Memoria del convenuto ex art. 473-bis.17 c.p.c. nel procedimento di scioglimento dell'unione civileInquadramentoNella sua originaria sistemazione, la disciplina delle unioni civili dettata dalla l. n. 76/2016 rinviava alle disposizioni sostanziali e processuali contenute negli artt. 4, 5, commi primo e dal quinto all'undicesimo 10, 12-bis, 12-ter, 12-quater, 12-quinquies e 12-sexies della l. n. 89/1970. Per quanto concerne il procedimento di scioglimento dell'unione civile trovavano dunque applicazione le disposizioni processuali che regolavano il processo di divorzio. La normativa sul divorzio è stata in gran parte modificata dalla riforma del processo civile introdotta dal d.lgs. n. 149/2022, per i procedimenti instaurati dopo il 28 febbraio 2023, data di efficacia del provvedimento; e, in particolare, l'art. 4 è stato abrogato. Anche ai procedimenti di scioglimento delle unioni civili attualmente si applicano le norme del rito unificato per le controversie in materia di stato delle persone, di minori e di famiglia, di cui agli artt. 473-bis e ss. c.p.c. applicabili, in forza dell'originario rinvio all'art. 4, anche alle procedure di scioglimento dell'unione civile. FormulaTRIBUNALE CIVILE DI .... MEMORIA AI SENSI DELL'ART. 473- BIS.17, secondo comma, C.P.C. 1 NEL PROCEDIMENTO N. ...., PROSSIMA UDIENZA .... In favore di .... come in atti generalizzata/o e rappresentata/o e difesa/o dall'Avv. .... - parte convenuta - CONTRO ... come in atti generalizzata(o e rappresentata/o e difesa/o dall'Avv. .... - parte ricorrente - Con la memoria di costituzione in giudizio, .... (nome e cognome), confermando quanto in essa già rappresentato, impugna e contesta quanto prodotto e dedotto da controparte nella memoria depositata ai sensi dell'art. 473-bis.17, primo comma, c.p.c. e in particolare contesta che …. Di conseguenza si propone di dimostrare l’effettiva realtà dei fatti mediante i mezzi istruttori che di seguito si indicano e allo scopo: CHIEDE L'ammissione delle seguenti prove per testi 2 Con riferimento alla violazione degli obblighi di assistenza derivanti dalla costituzione dell'unione civile da parte di ....: 1) Vero che ....; 2) Vero che ..... Con riferimento alla capacità lavorativa e reddituale del(la) convenuto(a): 1) Vero che ....; 2) Vero che ....; 3) Vero che ..... Indica il teste .... (cap. di prova ....), il teste .... (cap. di prova ....). Chiede fin d'ora di essere ammesso alla prova contraria con riferimento ai capitoli di prova che saranno formulati dal(la) convenuto (a). Si producono i seguenti ulteriori documenti: ....; ..... Con osservanza Luogo e data .... Firma Avv. .... [1] [1]La memoria consente al convenuto di rispondere alle precisazioni e modifiche apportate dall'attore ricorrente alle sue domande e di dedurre le eccezioni conseguenziali oltre a indicare nuovi mezzi di prova resi necessari in conseguenza della memoria di parte avversa. La Corte di Cassazione ha chiarito che in tema di preclusioni processuali, occorre distinguere tra fatti principali, i quali sono posti a fondamento della domanda, e fatti secondari, dedotti per dimostrare i primi. Con riferimento a questi ultimi in particolare è stato affermato che la loro allegazione non è soggetta alle preclusioni dettate per i fatti principali, ma trova il suo ultimo termine preclusivo in quello eventualmente concesso ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. (da intendersi attualmente per art. 473-bis.17, primo e secondo comma, c.p.c.), anche se richiesto ai soli fini dell'indicazione dei mezzi di prova o delle produzioni documentali (Cass. III, n. 8525/2020). [2] [3]Ai sensi dell'art. 244 c.p.c. la prova testimoniale deve essere dedotta mediante indicazione specifica delle persone da escutere e dei fatti, formulati per articoli separati, sui quali ciascuna di esse deve deporre. CommentoLa memoria di cui all'art. 473-bis.17, comma 2, consente al convenuto di precisare o modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate, proporre le eccezioni conseguenziali non rilevabili d'ufficio e meglio articolare le istanze istruttorie, già indicate nella memoria di costituzione in giudizio, così potendo modificare l'originario assetto difensivo e probatorio. Può essere considerato ancora applicabile il principio enunciato dalla giurisprudenza ante riforma introdotta dal d.lgs- 149/2022 secondo cui il convenuto che intenda richiedere l'assegno di mantenimento è tenuto a formulare la relativa istanza nella memoria di costituzione, con la conseguenza che essa è tardiva, ove proposta “per la prima volta nella memoria difensiva” (Cass. I, n. 7599/2011). Tale richiesta infatti non costituisce una mera deduzione difensiva tanto che “se proposta dalla parte attrice deve essere inserita nell'atto introduttivo del giudizio, esorbitando dalla semplice emendatio libelli” (Cass. I, n. 23051/2007, in merito si veda altresì Cass. I, n. 11305/2007). |