Memoria del ricorrente ex art. 473-bis.17, terzo termine, nel procedimento di scioglimento dell'unione civile

Francesco Maria Bartolini

Inquadramento

Per i procedimenti di scioglimento dell'unione civile instaurati dopo il 28 febbraio 2023 (data di entrata in vigore del d.lgs. n. 149/2022, di riforma del processo civile) il rito unificato per le cause in materia di stato delle persone, di famiglia e di minori prevede che prima dell'udienza di comparizione dinanzi al Giudice istruttore le parti depositino memorie difensive. Le disposizioni in tal senso sono finalizzate a far pervenire le parti (il convenuto deve essersi costituito) alla prima udienza con le reciproche richieste già formulate, precisate e fornite dell'indicazione dei necessari mezzi probatori. La formula che si propone riguarda la seconda memoria che l'attore-ricorrente può presentare dopo la memoria di replica del convenuto, entro i cinque giorni prima dell'udienza di comparizione per la sola controprova.

Formula

TRIBUNALE DI ...

MEMORIA EX ART. 473-bis.17 , terzo comma, C.P.C. 1

NEL PROCEDIMENTO N. R.G. ... TRA

Il Sig. ..., come in atti generalizzato, ricorrente, assistito e difeso dall'Avv. ...;

e

il Sig. ..., come in atti generalizzato, convenuto, con l'Avv. ....

Le parti, come sopra nominate, hanno costituito tra loro un rapporto di unione civile in data ..., davanti all'Ufficiale di stato civile del Comune di ... (come da estratto che si produce);

Con decisione unilaterale il ricorrente Sig. ... ha esercitato l'azione di scioglimento della detta unione civile e ha convenuto in giudizio il menzionato sig. ….;

si è costituito nella causa il convenuto Sig. ... per opporre ...;

con memoria difensiva depositata il ... il ricorrente ha eccepito ... e prodotto documenti ... 2 ;

con memoria ai sensi dell'art. 473-bis.17, comma 2, parte convenuta ha opposto, in fatto, che ...; e in via istruttoria ha prodotto documenti e dedotto prove orali al fine di dimostrare che ....

In conseguenza delle deduzioni probatorie di controparte si deducono a prova contraria le seguenti prove orali, sui capitoli indicati e con i testi per ciascuno nominati: ....

Con riserva di argomentare e dedurre in sede di discussione orale. Ferme le già rassegnate conclusioni.

Firma Avv. ...

[1] 1. Tutti gli atti processuali devono essere redatti in maniera chiara e sintetica (art. 121 c.p.c.) ed essere depositati esclusivamente con modalità telematiche (artt. 87,196-quater disp. att. c.p.c.).

[2] 2. Come per il divorzio, anche l'unione civile può essere sciolta in modo “diretto” in alcune fattispecie, corrispondenti a quelle del divorzio, ancorché in numero più ridotto (fattispecie penali; rettificazione di sesso). In questi casi è sufficiente fornire nel ricorso la prova documentale della circostanza di fatto.

Commento

La riforma del processo civile con conseguente introduzione del rito unificato in materia di stato delle persone, di famiglia e di minori ha soppresso la natura bifasica del procedimento di divorzio (art. 4, l. n. 898/1970) cui si richiamava la normativa sulle unioni civili. Il riferimento effettuato dalla l. n. 76/2016 alla normativa processuale riguardante il divorzio va riferita, per i procedimenti instaurati dopo il 28 febbraio 2023, alla disciplina dettata dal d.lgs. n. 149/2022, di riforma del processo civile. Il procedimento si svolge davanti al Giudice designato dal presidente del tribunale (ove non voglia assegnare la causa a se stesso) e la decisione è poi assunta con sentenza collegiale.

Il convenuto deve costituirsi entro il termine stabilito con il decreto del presidente del tribunale con il quale è fissata la data dell'udienza di comparizione. Il ricorrente ha facoltà di controbattere alle argomentazioni, eccezioni e istanze del convenuto depositando una memoria almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione. In essa deve prendere posizione in maniera chiara e specifica sui fatti allegati dal convenuto e, a pena di decadenza, eventualmente modificare o precisare le domande e le conclusioni già formulate, proporre le domande e le eccezioni conseguenziali e indicare i mezzi di prova e produrre documenti. Se sono state proposte ex adverso domande di contributo economico deve produrre la documentazione di cui al comma 3 dell'art. 473-bis.12 c.p.c.

Almeno dieci giorni prima dell'udienza di comparizione il convenuto può depositare una memoria con la quale adattare la sua difesa a quanto allegato e dedotto nella memoria attrice. Il ricorrente attore può replicare con una memoria da depositare almeno cinque giorni prima dell'udienza di comparizione e con essa dedurre prove contrarie a quelle indicate nella precedente memoria di controparte.

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