Ricorso per la modifica dei provvedimenti provvisori nel procedimento di separazione giudiziale (art. 473-bis.23 c.p.c.)

Francesco Maria Bartolini

Inquadramento

Nei procedimenti contenziosi di separazione (come in quelli di divorzio), una volta tentata dal giudice la conciliazione delle parti, sono pronunciati con ordinanza gli eventuali provvedimenti temporanei e urgenti ritenuti opportuni nell'interesse delle parti – nei limiti delle domande da esse proposte – e nell'interesse dei figli. Così dispone l'art. 473-bis.22 c.p.c.; il successivo art. 473-bis.23 dispone che i detti provvedimenti possono essere modificati o revocati dal collegio o dal giudice delegato in presenza di fatti sopravvenuti o di nuovi accertamenti istruttori.

Formula

TRIBUNALE CIVILE DI ....

RICORSO PER REVOCA O MODIFICA DI PROVVEDIMENTI 1

ALL.ILL.MO SIG. GIUDICE ISTRUTTORE DOTT. ....

In nome e per conto di ...., come in atti generalizzato, assistito e difeso dal sottoscritto Avv. ....,

PREMESSO CHE

1. con ricorso depositato il ...., l'esponente Sig. .... ha chiesto all'intestato Tribunale di pronunciare la separazione personale tra l'esponente e la Sig.ra ....., parti entrambe come sopra generalizzate, assistite e rappresentate;

2. con ordinanza in data .... codesto ill.mo sig. giudice istruttore all'esito della comparizione personale delle parti ha pronunciato, su istanza della convenuta, i seguenti provvedimenti provvisori: ....;

3. il procedimento prosegue in istruttoria e se ne prevede la protrazione nel tempo poiché si attendono le deposizioni testimoniali di persone al momento indisponibili e si attendono altresì certificazioni catastali ed altri documenti;

4. nel frattempo si sono verificate le seguenti circostanze di fatto che mutano i presupposti sui quali erano fondati i detti provvedimenti temporanei e urgenti: ....;

5. le circostanze riferite con il ricorso per la revoca costituiscono fatti sopravvenuti 2 rispetto alla pronuncia dei ricordati provvedimenti provvisori, in ordine ai quali è inoltre caduta ogni ragione di urgenza;

6. osservato infatti che .....

TANTO PREMESSO

CHIEDE

– La revoca dei provvedimenti urgenti pronunciati con ordinanza in data .... dal giudice istruttore Dott. .... del tribunale di .... con i quali era stato disposto che .....

– In subordine, che i provvedimenti di cui sopra siano modificati nel senso che .....

Con vittoria di spese e competenze

Con osservanza.

Luogo e data ....

Firma Avv. ....

Si allegano i seguenti documenti:

1) ....;

2) .....

[1] [1]Tutti gli atti del processo devono essere redatti in forma chiara e sintetica (art. 121 c.p.c.; 46 disp. att. c.p.c.; d.m. 7 agosto 2023, n. 110) e devono essere depositati esclusivamente con modalità telematiche (artt. 87 e 196-quater disp. att. c.p.c.).

[2] [2]La sopravvenienza di fatti nuovi, come pure di nuovi accertamenti istruttori, consente la richiesta di revoca o modifica senza necessità di impugnare i provvedimenti con il più formale reclamo.

Commento

Nella disciplina del codice precedente alla riforma introdotta con il d.lgs. n. 149/2022, i provvedimenti temporanei e urgenti in prima udienza di comparizione dei coniugi erano appannaggio del presidente del tribunale, cui spettava la competenza a pronunciarli ove non fosse riuscito il tentativo di conciliazione. I provvedimenti così assunti erano revocabili e modificabili dal giudice istruttore nel corso successivo del procedimento, senza necessità di presupposti o requisiti specifici, essendo i detti provvedimenti del tutto provvisori (art. 708 c.p.c.).

Il d.lgs. n. 149/2022, sopra citato, ha ampiamente modificato la disciplina processuale per le controversie in materia di stato delle persone, di minori e di famiglia. Le forme del processo sono, per i procedimenti instaurati dopo il 28 febbraio 2023, disciplinate dagli artt. 473-bis e ss. c.p.c. Per detti procedimenti la fase di udienza presidenziale è stata soppressa. Il presidente, se non assegna la causa a se stesso, designa un giudice in funzione di giudice relatore, o di giudice istruttore se la controversia richiede istruttoria; e gli eventuali provvedimenti temporanei e urgenti sono pronunciati dal giudice designato. I provvedimenti così adottati possono essere revocati o modificati dallo stesso giudice designato o dal collegio in presenza di fatti sopravvenuti o di nuovi accertamenti istruttori. 

Per quanto riguarda la pronuncia dei provvedimenti provvisori, l'art. 473-bis.22 dispone (riprendendo la normativa precedente) che se la conciliazione non riesce il giudice, sentite le parti e i rispettivi difensori e assunte ove occorra sommarie informazioni, dà con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che ritiene opportuni nell'interesse delle parti, nei limiti delle domande da esse proposte, e dei figli. Come già prevedeva l'art. 189 disp. att. c.p.c., l'ordinanza costituisce titolo esecutivo e titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale e conserva la sua efficacia anche dopo l'estinzione del processo, finché non sia sostituita con altro provvedimento. L'art. 473-bis.23 aggiunge una importante innovazione limitatrice: i provvedimenti temporanei e urgenti possono essere modificati o revocati dal collegio o dal giudice delegato in presenza di fatti sopravvenuti o di nuovi accertamenti istruttori.

Oltre a poter essere revocati o modificati i detti provvedimenti possono essere impugnati con reclamo alla Corte d'appello (art. 473-bis.24 c.p.c.). Avverso la decisione sul reclamo è ammesso il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Costituzione. Così dispone l'ultimo comma dell'art. 473-bis.24, in recepimento di una giurisprudenza che aveva già ravvisato nel decreto della Corte di appello un provvedimento di carattere decisorio e definitivo, volto a statuire su contrapposte pretese di diritto soggettivo con un'efficacia assimilabile al giudicato (Cass. S.U. n. 30903/2022). 

Il testo dell'art. 473-bis.24 è stato riformulato dal provvedimento di correzione della riforma di cui al d.lgs. 149/2022; è tuttavia rimasta la disposizione che attribuisce alla corte d'appello la competenza a conoscere del reclamo.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.

Sommario