Ricorso per sequestro ex art. 473-bis.36 c.p.c. prima del procedimentoInquadramentoAi sensi dell'art. 473-bis.36, comma 3, c.p.c., il creditore cui spetta la corresponsione periodica del contributo, per assicurare che siano soddisfatte o conservate le sue ragioni in ordine all'adempimento, può chiedere al Giudice di autorizzare il sequestro dei beni mobili, immobili o crediti del debitore. Tale sequestro, essendo a nostro parere annoverabile tra le misure cautelari, dovrebbe poter essere richiesto anche ante litem, in forza delle regole generali dettate dagli artt. 669-bis e ss. c.p.c. FormulaTRIBUNALE DI .... [1] RICORSO PER SEQUESTRO CONSERVATIVO ANTE CAUSAM [2] La Sig.ra ...., rappresentata e difesa come in atti; NEI CONFRONTI DI Il Sig. ...., rappresentato e difeso come in atti; ESPONE CHE – è coniugata con il Sig. ...., e dal matrimonio, contratto in data ...., sono nati due figli minori, rispettivamente nelle date del ....; – il Sig. .... nelle scorse settimane si è improvvisamente allontanato dalla casa familiare e si è reso irreperibile; – la sottoscritta è disoccupata e la famiglia ha sempre vissuto solo in forza dello stipendio e delle altre risorse economiche e patrimoniali del resistente; – sussiste dunque il fumus boni juris, nell'instaurando giudizio di separazione coniugale, che un contributo economico, almeno in favore dei figli minori sarà posto a carico del resistente; – le condotte del Sig. .... che si è reso improvvisamente irreperibile e, peraltro, nei mesi scorsi ha fatto continui prelevamenti dal conto corrente cointestato (doc. 1) così azzerando i risparmi familiari fanno temere che, anche prima della pronuncia dei provvedimenti provvisori all'udienza di comparizione dell'istaurando giudizio di separazione coniugale, lo stesso disperda la propria garanzia patrimoniale; – si richiede l'emanazione di un sequestro di tutti i beni dell'obbligato sino alla concorrenza della somma di Euro ...., pari al prevedibile contributo economico complessivo che sarà determinato per un triennio; P.T.M. Si richiede all'Ill.mo Tribunale adito [3], inaudita altera parte[4], e, in subordine, previa comparizione delle parti, di disporre il sequestro di tutti i beni del Sig. .... sino alla concorrenza della somma di Euro ..... Luogo e data .... Firma Avv. .... PROCURA Delego a rappresentarmi e difendermi, per la redazione del presente ricorso e degli altri atti del procedimento, l'Avv. ...., eleggendo domicilio nello studio dello stesso in ...., via .... e conferendo al medesimo ogni più ampia facoltà di legge. Per autentica della sottoscrizione .... Firma Avv. .... [1]Il ricorso per sequestro cautelare ante causam andrà proposto al Tribunale competente per la causa di merito, ossia, se trattasi di giudizio involgente le condizioni di affidamento dei figli minori della coppia (coniugata o meno), quello del luogo di residenza degli stessi o, in mancanza di figli, quello dell'ultima residenza comune dei coniugi nel giudizio di separazione ovvero del coniuge convenuto in quello di divorzio. [2]Riteniamo che il ricorso cautelare ante causam debba essere equiparato, ai fini dell'operatività delle disposizioni del d.m. 7 agosto 2023, n. 110 “Regolamento per la definizione dei criteri di redazione, dei limiti e degli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo, ai sensi dell'articolo 46 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile”, volto ad assicurare la chiarezza e la sinteticità degli atti processuali, in conformità a quanto prescritto dall'articolo 121 del codice di procedura civile, al ricorso introduttivo di un giudizio. Dunque in vorza dell'art. 2 del decreto deve essere redatto con la seguente articolazione: a) intestazione, contenente l'indicazione dell'ufficio giudiziario davanti al quale la domanda è proposta e della tipologia di atto; b) parti, comprensive di tutte le indicazioni richieste dalla legge; c) parole chiave, nel numero massimo di venti, che individuano l'oggetto del giudizio; d) nelle impugnazioni, estremi del provvedimento