Atto di opposizione al matrimonio

Giuseppe Buffone
Aggiornato da Francesco Bartolini

Inquadramento

L'art. 102 c.c. consente di proporre al tribunale del luogo dove sono state affisse le pubblicazioni un'azione volta ad accertare la sussistenza di un impedimento alla celebrazione del matrimonio.

Formula

AL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI .... 1

RICORSO 2EXARTT. 102 C.C., 59 D.P.R. N. 396/2000

(ATTO DI OPPOSIZIONE AL MATRIMONIO)

Il sottoscritto Nome Cognome .... (C.F. ....), nato il ...., in data ...., cittadinanza: ...., residente in ...., alla via ...., stato: libero, elettivamente domiciliato in ...., alla via ...., presso lo studio legale dell'Avv. ...., C.F. ...., del Foro di ...., che lo rappresenta e difende in forza di mandato alle liti steso in calce al presente atto; con dichiarazione di voler ricevere ogni comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata .... @ ....;

PREMESSO CHE

– il ricorrente, in data ...., ha avuto conoscenza del fatto che la Sig.ra Nome Cognome .... (C.F. ....), nata il ...., cittadinanza: ...., residente in ...., alla via ....;.... e il Sig. Nome Cognome .... (C.F. ....), nato il ....,...., cittadinanza: ...., residente in ...., alla via ....hanno intenzione di contrarre matrimonio;

-  la notizia è stata appresa a seguito delle pubblicazioni matrimoniali affisse presso il Comune di ....;

– il signor/la signora non può contrarre matrimonio poiché ricorre l'impedimento di cui all'art. ...., in quanto ....;

– parte ricorrente intende dunque proporre opposizione al matrimonio, essendo legittimata all'azione in quanto ....

P.Q.M.

chiede che, sentito il Pubblico Ministero, il Tribunale voglia accogliere l'opposizione proposta e per l'effetto provvedere affinché il matrimonio non sia celebrato.

ISTANZA PER LA SOSPENSIONE DELLA CELEBRAZIONE 3

Essendo l'opposizione proposta da chi ne ha facoltà, per causa ammessa dalla legge, si presenta formale istanza affinché il presidente adito voglia, con proprio decreto, sussistendone opportunità, sospendere la celebrazione del matrimonio sino a che sia stata rimossa la causa di impedimento.

ALLEGANO:

1. copia delle pubblicazioni;

2. certificati anagrafici;

3. altra documentazione utile ai fini della domanda.

Luogo e data ....

Firma ....

PROCURA

Delego a rappresentarmi e difendermi nel procedimento l'Avv. ...., eleggendo domicilio nello studio dello stesso in ...., via .... e conferendo al medesimo ogni più ampia facoltà di legge.

Per autentica della sottoscrizione ....

Firma Avv. ....

[1] [1]Il ricorso si propone al Presidente del tribunale del luogo ove sono state affisse le pubblicazioni.

