Memoria del resistente a fronte della concessione del decreto ex art. 473-bis c.p.c. per pregiudizio irreparabile

Rosaria Giordano

Inquadramento

L'art. 473-bis.15 c.p.c., rispondendo ad esigenze di tutela avvertite da tempo, colma una lacuna normativa, prevendo espressamente la possibilità, per il presidente o il Giudice dallo stesso delegato di emettere con decreto provvisoriamente esecutivo i provvedimenti necessari nell'interesse dei figli e, nei limiti delle domande da queste proposte, delle parti ove ricorra un pregiudizio imminente e irreparabile o quando la convocazione delle parti potrebbe pregiudicare l'attuazione dei provvedimenti. Tale decreto può essere infatti emesso anche prima della celebrazione dell'udienza di comparizione delle parti.

Formula

TRIBUNALE DI ....

GIUDICE ISTRUTTORE

MEMORIA NEL PROCEDIMENTO EX ART. 473-BIS.15 C.P.C. [1]

Il Sig. ...., rappresentato e difeso come da procura a margine della memoria di costituzione nel procedimento per separazione giudiziale;

NEI CONFRONTI DI

La Sig.ra ...., rappresentata e difesa come in atti;

ESPONE CHE

– con ricorso ex art. 473-bis.15 c.p.c., la Sig.ra .... ha chiesto l'emanazione di un provvedimento avente contenuto anticipatorio, rispetto alle statuizioni relative ai contributi economici, delle ordinanze temporanee rese all'esito della prima udienza, deducendo un pericolo irreparabile di pregiudizio per la stessa e la prole in attesa dell'emanazione di detta ordinanza, tenuto conto della data di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti;

– in base alla prospettazione e alla documentazione allegata al ricorso, è stato emesso in data .... decreto immediatamente esecutivo di condanna dell'esponente al pagamento di Euro .... mensili ....;

– tale provvedimento deve essere revocato, in quanto è stato emesso in carenza di un pregiudizio irreparabile che può invero correlarsi soltanto a diritti assoluti e non a un anche a diritti di credito a una prestazione pecuniaria [2];

– nel merito, peraltro, le deduzioni della ricorrente sono prive di ogni fondamento, in quanto ....;

– in ogni caso, il decreto dovrebbe essere modificato per l'eccessivo importo del contributo ivi determinato, atteso che ....;

P.T.M.

Si richiede all'Ill.mo Giudice adito, all'esito dell'udienza nel contraddittorio tra le parti, di revocare il decreto indifferibile e, in via gradata, di modificarlo riducendo l'importo del contributo economico nella misura massima di Euro .... [3].

Luogo e data ....

Firma Avv. ....

[1]Quanto all'estensione di tale atto sembra dover trovare applicazione l'art. 3, comma 1, lett. b), del d.m. 7 agosto 2023, n. 110 “Regolamento per la definizione dei criteri di redazione, dei limiti e degli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo, ai sensi dell'articolo 46 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile”, essendo una memoria difensiva rispetto a un ricorso in corso di causa e dunque non equiparabile agli atti introduttivi o di impugnazione, bensì alle memorie, alle repliche e in genere a tutti gli altri atti del giudizio e dunque lo stesso deve essere contenuto nella misura di 50.000 caratteri (salvo che riguardi controversie aventi un valore economico superiore a 500.000 euro e di valore indeterminabile, dunque, circostanza che ben può sovente ricorrere nelle controversie in materia familiare).

[2]Sebbene in linea di principio un pregiudizio irreparabile non può riguardare i diritti di credito, in giurisprudenza è ormai consolidato l'orientamento per il quale è possibile l'emanazione di un provvedimento d'urgenza ex art. 700, c.p.c., anche ai fini della tutela di crediti di natura pecuniaria qualora la tutela cautelare sia essenziale considerata la funzione del diritto per la persona del ricorrente (cfr., tra le molte, Trib. Udine 13 aprile 2010, in Banca borsa tit. cred., 2011, II, 504).

[3]Riprendendo la disciplina dettata nell'ambito del procedimento cautelare uniforme dall'art. 669-sexies, comma 2, c.p.c., l'art. 473-bis.15 c.p.c. precisa che l'autorità giudiziaria, con il medesimo decreto, fissa entro i successivi quindici giorni l'udienza per la conferma, modifica o revoca dei provvedimenti adottati con il decreto, assegnando all'istante un termine perentorio per la notifica.

Commento

Problematica tradizionalmente avvertita nel contenzioso della famiglia è stata quella della mancanza di forme di tutela prima di quella che sinora era la c.d. udienza presidenziale.