impugnato con l'indicazione dell'autorita giudiziaria che lo ha emesso, la data della pubblicazione e dell'eventuale notifica; e) esposizione distinta e specifica, in parti dell'atto separate e rubricate, dei fatti e dei motivi in diritto, nonché, quanto alle impugnazioni, individuazione dei capi della decisione impugnati ed esposizione dei motivi; f) nella parte in fatto, puntuale riferimento ai documenti offerti in comunicazione, indicati in ordine numerico progressivo e denominati in modo corrispondente al loro contenuto, preferibilmente consultabili con apposito collegamento ipertestuale; g) con riguardo ai motivi di diritto, esposizione delle eventuali questioni pregiudiziali e preliminari e di quelle di merito, con indicazione delle norme di legge e dei precedenti giurisprudenziali che si assumono rilevanti; h) conclusioni, con indicazione distinta di ciascuna questione pregiudiziale, preliminare e di merito e delle eventuali subordinate; i) indicazione specifica dei mezzi di prova e indice dei documenti prodotti, con la stessa numerazione e denominazione contenute nel corpo dell'atto, preferibilmente consultabili con collegamento ipertestuale; l) valore della controversia; m) richiesta di distrazione delle spese; n) indicazione del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. L'art. 3 lett. a) precisa che il ricorso deve avere un'estensione massima di 80.000 caratteri, salvi gli elementi esclusi dall'art. 4, ferma restando (ex art. 5) la possibilità di superare detti limiti se la controversia presenta questioni di particolare complessità, anche in ragione della tipologia, del valore, del numero delle parti o della natura degli interessi coinvolti, ipotesi nella quale il difensore espone sinteticamente nell'atto le ragioni per le quali si è reso necessario il superamento dei limiti. Il richiamato Regolamento non trova applicazione nelle controversie di valore superiore a 500.000 euro. [3]La misura sarà adottata, secondo le regole generali, dal giudice monocratico designato. [4]Poiché ai sensi dell'art. 669-sexies, comma 2, c.p.c., la concessione con decreto inaudita altera parte di un provvedimento cautelare ha natura eccezionale sarà opportuno indicare, a tal fine, ulteriori e puntuali ragioni che rendono il periculum in mora particolarmente intenso. CommentoIl creditore al quale spetta la corresponsione periodica del contributo, per assicurare che siano soddisfatte o conservate le sue ragioni in ordine all'adempimento, può chiedere al Tribunale dinanzi al quale sarà instaurato il giudizio di separazione o divorzio ovvero di regolamentazione delle condizioni di affidamento della prole di autorizzare il sequestro di beni del probabile debitore. Come già per il sequestro sinora disciplinato nella materia della separazione dall'art. 156 c.c., in quella del divorzio dall'art. 8, comma 7, l. n. 898/1970, e per i provvedimenti economici a tutela della prole ex art. 3, comma 2, l. n. 219/2012, si tratta – pur nelle variegate ricostruzioni che sono state compiute in dottrina come in giurisprudenza sulla questione – di un provvedimento di natura cautelare, sebbene caratterizzato senz'altro dalla peculiarità, rispetto al sequestro conservativo regolato dall'art. 670 c.p.c., di essere emanato quando il diritto al contributo economico è stato già oggetto di accertamento (anche, in ipotesi, sommario come nel caso dei provvedimenti temporanei ed urgenti) da parte dell'autorità giudiziaria. La domanda di autorizzazione del sequestro può essere formulata sia unitamente a quella di concessione del contributo economico, che dopo l'emissione del provvedimento quando emergano condotte del debitore tali da far ritenere che potrebbe presto sottrarsi all'adempimento (ad esempio, ove l'obbligato ponga in essere atti dispositivi del proprio patrimonio di natura “sospetta” e “improvvisa”). Ciò rende a nostro parere operanti le previsioni del procedimento cautelare uniforme, comprese quelle che attengono alla possibilità di ottenere un provvedimento cautelare ante litem. |