Memoria difensiva nel procedimento per la modifica dei provvedimenti provvisori nel procedimento di divorzio contenzioso (art. 473-bis.23 c.p.c.)

Francesco Maria Bartolini

Inquadramento

Nel procedimento di divorzio contenzioso i provvedimenti temporanei e urgenti pronunciati dal giudice sono meramente provvisori e possono essere modificati nel corso del procedimento dal collegio o dal giudice delegato in presenza di fatti sopravvenuti o di nuovi accertamenti istruttori. In proposito la materia è stata ampiamente rivista dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 di riforma del processo civile. La nuova normativa si applica ai procedimenti in materia di stato delle persone, di famiglia e di minori instaurati dopo il 28 febbraio 2023. La formula che si propone ipotizza che per la modifica dei provvedimenti sia presentata una domanda specifica nel procedimento di divorzio in corso (fattispecie cui si riferisce l'art. 473-bis.23 e diversa da quella menzionata nell'art. 473-bis.47).

Formula

TRIBUNALE CIVILE DI ....

MEMORIA DIFENSIVA

ai sensi dell’art 473-bis.23 c.p.c.

In favore di ...., come in atti generalizzato/a rappresentato/a e difeso/a dall'Avv. ....,

 

- ricorrente -

CONTRO

 come in atti generalizzato/a, rappresentato/a e difeso/a dall'Avv. ....,

- convenuto -

PREMESSO CHE

1. con ricorso depositato il ...., .... (cognome e nome) ha chiesto all'intestato Tribunale di pronunciare la separazione personale dall'esponente coniuge Sig.ra ...., con la quale aveva contratto matrimonio con rito civile in data ....;

2. con ordinanza in data .... il sig. giudice istruttore, Dott. .... all'esito della comparizione delle parti ha pronunciato, su istanza dell'esponente convenuta, il seguente provvedimento provvisorio e urgente:

“Visto l'art. 1, comma 48, della l. n. 76/2016, dispone che .... (cognome e nome) versi a .... (cognome e nome), a titolo di contributo al mantenimento Euro .... entro i primi 5 giorni del mese .... ”:

3. la controparte .... (cognome e nome) ha chiesto la revoca/modifica dell'ordinanza sopra citata chiedendo, in principalità, la revoca dell'assegno, atteso che ....;

RILEVATO CHE

1) diversamente da quanto rappresentato dal ricorrente .... non rispondono a realtà le circostanze poste a fondamento dell'istanza di revoca o di modifica, atteso che ....;

2) per contro, la situazione economica dell'esponente, diversamente da quanto rappresentato dal ricorrente, risulta essere la seguente ....;

3) ricorrevano dunque tutti i presupposti di urgenza per disporre l'obbligo di versamento di un assegno economico ancor prima dell'effettuazione di un completo accertamento della realtà dei fatti;

4) in ogni caso nessun fatto nuovo è sopravvenuto a determinare una situazione totalmente mutata: .... 1

5) non sussistono pertanto i presupposti di cui all'art. 473-bis.23 c.p.c. per far luogo alla revoca o alla modifica dell'ordinanza in oggetto.

Per le dette ragioni l'esponente convenuto

CHIEDE

In via principale il rigetto dell'istanza di revoca formulata da .... il ....

In non creduto subordine, disporre la sola modifica in corrispondenza a quanto esposto in fatto;

In via istruttoria si deducono le seguenti prove orali, sui capitoli indicati e con i testi per ciascun capitolo nominati:

.....

Con vittoria di spese e competenze

Con osservanza.

Luogo e data ....

Firma Avv. ....

Si allegano i seguenti documenti:

1) ....;

2) .....

[1] Modifica e revoca sono consentiti soltanto in presenza di fatti sopravvenuti o di nuovi accertamenti istruttori.

Commento

Il d.lgs. n. 149/2022, sopra citato, ha ampiamente modificato la disciplina processuale per le controversie in materia di stato delle persone, di minori, di famiglia e di unione civile. Le forme del processo sono, per i procedimenti instaurati dopo il 28 febbraio 2023, comuni e unitarie, disciplinate dagli artt. 473-bis e ss. c.p.c.

Per quanto riguarda la pronuncia dei provvedimenti provvisori, l'art. 473-bis.22 dispone (riprendendo la normativa precedente) che se la conciliazione non riesce il giudice, sentite le parti e i rispettivi difensori e assunte ove occorra sommarie informazioni, dà con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che ritiene opportuni nell'interesse delle parti, nei limiti delle domande da esse proposte, e nell’interesse dei figli. Come già prevedeva l'art. 189 disp. att. c.p.c., l'ordinanza costituisce titolo esecutivo e titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale e conserva la sua efficacia anche dopo l'estinzione del processo, finché non sia sostituita con altro provvedimento. L'art. 473-bis.23 aggiunge che i provvedimenti temporanei e urgenti possono essere modificati o revocati dal collegio o dal giudice delegato in presenza di fatti sopravvenuti o di nuovi accertamenti istruttori.

Oltre a poter essere revocati o modificati i detti provvedimenti possono essere impugnati con reclamo alla Corte d'appello (art. 473-bis.24 c.p.c.). Avverso la decisione sul reclamo è ammesso il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Costituzione. La norma recepisce l'orientamento giurisprudenziale che aveva ravvisato nel decreto della corte d'appello un provvedimento di carattere decisorio e definitivo, rivolto a statuire su contrapposte pretese di diritto soggettivo e avente un'efficacia assimilabile a quella del giudicato (Cass. S.U., n. 30903/2022).

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