[2] [2]In base all'art. 2 del d.m. 7 agosto 2023, n. 110 “Regolamento per la definizione dei criteri di redazione, dei limiti e degli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo, ai sensi dell'articolo 46 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile”, al fine di assicurare la chiarezza e la sinteticità degli atti processuali in conformità a quanto prescritto dall'art. 121 c.p.c., il ricorso con la seguente articolazione: a) intestazione, contenente l'indicazione dell'ufficio giudiziario davanti al quale la domanda è proposta e della tipologia di atto; b) parti, comprensive di tutte le indicazioni richieste dalla legge; c) parole chiave, nel numero massimo di venti, che individuano l'oggetto del giudizio; d) nelle impugnazioni, estremi del provvedimento impugnato con l'indicazione dell'autorità giudiziaria che lo ha emesso, la data della pubblicazione e dell'eventuale notifica; e) esposizione distinta e specifica, in parti dell'atto separate e rubricate, dei fatti e dei motivi in diritto, nonché, quanto alle impugnazioni, individuazione dei capi della decisione impugnati ed esposizione dei motivi; f) nella parte in fatto, puntuale riferimento ai documenti offerti in comunicazione, indicati in ordine numerico progressivo e denominati in modo corrispondente al loro contenuto, preferibilmente consultabili con apposito collegamento ipertestuale; g) con riguardo ai motivi di diritto, esposizione delle eventuali questioni pregiudiziali e preliminari e di quelle di merito, con indicazione delle norme di legge e dei precedenti giurisprudenziali che si assumono rilevanti; h) conclusioni, con indicazione distinta di ciascuna questione pregiudiziale, preliminare e di merito e delle eventuali subordinate; i) indicazione specifica dei mezzi di prova e indice dei documenti prodotti, con la stessa numerazione e denominazione contenute nel corpo dell'atto, preferibilmente consultabili con collegamento ipertestuale; l) valore della controversia; m) richiesta di distrazione delle spese; n) indicazione del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Il richiamato Regolamento non trova invece applicazione, anche quanto ai limiti dimensionali degli atti, nelle controversie di valore superiore a 500.000 euro e, dunque, sembra anche per le cause di valore indeterminabile, tra le quali rientra quella in esame.

[3] [3]Se l'opposizione è stata proposta da chi ne ha facoltà, per causa ammessa dalla legge, il presidente del tribunale può, con proprio decreto, ove ne sussista la opportunità, sospendere la celebrazione del matrimonio sino a che sia stata rimossa la opposizione.

Commento

Rito applicabile

L’opposizione al matrimonio dà luogo ad un procedimento che a buon diritto potrebbe rientrare tra quelli disciplinati dalle norme aventi ad oggetto le controversie in materia di stato delle persone, di minorenni e di famiglie. Esso, infatti, riguarda l’atto dal quale trae origine il vincolo coniugale, modificativo dello stato personale degli sposi e presupposto fondativo di un nuovo nucleo familiare. L’art. 473-bis introdotto dal d.lgs. 149/2022 di riforma del processo civile detta indicazioni sull’ambito di applicazione del rito previsto per tali controversie che in linea di principio si presentano come inclusive della procedura conseguente all’atto di opposizione all’altrui matrimonio. Tuttavia la norma citata fa salve le fattispecie per le quali la legge stabilisce forme di trattazione diverse: e forme di trattazione specifiche e difformi sono dettate dagli artt. 59 e seguenti dell’Ordinamento dello stato civile d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396. La conservazione di questa alternativa disciplina si giustifica con la natura stessa dell’azione che viene esercitata: nell’imminenza del matrimonio in via di celebrazione occorrono strumenti processuali rapidi ed informali che consentano di evitare l’evento denunciato.

L'atto di opposizione deve essere proposto con ricorso al presidente del tribunale del luogo dove è stata eseguita la pubblicazione. Il presidente fissa con decreto la comparizione delle parti davanti al collegio per una data compresa tra i tre e i dieci giorni da quella di presentazione del ricorso e dispone che ricorso e decreto siano comunicati al procuratore della Repubblica; dispone, inoltre, che essi siano notificati, a cura del ricorrente, entro il giorno precedente a quello fissato per la comparizione, ai nubendi e all'ufficiale dello stato civile del comune nel quale il matrimonio deve essere celebrato o a quello che ha rilasciato l'autorizzazione o il nulla osta per la celebrazione del matrimonio davanti a un Ministro di culto (v. art. 59, d.P.R. n. 396/2000). Il tribunale, sentite le parti ed acquisiti senza particolari formalità gli elementi del caso, decide con decreto motivato avente efficacia immediata, indipendentemente dall'eventuale reclamo.

Ove ne sussista l’opportunità il presidente del tribunale può, con proprio decreto, sospendere la celebrazione del matrimonio; ne costituisce, però, condizione che l’opposizione sia stata proposta da chi ne ha facoltà per causa ammessa dalla legge.

