Memoria del ricorrente ex art. 473-bis.17 c.p.c. nel procedimento di divorzio contenzioso

Francesco Maria Bartolini

Inquadramento

Nel procedimento di divorzio contenzioso cui si applicano ancora le norme della l. n. 898/1970, conservate per i procedimenti pendenti dalla riforma del processo civile di cui al d.lgs. n. 149/2022, alla fase istruttoria si applicano le regole generali del giudizio contenzioso ordinario. Alla prima udienza davanti all'istruttore le parti potranno pertanto chiedere la concessione dei termini per il deposito di memorie istruttorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.. Potranno però anche chiedere al G.I. che il Collegio voglia emettere sentenza non definitiva di separazione ex art. 709-bis c.p.c., se la relativa richiesta sia già stata formulata negli atti precedenti. Da precisare, peraltro, che nessuna preclusione sussiste al riguardo, onde detta pronunzia può essere richiesta dalle parti in giudizio anche successivamente alla concessione dei termini per il deposito delle memorie di carattere istruttorio ex art. 183, comma 6, c.p.c. (App. Milano 30 gennaio 2018, in IlFamiliarista.it). I procedimenti instaurati dopo il 28 febbraio 2023 seguono le diverse norme di cui al rito unificato per le controversie in materia di stato delle persone, di minori e di famiglia. Le memorie difensive con le quali le parti precisano e completano le rispettive posizioni devono essere depositate prima ancora della comparizione in udienza dinanzi al giudice istruttore.

Formula

TRIBUNALE DI ....

1° MEMORIA 1 EX ART. 473-BIS.17 C.P.C.

Per il Sig. ...., con l'Avv. ....

- ricorrente -

IN CAUSA CONTRO

La Sig.ra ...., con l'Avv. ....

- convenuta -

Richiamato quanto già in atti chiesto e dedotto, il Sig. .... rassegna le seguenti

PREMESSO

che con ricorso depositato in data .... e notificato il Sig. .... ha chiesto dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti come in atti generalizzate e come in atti specificato;

che nell’atto l’esponente ha anche chiesto la restituzione della casa di abitazione sita in ...., a catasto ...., di sua proprietà esclusiva;

che la Sig.ra ...., nel costituirsi in causa non si è opposta alla richiesta di divorzio ma ha proposto domande riconvenzionali per ottenere: 1) l'affidamento esclusivo del figlio minore ....; 2) la corresponsione di un assegno di mantenimento in proprio favore nella misura di Euro .... mensili; 3) l’attribuzione del contributo paterno per il mantenimento del figlio minore nella misura non inferiore ad Euro .... mensili, con la suddivisione in parti uguali tra i genitori delle spese straordinarie relative ai figli; 4) l’assegnazione della casa già familiare per abitarvi con il minore.

tanto premesso, nell'interesse del proprio assistito Sig. .... si osserva e deduce quanto segue, con ogni più ampia riserva di prova nella successiva fase istruttoria:

– contrariamente a quanto ex adverso preteso, il figlio minore deve essere necessariamente affidato in forma condivisa ad entrambi i genitori, sia pure con collocamento presso la madre, ma con la previsione di un regime che garantisca ampie frequentazioni degli stessi con il padre, per garantire loro appieno il diritto alla bigenitorialità;

– la casa coniugale in proprietà esclusiva dell'esponente deve essergli restituita in quanto essenziale allo svolgimento della sua professione, per il cui esercizio essa era stata adattata; mentre la coniuge con il figlio può andare ad abitare presso i genitori, in quanto costoro hanno disponibilità di spazi più che sufficienti presso la loro residenza in ....;

– nessun contributo al mantenimento dovrà essere liquidato alla Sig.ra .... in difetto dei presupposti di cui all'art. 156 c.c.; la stessa infatti, che svolge la professione di .... è titolare di redditi analoghi a quelli del Sig. .... ed è pertanto economicamente autosufficiente ed in grado di garantirsi un tenore di vita corrispondente a quello beneficiato in costanza di convivenza coniugale;

– un eventuale assegno che, in denegata ipotesi, dovesse essere liquidato alla Sig.ra .... non potrà comunque essere superiore ad Euro .... mensili;

– il contributo per il figlio minore a carico dell'esponente non potrà essere superiore ad Euro ...., tenuto conto dei redditi dell'esponente;

- In proposito si deduce a prova esser vero che……, indicandosi a testimoni ….

TANTO PREMESSO

il Sig. ...., come in atti rappresentato, domiciliato e difeso ribadisce quanto asserito e dedotto nel ricorso introduttivo del giudizio depositato in data ..... e, in conseguenza delle domande riconvenzionali di parte avversa, riformula le già rassegnate conclusioni come segue:

Piaccia al Tribunale,

ammettersi le prove orali dedotte;

respingere la domanda di affidamento esclusivo e disporre l'affidamento condiviso del figlio minore .... ad entrambi i genitori;

in caso di collocazione presso la madre, disporre che il minore possa intrattenersi con il padre con le seguenti modalità: ....;

stabilire che, ove risulti che l'esponente Sig. .... debba contribuire al mantenimento del figlio minore, l'assegno da versarsi a tale scopo alla Sig.ra .... non sia superiore ad Euro .... mensili;

disporre la restituzione della casa coniugale al ricorrente in quanto necessaria allo svolgimento della sua professione;

respingere la domanda di controparte rivolta ad imporre al Sig. .... l'obbligo di versare l'assegno di mantenimento in favore della moglie, in difetto dei presupposti di legge;

in via di estremo subordine, liquidare l'assegno di mantenimento in somma non superiore ad Euro ....;

Si producono i seguenti nuovi documenti:

Luogo e data ....

Sottoscrizione del ricorrente ....

Firma Avv. ....

[1] Tutti gli atti del processo devono essere redatti in forma chiara e sintetica (art. 121 c.p.c.; art. 46 disp. att.; d.m. 7 agosto 2023, n. 110) e devono essere depositati esclusivamente con modalità telematiche (artt. 87 e 196-quater disp. att. c.p.c.).

Commento

Alla comparsa di costituzione in giudizio del convenuto l'attore ricorrente può rispondere con una memoria da depositarsi almeno venti giorni prima dell'udienza fissata per la comparizione. Il termine è disposto a pena di decadenza.

Nella memoria il ricorrente deve prendere posizione in maniera chiara e specifica sui fatti e sulle allegazioni di controparte, può precisare e modificare le domande già proposte e dedurre mezzi di prova.

La precisazione consiste in un'esplicitazione o un chiarimento di quanto già esposto nelle precedenti difese, anche con l'allegazione di fatti secondari, che non comportano modifica dell'oggetto, mediato o immediato, della domanda, né delle eccezioni in senso stretto. La modifica rappresenta un mutamento attenuato del petitum e della causa petendi anche con l'allegazione di fatti nuovi, purché anche in questo caso non vi sia mutamento della domanda.

Possono invece essere modificate le domande in relazione alle quali il giudice ha poteri decisori d'ufficio, senza essere vincolato alle richieste delle parti. Ci si riferisce alle domande relative ai figli minori, di natura personale (affidamento e regime dello stesso) e patrimoniale (contributo al mantenimento da parte del genitore non affidatario o collocatario).

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