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita tramite un avvocato per parte, disciplinata dall'art. 6, d.l. n. 132/2014, convertito nella l. n. 162/2014, nonché della possibilità di formalizzare un accordo davanti all'ufficiale di stato civile, ex art. 12 del predetto d.l. e della relativa legge di conversione.

Dichiaro altresì di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico. Dichiaro, ai sensi e per gli effetti di cui al d.lgs. n. 196/2003 e successive modifiche. di essere stato/a informato/a che i miei dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati per le finalità inerenti al presente mandato, autorizzando sin d'ora il rispettivo trattamento.

Firma Assistito ....

È autentica

Firma Avv. ....

[1] [1] In tutti gli atti di prima difesa devono essere indicati le generalità complete della parte, la residenza o sede, il domicilio eletto presso il difensore, il codice fiscale oltre che della parte anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, c. 50, d.l. n. 98/2011, conv. in l. 111/2011). Tutti gli atti del processo devono essere redatti in forma chiara e sintetica (art. 121 c.p.c.). L'art. 125 fa obbligo al difensore di indicare il proprio codice fiscale. La stessa norma prevedeva inoltre l'obbligo del difensore di indicare il numero di fax e il proprio indirizzo di posta elettronica certificata; l'obbligo riguardante il fax è stato soppresso e attualmente tutti i professionisti tenuti all'iscrizione in albi o elenchi hanno l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale iscritto nell'Elenco nazionale dei domicili digitali dei professionisti e delle imprese. 

In base all'art. 2 del d.m. 7 agosto 2023, n. 110 “Regolamento per la definizione dei criteri di redazione, dei limiti e degli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo, ai sensi dell'articolo 46 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile”, al fine di assicurare la chiarezza e la sinteticità degli atti processuali in conformità a quanto prescritto dall'art. 121 c.p.c., le comparse di costituzione sono redatte con la seguente articolazione: a) intestazione, contenente l'indicazione dell'ufficio giudiziario davanti al quale la domanda è proposta e della tipologia di atto; b) parti, comprensive di tutte le indicazioni richieste dalla legge; c) parole chiave, nel numero massimo di venti, che individuano l'oggetto del giudizio; d) nelle impugnazioni, estremi del provvedimento impugnato con l'indicazione dell'autorita giudiziaria che lo ha emesso, la data della pubblicazione e dell'eventuale notifica; e) esposizione distinta e specifica, in parti dell'atto separate e rubricate, dei fatti e dei motivi in diritto, nonché, quanto alle impugnazioni, individuazione dei capi della decisione impugnati ed esposizione dei motivi; f) nella parte in fatto, puntuale riferimento ai documenti offerti in comunicazione, indicati in ordine numerico progressivo e denominati in modo corrispondente al loro contenuto, preferibilmente consultabili con apposito collegamento ipertestuale; g) con riguardo ai motivi di diritto, esposizione delle eventuali questioni pregiudiziali e preliminari e di quelle di merito, con indicazione delle norme di legge e dei precedenti giurisprudenziali che si assumono rilevanti; h) conclusioni, con indicazione distinta di ciascuna questione pregiudiziale, preliminare e di merito e delle eventuali subordinate; i) indicazione specifica dei mezzi di prova e indice dei documenti prodotti, con la stessa numerazione e denominazione contenute nel corpo dell'atto, preferibilmente consultabili con collegamento ipertestuale; l) valore della controversia; m) richiesta di distrazione delle spese; n) indicazione del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. L'art. 3 lett. a) precisa che la comparsa di costituzione deve avere un'estensione massima di 80.000 caratteri, salvi gli elementi esclusi dall'art. 4, e ferma restando (ex art. 5) la possibilità di superare detti limiti se la controversia presenta questioni di particolare complessità, anche in ragione della tipologia, del valore, del numero delle parti o della natura degli interessi coinvolti, ipotesi nella quale il difensore espone sinteticamente nell'atto le ragioni per le quali si è reso necessario il superamento dei limiti. Il richiamato Regolamento non trova applicazione, rispetto ai limiti dimensionali degli atti, nelle controversie di valore superiore a 500.000 euro: ciò fa presumere che non operi, per tale parte, anche rispetto alle controversie di valore indeterminabile, molto ricorrenti nel contenzioso familiare.

Commento

La riforma ha escluso la natura bifasica dei procedimenti di separazione e di divorzio; tutto il procedimento si svolge davanti al giudice designato per la trattazione, che poi riferirà in camera di consiglio, in vista della decisione. Le domande riconvenzionali, se attinenti a diritti disponibili, devono essere formulate necessariamente con la comparsa di costituzione, di cui all'art. 473-bis.16 c.p.c. Le istanze istruttorie ed i documenti che si intendono produrre possono essere allegati già con la comparsa; le preclusioni operano invece solo con lo spirare dei termini di cui all'art. 473-bis.17, comma 1, c.p.c.

Il convenuto si costituisce in giudizio tramite comparsa di costituzione e risposta, redatta con le forme ed i termini di cui agli artt. 166 e 167, c.p.c. Inoltre, l'art. 473-bis.12, richiamato dall'art. 473-bis.16 c.p.c., richiede: che sia indicato il nome. Il cognome e il codice fiscale del procuratore unitamente all'indicazione della procura; che sia determinato l'oggetto della domanda; che l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sia effettuata in modo chiaro e sintetico; che siano specificamente indicati i mezzi di prova di cui ci si intende avvalere e dei documenti offerti in comunicazione. In caso di domande di contributo economico la stessa norma dispone  che all'atto siano allegati i documenti specificamente da essa indicati nel quarto comma. L'atto di costituzione in cancelleria (deposito telematico) segna il momento in cui si verificano le preclusioni e le decadenze a carico del convenuto previste dagli stessi artt. 166 e 167, c.p.c. (Cass. I, n. 23051/2007). In particolare, il coniuge convenuto potrà non solo opporsi alle domande del ricorrente (ben difficilmente su quella di status, essendo la separazione personale un diritto potestativo ed essendo l'intollerabilità della convivenza in re ipsa nello stesso ricorso), ma anche formularne altre in via riconvenzionale (addebito ed assegno di mantenimento), nell'osservanza del termine decadenziale. La stessa domanda di corresponsione dell'assegno di mantenimento è preclusa se non proposta con la comparsa di costituzione (Cass. I, n. 7599/2011, nel caso di domanda formulata con la memoria ex art. 183, c.p.c., di cui al previgente regime). Potrebbe tuttavia proporsi successivamente, in presenza di una sopravvenuta mancanza di mezzi economici o, più in generale, per mutamento della situazione fattuale (Cass. I, n. 29290/2021). Nessuna decadenza è configurabile su domande riguardanti figli minori (regime di affidamento, e quindi, assegnazione della casa in favore del genitore, contributo al mantenimento), ben potendo il giudice pronunciare anche d'ufficio, per la loro tutela (art. 473-bis.2 c.p.c.).

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