Ricorso per la modifica dei provvedimenti provvisori nel procedimento di separazione giudiziale (art. 473-bis.23 c.p.c.)InquadramentoNei procedimenti contenziosi di separazione (come in quelli di divorzio), una volta tentata dal giudice la conciliazione delle parti, sono pronunciati con ordinanza gli eventuali provvedimenti temporanei e urgenti ritenuti opportuni nell'interesse delle parti – nei limiti delle domande da esse proposte – e nell'interesse dei figli. Così dispone l'art. 473-bis.22 c.p.c.; il successivo art. 473-bis.23 dispone che i detti provvedimenti possono essere modificati o revocati dal collegio o dal giudice delegato in presenza di fatti sopravvenuti o di nuovi accertamenti istruttori. FormulaTRIBUNALE CIVILE DI .... RICORSO PER REVOCA O MODIFICA DI PROVVEDIMENTI 1 ALL.ILL.MO SIG. GIUDICE ISTRUTTORE DOTT. .... In nome e per conto di ...., come in atti generalizzato, assistito e difeso dal sottoscritto Avv. ...., PREMESSO CHE 1. con ricorso depositato il ...., l'esponente Sig. .... ha chiesto all'intestato Tribunale di pronunciare la separazione personale tra l'esponente e la Sig.ra ....., parti entrambe come sopra generalizzate, assistite e rappresentate; 2. con ordinanza in data .... codesto ill.mo sig. giudice istruttore all'esito della comparizione personale delle parti ha pronunciato, su istanza della convenuta, i seguenti provvedimenti provvisori: ....; 3. il procedimento prosegue in istruttoria e se ne prevede la protrazione nel tempo poiché si attendono le deposizioni testimoniali di persone al momento indisponibili e si attendono altresì certificazioni catastali ed altri documenti; 4. nel frattempo si sono verificate le seguenti circostanze di fatto che mutano i presupposti sui quali erano fondati i detti provvedimenti temporanei e urgenti: ....; 5. le circostanze riferite con il ricorso per la revoca costituiscono fatti sopravvenuti 2 rispetto alla pronuncia dei ricordati provvedimenti provvisori, in ordine ai quali è inoltre caduta ogni ragione di urgenza; 6. osservato infatti che ..... TANTO PREMESSO CHIEDE – La revoca dei provvedimenti urgenti pronunciati con ordinanza in data .... dal giudice istruttore Dott. .... del tribunale di .... con i quali era stato disposto che ..... – In subordine, che i provvedimenti di cui sopra siano modificati nel senso che ..... Con vittoria di spese e competenze Con osservanza. Luogo e data .... Firma Avv. .... Si allegano i seguenti documenti: 1) ....; 2) ..... [1] [1]Tutti gli atti del processo devono essere redatti in forma chiara e sintetica (art. 121 c.p.c.; 46 disp. att. c.p.c.; d.m. 7 agosto 2023, n. 110) e devono essere depositati esclusivamente con modalità telematiche (artt. 87 e 196-quater disp. att. c.p.c.). [2] [2]La sopravvenienza di fatti nuovi, come pure di nuovi accertamenti istruttori, consente la richiesta di revoca o modifica senza necessità di impugnare i provvedimenti con il più formale reclamo. CommentoNella disciplina del codice precedente alla riforma introdotta con il d.lgs. n. 149/2022, i provvedimenti temporanei e urgenti in prima udienza di comparizione dei coniugi erano appannaggio del presidente del tribunale, cui spettava la competenza a pronunciarli ove non fosse riuscito il tentativo di conciliazione. I provvedimenti così assunti erano revocabili e modificabili dal giudice istruttore nel corso successivo del procedimento, senza necessità di presupposti o requisiti specifici, essendo i detti provvedimenti del tutto provvisori (art. 708 c.p.c.). Il d.lgs. n. 149/2022, sopra citato, ha ampiamente modificato la disciplina processuale per le controversie in materia di stato delle persone, di minori e di famiglia. Le forme del processo sono, per i procedimenti instaurati dopo il 28 febbraio 2023, disciplinate dagli artt. 473-bis e ss. c.p.c. Per detti procedimenti la fase di udienza presidenziale è stata soppressa. Il presidente, se non assegna la causa a se stesso, designa un giudice in funzione di giudice relatore, o di giudice istruttore se la controversia richiede istruttoria; e gli eventuali provvedimenti temporanei e urgenti sono pronunciati dal giudice designato. I provvedimenti così adottati possono essere revocati o modificati dallo stesso giudice designato o dal collegio in presenza di fatti sopravvenuti o di nuovi accertamenti istruttori. Per quanto riguarda la pronuncia dei provvedimenti provvisori, l'art. 473-bis.22 dispone (riprendendo la normativa precedente) che se la conciliazione non riesce il giudice, sentite le parti e i rispettivi difensori e assunte ove occorra sommarie informazioni, dà con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che ritiene opportuni nell'interesse delle parti, nei limiti delle domande da esse proposte, e dei figli. Come già prevedeva l'art. 189 disp. att. c.p.c., l'ordinanza costituisce titolo esecutivo e titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale e conserva la sua efficacia anche dopo l'estinzione del processo, finché non sia sostituita con altro provvedimento. L'art. 473-bis.23 aggiunge una importante innovazione limitatrice: i provvedimenti temporanei e urgenti possono essere modificati o revocati dal collegio o dal giudice delegato in presenza di fatti sopravvenuti o di nuovi accertamenti istruttori. Oltre a poter essere revocati o modificati i detti provvedimenti possono essere impugnati con reclamo alla Corte d'appello (art. 473-bis.24 c.p.c.). Avverso la decisione sul reclamo è ammesso il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Costituzione. Così dispone l'ultimo comma dell'art. 473-bis.24, in recepimento di una giurisprudenza che aveva già ravvisato nel decreto della Corte di appello un provvedimento di carattere decisorio e definitivo, volto a statuire su contrapposte pretese di diritto soggettivo con un'efficacia assimilabile al giudicato (Cass. S.U. n. 30903/2022). Il testo dell'art. 473-bis.24 è stato riformulato dal provvedimento di correzione della riforma di cui al d.lgs. 149/2022; è tuttavia rimasta la disposizione che attribuisce alla corte d'appello la competenza a conoscere del reclamo. |