Ricorso per sequestro nel corso del giudizio di divorzio

Rosaria Giordano

Inquadramento

Anche nel corso del giudizio di divorzio ai sensi dell'art. 473-bis.36, comma 3, c.p.c., il creditore cui spetta la corresponsione periodica del contributo, per assicurare che siano soddisfatte o conservate le sue ragioni in ordine all'adempimento, può chiedere al Giudice di autorizzare il sequestro dei beni mobili, immobili o crediti del debitore.

Formula

ILL.MO GIUDICE ISTRUTTORE [1] NEL PROCEDIMENTO DI DIVORZIO GIUDIZIALE R.G. ....

RICORSO [2] PER SEQUESTRO

La Sig.ra ...., rappresentata e difesa come in atti;

NEI CONFRONTI DI

Il Sig. ...., rappresentato e difeso come in atti;

ESPONE CHE

– nel corso del presente giudizio tra l'istante e il Sig. ...., veniva posto a carico del Sig. ...., il mantenimento della prole prevedendo la corresponsione della somma mensile di Euro ....;

– considerato che il Sig. .... non ha mai adempiuto, negli anni trascorsi, agli obblighi posti a proprio carico in sede di separazione e che lo stesso ha celato costantemente i propri beni;

– atteso che mediante visura catastale è stato accertato il recente acquisto di un box, individuato in Catasto al n. ...., ...., da parte del Sig. .... e che è fondato il timore che lo stesso, unico bene intestato al predetto, venga presto alienato per sottrarlo alla garanzia di adempimento degli obblighi nei confronti dei figli [3];

– stante il grave pregiudizio che il probabile inadempimento del Sig. .... potrebbe arrecare alla prole, si richiede l'emanazione di un sequestro avente ad oggetto il predetto box;

P.T.M.

Si richiede all'Ill.mo Giudice istruttore adito, inaudita altera parte, ed in subordine, previa comparizione delle parti, di disporre il sequestro del box sopra individuato di proprietà del Sig. ....

Luogo e data ....

Firma Avv. ....

[1]Trattandosi di ricorso in corso di causa, va proposto al giudice istruttore del procedimento di divorzio.

[2]Quanto all'estensione di tale atto sembra dover trovare applicazione l'art. 3, comma 1, lett. b), del d.m. 7 agosto 2023, n. 110 “Regolamento per la definizione dei criteri di redazione, dei limiti e degli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo, ai sensi dell'articolo 46 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile”, essendo un ricorso in corso di causa e dunque non equiparabile agli atti introduttivi o di impugnazione, bensì alle memorie, alle repliche e in genere a tutti gli altri atti del giudizio e dunque lo stesso deve essere contenuto nella misura di 50.000 caratteri (salvo che riguardi controversie aventi un valore economico superiore a 500.000 euro).

[3]Poiché la misura viene concessa a fronte di un mero pericolo di inadempimento ai fini della valutazione dello stesso da parte dell'autorità giudiziaria assumerà rilevanza la condotta processuale ed extraprocessuale del soggetto a carico del quale la stessa viene richiesta.

Commento

Il creditore cui spetta la corresponsione periodica del contributo, per assicurare che siano soddisfatte o conservate le sue ragioni in ordine all'adempimento, può inoltre chiedere al giudice di autorizzare il sequestro di beni del debitore.

Come già per il sequestro sinora disciplinato nella materia della separazione dall'art. 156 c.c., in quella del divorzio dall'art. 8, comma 7, l. n. 898/1970, e per i provvedimenti economici a tutela della prole ex art. 3, comma 2, l. n. 219/2012, si tratta – pur nelle variegate ricostruzioni che sono state compiute in dottrina come in giurisprudenza sulla questione – di un provvedimento di natura cautelare, sebbene caratterizzato senz'altro dalla peculiarità, rispetto al sequestro conservativo regolato dall'art. 670 c.p.c., di essere emanato quando il diritto al contributo economico è stato già oggetto di accertamento (anche, in ipotesi, sommario come nel caso dei provvedimenti temporanei ed urgenti) da parte dell'autorità giudiziaria. La domanda di autorizzazione del sequestro può essere formulata sia unitamente a quella di concessione del contributo economico, che dopo l'emissione del provvedimento quando emergano condotte del debitore tali da far ritenere che potrebbe presto sottrarsi all'adempimento (ad esempio, ove l'obbligato ponga in essere atti dispositivi del proprio patrimonio di natura “sospetta” e “improvvisa”).

È opportuno ricordare che non era risultata pacifica, negli anni trascorsi, la natura del sequestro ex art. 156, comma 6, c.c.

Infatti, se in passato nella giurisprudenza di legittimità si era affermato che la stessa non deve ritenersi di natura cautelare poiché ha il proprio presupposto esclusivamente nel mero inadempimento dell'obbligato, senza che assuma rilevanza il periculum in mora per il richiedente (cfr. Cass. I, n. 23668/2006; analogamente Trib. Nuoro 4 aprile 2011, in dejure.giuffre.it), in seguito la S.C. ha evidenziato la natura e finalità cautelare della misura (per desumerne la non ricorribilità per cassazione ex art. 111 Cost.: Cass. I, n. 1518/2012; conf. App. Firenze 25 febbraio 2017, in dejure.giuffre.it).

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