Legittimati a proporre opposizione sono i genitori degli sposi promessi: in mancanza, l'azione spetta agli altri ascendenti e ai collaterali entro il terzo grado. L'opposizione, in questi casi, può essere promossa per qualunque causa che osti alla celebrazione del matrimonio. Il terzo non parente può segnalare al P.M. il vizio a suo giudizio ostativo alla celebrazione del matrimonio affinché sia questi a promuovere l'opposizione. La legittimazione attiva è estesa anche al coniuge della persona che vuole contrarre un altro matrimonio e pure al tutore o al curatore per il caso in cui l'aspirante sposo sia sottoposto a tutela o a curatela. La norma tace sulla facoltà dell'amministratore di sostegno di opporsi al matrimonio dell'amministrato. Al quesito deve offrirsi soluzione affermativa aderendo ad una interpretazione evolutiva e di sistema che offra alla persona coniugata o in procinto di contrarre matrimonio gli strumenti per esercitare, direttamente o indirettamente, il diritto fondamentale di autodeterminarsi nella scelta consapevole di impugnare il matrimonio e, in via preventiva, di contrarlo in condizioni di piena libertà e senza condizionamenti (Cass. n. 14794/2014). Ne consegue che, su autorizzazione del Giudice Tutelare, l'azione ex art. 102 c.c. rientra tra quelle che l'amministratore di sostegno può esercitare in sostituzione del beneficiario ex art. 409 c.c. Ove sussista conflitto di interessi, il Giudice tutelare potrà designare un curatore speciale ad hoc. Là dove il matrimonio si ponga in contrasto con il divieto temporaneo di nuove nozze (art. 89 c.c.) il diritto di opposizione spetta anche, se il precedente matrimonio fu sciolto, ai parenti del precedente marito e, se il matrimonio fu dichiarato nullo, a colui col quale il matrimonio era stato contratto e ai parenti di lui. A fronte di un regime di discrezionalità in favore dei legittimati attivi “privati”, l'art. 102, comma 5, c.c. istituisce, invece, un dovere di intervento per il Pubblico Ministero tenuto a presentare opposizione al matrimonio «se sa che vi osta un impedimento o se gli consta l'infermità di mente di uno degli sposi, nei confronti del quale, a causa dell'età, non possa essere promossa l'interdizione». La notizia può giungere al P.M. tramite segnalazioni di terzi, inclusi quelli che non potrebbero promuovere l'opposizione e, ovviamente, anche per mezzo dell'ufficiale di Stato Civile. Le cause di opposizione che possono far valere i terzi sono solo quelle verificabili in modo oggettivo prima del matrimonio ossia quelle di cui agli artt. 84-89 c.c.: l'opposizione, pertanto, non si estende alle ragioni impugnatorie di cui agli artt. 120-123 c.c. (ma sul punto, la dottrina non si esprime in modo unanime). La dottrina si è chiesta se l'infermità di mente dello sposo possa essere fatta valere come ragione di opposizione preventiva, tramite la richiesta di interdizione con istanza di sospensione della celebrazione (art. 85 c.c.) oppure con l'impugnazione ex post, nei limiti ex art. 120 c.c. Una interpretazione costituzionalmente orientata, conforme anche ai principi ricavabili dalla Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, stipulata a New York il 13 dicembre 2006, ratificata dall'Italia con gli artt. 1 e 2 l. n. 18/2009 – dovrebbe indurre a considerare l'inciso «qualunque causa che osti alla sua celebrazione» come riferito anche al presupposto principale e fondamentale di ogni matrimonio, ossia la capacità di intendere e volere. In questo senso valgono le seguenti osservazioni.