A fronte di tale vuoto di tutela, una parte della giurisprudenza di merito si era spinta a ritenere che, qualora ricorresse un pregiudizio imminente ed irreparabile, prima della celebrazione di tale udienza, era possibile adire il Giudice ordinario per ottenere un provvedimento d'urgenza ai sensi dell'art. 700 c.p.c., in ragione della vocazione di strumento di tutela cautelare generale propria di un provvedimento siffatto (tra le altre, Trib. Napoli (ord.), 24 marzo 2005, in Fam. dir., 2005, 641; Trib. Modena 27 gennaio 2005, in Corr. merito, 2005; Trib. Napoli (ord.), 8 febbraio 1999, in Fam. dir., 2000, 392, con nota di Frassinetti).

L'art. 473-bis.15 c.p.c. costituisce una risposta a queste esigenze di tutela (cfr. Danovi, 2022; Graziosi 2022) sul piano normativo, laddove introduce espressamente la possibilità, per il presidente o il giudice dallo stesso delegato di emettere con decreto provvisoriamente esecutivo i provvedimenti necessari nell'interesse dei figli e, nei limiti delle domande da queste proposte, delle parti ove ricorra un pregiudizio imminente e irreparabile o quando la convocazione delle parti potrebbe pregiudicare l'attuazione dei provvedimenti.

La Relazione Illustrativa precisa che la misura inaudita altera parte, rispondendo alla necessità di assicurare protezione contro situazioni di grave e urgente pregiudizio che possono verificarsi anche in corso di causa, può essere adottata anche nel corso del giudizio.

L'emanazione dei provvedimenti indifferibili è subordinata sul piano del periculum in mora alla ricorrenza di due presupposti alternativi.

Una prima situazione, propria dell'esemplificazione proposta, è quella in cui sussista un pericolo di pregiudizio di carattere imminente ed irreparabile. Sotto tale profilo, la formulazione della norma in esame riproduce la nozione di periculum fatta propria dall'art. 700 c.p.c.

Con riferimento ai provvedimenti d'urgenza si ritiene comunemente in giurisprudenza – che così ha sintetizzato alcune posizioni divaricate espresse nei decenni trascorsi dalla dottrina – che sussiste un pregiudizio irreparabile tutte le volte che, anche se il diritto ha ad oggetto la pretesa ad ottenere un bene di carattere fungibile, il risarcimento dei danni e gli altri rimedi apprestati dalla legge non siano idonei ad attuare integralmente, in concreto, il diritto fatto valere in giudizio (ex plurimis, Trib. Torino 24 febbraio 2021, in Foro it., 2021, I, 1831). Diviene allora determinante, al fine di valutare l'irreparabilità del pregiudizio la funzione che il diritto dedotto in giudizio svolge per la persona del ricorrente, poiché la mancata concessione della misura cautelare potrebbe in ipotesi avere riflessi su beni e/o situazioni di carattere non patrimoniale di per sé suscettibili di subire un pregiudizio irreparabile (Proto Pisani, Appunti sulla giustizia civile, Bari, 1982, 380).

Con riguardo alla misura in esame, un pregiudizio irreparabile può ricorrere quando è richiesto un provvedimento di carattere anticipatorio dei contributi di natura economica.

Mutuando la disciplina dettata nell'ambito del procedimento cautelare uniforme dall'art. 669-sexies, comma 2, c.p.c., l'art. 473-bis.15 c.p.c. precisa che l'autorità giudiziaria, con il medesimo decreto, fissa entro i successivi quindici giorni l'udienza – che deve ritenersi autonoma (ed ulteriore) rispetto a quella di prima comparizione – per la conferma, modifica o revoca dei provvedimenti adottati con il decreto, assegnando all'istante un termine perentorio per la notifica.

L'individuazione della misura di tale termine, tuttavia, a differenza di quanto avviene nel contesto dell'art. 669-sexies, comma 2, c.p.c., è rimessa alla discrezionalità del Giudice.

I principi più volte espressi dalla giurisprudenza di merito chiamata a confrontarsi con ipotesi di tardiva notifica del decreto cautelare alla parte resistente sono molto rigorosi, ovvero nel senso che la violazione del termine perentorio per l'effettuazione della stessa comporterà l'inefficacia del provvedimento (cfr., tra le molte, Trib. Napoli, decr. 5 dicembre 2019, che pure ammette la possibilità, in presenza dei presupposti dell'art. 153, comma 2, c.p.c. per il ricorrente di chiedere la remissione in termini).

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