Memoria difensiva nel procedimento per la modifica dei provvedimenti provvisori pronunciati nel giudizio di scioglimento dell'unione civile (art. 473-bis.23 c.p.c.)

Francesco Maria Bartolini

Inquadramento

Il comma 8 dell'art. 4, l. n. 898/1970, consente al presidente del tribunale di disporre, in esito all'udienza di comparizione delle parti per il tentativo di loro conciliazione, di pronunciare con ordinanza provvedimenti temporanei e urgenti ritenuti opportuni nell'interesse dei coniugi e dei figli. I detti provvedimenti possono essere revocati o modificati nel corso del procedimento, d'ufficio o previa istanza delle parti. Questa normativa rimane in vigore per i procedimenti pendenti al 28 febbraio 2023, data di entrata in vigore del d.lgs. n. 149/2022, di riforma del processo civile. Ai procedimenti instaurati dopo tale momento si applicano le disposizioni del rito unificato per le controversie in materia di stato delle persone, di famiglia e di minori dettate dagli artt. 473-bis e ss. c.p.c. I provvedimenti temporanei e urgenti sono attualmente pronunciati dal giudice relatore ai sensi dell'art. 473-bis.22 c.p.c. Sia la normativa precedente che quella subentrata presuppongono che la modifica e la revoca siano domandate nel corso del procedimento pendente e al giudice che procede; attualmente però modifica e revoca sono subordinate alla presenza di fatti sopravvenuti o di nuovi accertamenti istruttori e i provvedimenti emessi sono reclamabili alla corte d'appello. Un giudizio per la modifica o la revoca autonomo da quello pendente è previsto relativamente ai provvedimenti pronunciati in esito alla causa di (separazione, divorzio o) scioglimento dell'unione civile (art. 473-bis. 47 c.p.c.

Formula

TRIBUNALE CIVILE DI ...

MEMORIA

In favore di ... (cognome e nome ..., in atti generalizzato, rappresentato e difeso dall'Avv. ..., C.F. ..., resistente

-

Nel procedimento n. Ruolo gen. .... pendente tra ... (cognome e nome), in atti generalizzato, rappresentato e difeso dall'Avv. ..., ricorrente

 

PREMESSO CHE

1. con ricorso depositato il ..., ... (cognome e nome) ha chiesto all'intestato Tribunale di pronunciare lo scioglimento dell'unione civile tra ... e ... (registrata a ... il ... al numero ... );

2. con ordinanza in data ... il Sig. Giudice istruttore, dott. ... all'esito della comparizione delle parti ha pronunciato, per quel che rileva in questa sede, i seguenti provvedimenti provvisori in favore di parte resistente:

Visto l'art. 473-bis.22 c.p.c., dispone che ... (cognome e nome) versi a ... (cognome e nome), a titolo di contributo al mantenimento Euro ... entro i primi 5 giorni del mese ... :

3. che ...  il ricorrente Sig. …. ha chiesto la revoca/modifica dell'ordinanza sopra citata chiedendo, in principalità, la revoca dell'assegno atteso che asseritamente sarebbe avvenuto...;

RILEVATO CHE

1) diversamente da quanto rappresentato da ... (cognome e nome) non sono mutate le circostanze poste a fondamento dell'ordinanza provvisoria  ... 1 e che, pertanto, ... non sussistono i presupposti né per la modifica né, tanto meno, per la revoca;

2) in particolare, la situazione economica dell'esponente non è migliorata, diversamente da quanto rappresentato dal ricorrente, atteso che ...

CHIEDE

il rigetto dell'istanza formulata da ... il ....

In via istruttoria si chiede:

....

Con vittoria di spese e competenze.

Con osservanza.

Luogo e data ...

Firma Avv. ...

Si allegano i seguenti documenti relativi all'indicata situazione reddituale:

1) ...;

2) ....

[1] 1. Ove non vengano allegate nuove circostanze, il rimedio previsto è il reclamo ·       alla corte d’appello.

Commento

Il d.lgs. n. 149/2022, sopra citato, ha ampiamente modificato la disciplina processuale per le controversie in materia di stato delle persone, di minori, di famiglia e di unione civile. Le forme del processo sono, per i procedimenti instaurati dopo il 28 febbraio 2023, comuni e unitarie, disciplinate dagli artt. 473-bis e ss. c.p.c.

Per quanto riguarda la pronuncia dei provvedimenti provvisori, l'art. 473-bis.22 dispone (riprendendo la normativa precedente) che se la conciliazione non riesce il Giudice, sentite le parti e i rispettivi difensori e assunte ove occorra sommarie informazioni, dà con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che ritiene opportuni nell'interesse delle parti, nei limiti delle domande da esse proposte, e dei figli. Come già prevedeva l'art. 189 disp. att. c.p.c., l'ordinanza costituisce titolo esecutivo e titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale e conserva la sua efficacia anche dopo l'estinzione del processo, finché non sia sostituita con altro provvedimento. L'art. 473-bis.23 aggiunge che i provvedimenti temporanei e urgenti possono essere modificati o revocati dal collegio o dal Giudice delegato in presenza di fatti sopravvenuti o di nuovi accertamenti istruttori.

Oltre a poter essere revocati o modificati i detti provvedimenti possono essere impugnati con reclamo alla Corte d'Appello (art. 473-bis.24 c.p.c.). Avverso la decisione sul reclamo è ammesso il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.

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