L'opposizione del Pubblico Ministero può, in genere, trarre occasione dal sollecito dell'ufficiale di Stato Civile. Infatti, ai sensi dell'art. 59, d.P.R. n. 396/2000, se questi «conosce che osta al matrimonio un impedimento che non è stato dichiarato, deve immediatamente informare il procuratore della Repubblica, affinché questi possa proporre opposizione al matrimonio». L'opposizione al matrimonio, promossa dal Pubblico Ministero, può fondarsi, in particolare, sullo stato di “infermità di mente di uno dei nubendi in quanto a causa dell'età non possa essere promossa l'interdizione”. L'unica causa, legata all'età, che impedisce la promozione del giudizio di interdizione è quella del minore emancipato che non abbia compiuto il diciassettesimo anno di età (infatti, per il minore, nell'ultimo anno di età, può essere richiesta la misura interdittiva). Pertanto, fuori dai casi in cui l'età esclude il giudizio di interdizione, la misura di protezione, contro il matrimonio contratto dall'infermo di mente, è la richiesta di misura interdittiva accompagnata dalla istanza ex art. 85, comma 2, c.c. per la sospensione della celebrazione del matrimonio. Ve ne è conferma nell'art. 120 c.c. il quale dispone che il matrimonio celebrato da chi “quantunque non interdetto provi di essere stato incapace di intendere e di volere per qualunque causa anche transitoria al momento della celebrazione del matrimonio”. Ne segue, quale corollario, che deve essere escluso “che l'infermità mentale di una delle parti, che non sia stata interdetta, possa costituire causa di opposizione” (cfr. in questi termini, uno dei pochi precedenti giudiziari editi: App. Milano 12 giugno 1953, in Foro Padano, 1953, II). Questa interpretazione risulta seguita da altri arresti giudiziari (v. Trib. Torre Annunziata 25 febbraio 2003) ove sono state ritenute ammissibili come motivo di opposizione al matrimonio solo le cause “che costituiscono motivo di impedimento del medesimo, con esclusione quindi dell'incapacità naturale”. Al lume di questa giurisprudenza, può essere proposto un coordinamento logico delle due norme (artt. 102 e 120 c.c.): la regola generale è l'esclusione della facoltà di opposizione per la incapacità naturale e l'eccezione è, per il solo caso del P.M., la sua ammissibilità ma limitatamente al caso del minore di 17 anni (Trib. Varese 6 luglio 2012).

L'art. 102 c.c. non è tra quelli richiamati dalla l. n. 76/2016 e, dunque, non è applicabile all'unione civile. Ciò nondimeno, a colmare questa lacuna ha provveduto il d.lgs. n. 5/2017, recante adeguamento delle disposizioni dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, nonché modificazioni ed integrazioni normative per la regolamentazione delle unioni civili, ai sensi dell'art. 1, comma 28, lett. a) e c), della l. n. 76/2016. La novella in esame, ha introdotto nel d.P.R. n. 396/2000 una disciplina ad hoc, contenuta negli articoli 70-undecies e ss. In particolare, per quanto qui interessa, ai sensi dell'art. 70-undecies, l'ufficiale dello stato civile, se conosce che osta alla costituzione dell'unione civile un impedimento che non è stato dichiarato, deve immediatamente informare il procuratore della Repubblica, affinché questi possa proporre opposizione alla costituzione dell'unione civile. L'atto di opposizione deve essere proposto con ricorso al presidente del tribunale del luogo dove è stata richiesta la costituzione dell'unione civile che fissa con decreto la comparizione delle parti davanti al collegio per una data compresa tra i tre e i dieci giorni da quella di presentazione del ricorso e dispone che ricorso e decreto siano comunicati al procuratore della Repubblica e siano notificati, a cura del ricorrente, entro il giorno precedente a quello fissato per la comparizione, alle parti dell'unione civile e all'ufficiale dello stato civile del comune nel quale deve essere costituita l'unione civile. Il tribunale, sentite le parti ed acquisiti senza particolari formalità gli elementi del caso, decide con decreto motivato avente efficacia immediata, indipendentemente dall'eventuale reclamo. Se l'opposizione è stata proposta da chi ne ha facoltà, per causa ammessa dalla legge, il presidente del tribunale può, con proprio decreto, ove ne sussista la opportunità, sospendere la costituzione dell'unione civile sino a che sia stata rimossa la opposizione. Ai sensi dell'art. 70-duodecies, l'opposizione all'unione civile può essere sempre proposta prima della sua costituzione.

 

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.

Sommario