Ricorso per la modifica dei provvedimenti provvisori nel procedimento di scioglimento dell'unione civile (art. 473-bis.23)InquadramentoL'art. 473-bis.47 c.p.c. dispone che si applicano anche alle unioni civili le disposizioni dettate a proposito delle procedure di loro scioglimento. Sono comprese nelle disposizioni applicabili nel procedimento di scioglimento dell'unione civile anche quelle che riguardano la modificabilità dei provvedimenti assunti in via provvisoria e urgente nella fase introduttiva del processo, in sede di comparizione dei coniugi. Nel corso successivo del procedimento i detti provvedimenti possono essere modificati o revocati dal Giudice istruttore o dal collegio, previa istanza di parte. La normativa dettata per la separazione personale e per il divorzio prima della riforma di cui al d.lgs. 149/2022non subordinava l'istanza di modifica alla sussistenza di presupposti o condizioni specifiche ma la giurisprudenza aveva affermato la necessità che la richiesta trovasse giustificazione nella sopravvenienza di fatti nuovi. Diversamente, si era affermato, il Giudice istruttore svolgerebbe le funzioni di Giudice del reclamo (in merito si vedano, per la giurisprudenza di merito, Trib. Milano 9 luglio 2015, e Trib. Modena 3 febbraio 2016, e, per quella di legittimità, Cass. I, n. 13514/2013; Cass. I, n. 10720/2013; Cass. I, n. 11913/2009; Cass. VI-I, n. 14734/2016). L'art. 473-bis.23 richiede attualmente che ricorrano fatti sopravvenuti o siano stati compiuti nuovi accertamenti istruttori. FormulaTRIBUNALE CIVILE DI ... RICORSO PER REVOCA O MODIFICA DI PROVVEDIMENTI 1 All'ill.mo Sig. Giudice istruttore dott. ... In nome e per conto di ..., come in atti generalizzato, assistito e difeso dal sottoscritto Avv. ..., nel giudizio di scioglimento dell’unione civile promosso nei confronti del Sig. …., costituitosi come in atti PREMESSO CHE 1. con ricorso depositato il ..., il Sig. ... ha chiesto all'intestato Tribunale di pronunciare lo scioglimento dell'unione civile tra l'esponente e il Sig. ..., parti entrambe come sopra generalizzate, assistite e rappresentate; 2. con ordinanza in data ... codesto ill.mo Sig. Giudice istruttore all'esito della comparizione personale delle parti ha pronunciato su istanza del convenuto i seguenti provvedimenti provvisori: ...; 3. il procedimento prosegue in istruttoria e se ne prevede la protrazione nel tempo poiché si attendono le deposizioni testimoniali di persone al momento indisponibili e si attendono altresì certificazioni catastali ed altri documenti; 4. nel frattempo si sono verificate le seguenti circostanze di fatto che mutano i presupposti sui quali erano fondati i detti provvedimenti temporanei e urgenti: ...; 5. poiché le circostanze riferite con il ricorso per la revoca costituiscono fatti sopravvenuti 2 rispetto alla pronuncia dei ricordati provvedimenti provvisori, in ordine ai quali è caduta ogni ragione di urgenza; 6. osservato infatti che .... Tanto premesso CHIEDE - La revoca dei provvedimenti urgenti pronunciati con ordinanza in data ... dal Giudice istruttore dott. ... del Tribunale di ... con i quali era stato disposto che .... - In subordine, che i provvedimenti di cui sopra siano modificati nel senso che .... Con vittoria di spese e competenze. Con osservanza Luogo e data ... Firma Avv. ... Si allegano i seguenti documenti: 1) ...; 2) .... [1] 1. Tutti gli atti del processo devono essere redatti in forma telematica (art. 121 c.p.c.) e devono essere depositati esclusivamente con modalità telematiche (artt. 87 e 196-quater disp. att. c.p.c.). [2] 2. La sopravvenienza di fatti nuovi, come pure di nuovi accertamenti istruttori, consente la richiesta di revoca o modifica senza necessità di impugnare i provvedimenti con il più formale reclamo. CommentoIl rinvio effettuato dalla l. n. 76/2016 alle norme dettate a proposito della separazione coniugale e del divorzio ha reso trasferibili alle controversie in tema di scioglimento dell'unione civile i principi che con riferimento alle materie richiamate la dottrina e la giurisprudenza avevano acquisito. Il d.lgs. n. 149/2022, di riforma del processo civile, sopra citato, ha ampiamente modificato la disciplina processuale per le controversie in materia di stato delle persone, di minori, di famiglia e di unione civile. Le forme del processo sono, per i procedimenti instaurati dopo il 28 febbraio 2023, comuni e unitarie, disciplinate dagli artt. 473-bis e ss. c.p.c. Per quanto riguarda la pronuncia dei provvedimenti provvisori, l'art. 473-bis.22 dispone (riprendendo la normativa precedente) che se la conciliazione non riesce il Giudice, sentite le parti e i rispettivi difensori e assunte ove occorra sommarie informazioni, dà con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che ritiene opportuni nell'interesse delle parti, nei limiti delle domande, e dei figli. Come già prevedeva l'art. 189 disp. att. c.p.c., l'ordinanza costituisce titolo esecutivo e titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale e conserva la sua efficacia anche dopo l'estinzione del processo, finché non sia sostituita con altro provvedimento. L'art. 473-bis.23 aggiunge che i provvedimenti temporanei e urgenti possono essere modificati o revocati dal collegio o dal Giudice delegato in presenza di fatti sopravvenuti o di nuovi accertamenti istruttori. Oltre a poter essere revocati o modificati i detti provvedimenti possono essere impugnati con reclamo alla Corte d'Appello (art. 473-bis.24 c.p.c.). Avverso la decisione sul reclamo è ammesso il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. |