Osservatorio antimafia: presupposti per l'attivazione del controllo giudiziario volontario
27 Novembre 2023
La Corte di Cassazione ha chiarito che la normativa in materia di prevenzione contempla un articolato catalogo di misure attraverso il quale graduare l'intervento istituzionale sulle imprese interessate da fenomeni di infiltrazione mafiosa. L'ordinamento appronta gli strumenti del sequestro e della confisca sia per le aziende mafiose nelle quali vengono investiti i profitti dei reati commessi dalla consorteria, sia per le imprese colluse che intrattengono con essa uno stabile rapporto di cointeressenza, grazie al quale gli attori della relazione sinallagmatica ottengono reciproci vantaggi e benefici. Per converso, le misure dell'amministrazione giudiziaria e del controllo giudiziario riguardano quelle realtà economiche che, seppure infiltrate da organizzazioni mafiose, risultano esposte a un contagio di minore gravità o pervasività. In tal contesto si colloca la misura del c.d. controllo volontario ex art. 34-bis, comma 6, d.lgs. n. 159/2011, il cui presupposto è comune al controllo giudiziario previsto dal comma 1 della medesima disposizione e risiede nell'accertamento della natura “occasionale” della infiltrazione mafiosa e nella prognosi favorevole in ordine al possibile riallineamento con il contesto economico sano. La verifica concernente la prognosi della concreta possibilità dell'impresa di riallinearsi con il contesto economico sano, affrancandosi dal condizionamento delle infiltrazioni mafiose, non deve essere finalizzata ad acquisire un dato statico, consistente nella cristallizzazione della realtà preesistente, ma deve essere funzionale a un giudizio prognostico circa l'emendabilità della situazione rilevata, mediante gli strumenti di controllo in parola. A tal proposito, il ricorrente aveva prospettato il mero mutamento dei formali amministratori, quindi la sostituzione dei due soggetti coinvolti nell'interdittiva; avvicendamento che, nel caso di specie, è stato ritenuto insufficiente. La decisione oggetto di ricorso è stata ritenuta giustificata da una motivazione che non può dirsi né mancante né apparente, il che impedisce qualunque possibilità di sindacato in sede di legittimità. |