Atto di significazione e notificazione al terzo dell'ordine di pagamento diretto ex art. 473-bis.37 c.p.c.

Rosaria Giordano

Inquadramento

Nel corso della separazione, a fronte dell'inadempimento dell'obbligato al pagamento dell'assegno di mantenimento nei confronti del coniuge e/o della prole, l'altro coniuge può richiedere al Giudice istruttore l'emanazione di un ordine di pagamento diretto. In particolare, il Giudice, nell'ipotesi di inadempimento ad uno qualsiasi degli obblighi di mantenimento contenuti in un provvedimento e su richiesta della parte, può ordinare a soggetti terzi di versare direttamente l'assegno al titolare, stornando i relativi importi dalle somme che il terzo deve versare, anche periodicamente, all'obbligato inadempiente.

Formula

ATTO DI SIGNIFICAZIONE DELL'ORDINE DI PAGAMENTO DIRETTO [1]

Preg.ma Società ...

Via ...

La Sig.ra ..., C.F. ..., residente in ..., via ..., n. ..., rappresentata e difesa come da procura a margine del ricorso di separazione giudiziale dall'Avv. ... [2], Le rende noto che il Tribunale di ..., in data ..., ha emesso ordine di pagamento diretto (doc. 1), dell'assegno di mantenimento dovuto all'istante dal Suo dipendente Sig. ..., e che, pertanto, dal prossimo mese sarete obbligati al versamento diretto all'istante delle somme dovute al Sig. ..., che è tenuto a corrisponderle mensilmente la somma di Euro ... (doc. 2) e che, tuttavia, non versa quanto dovuto a far data da ....

Pertanto, ai sensi dell'art. 473-bis.37 c.p.c., ... invita la Società ..., a versarle direttamente ogni mese la somma dovuta dal Sig. ... in virtù della predetta sentenza, pari a Euro ....

Il versamento dovrà essere effettuato sul seguente IBAN: ..., intestato a ..., con espressa avvertenza che, in difetto, si procederà direttamente nei confronti della società datrice di lavoro [3].

Luogo e data ...

Firma Avv. ...

Si allega:

- ordine di pagamento diretto;

- ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c.

1. È opportuno che detto atto, concretando una messa in mora nei confronti del terzo, sia comunicato a mezzo PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno.

2. L'atto ha natura stragiudiziale, sicché potrebbe essere sottoscritto anche personalmente dall'avente diritto, sebbene la prassi sia orientata nel senso proposto dall'esemplificazione, ossia di un atto redatto mediante il difensore di fiducia.

3. Dal mese successivo al perfezionamento della procedura il terzo è obbligato a versare direttamente al titolare dell'assegno le somme che esso terzo dovrebbe versare all'obbligato principale. Se il terzo non adempie, l'avente diritto ha azione esecutiva diretta nei suoi confronti.

Commento

L'art. 473-bis.37 c.p.c., introdotto dal d.lgs. n. 149/2022, in attuazione del principio di delega espresso dall'art. 1, comma 23, lett. ll), della l. n. 206/2021, ha fatto confluire in un'unica norma anche l'istituto dell'ordine di pagamento diretto dei crediti dell'obbligato nell'ipotesi di inadempimento (ordine di norma rivolto al datore di lavoro dell'obbligato).

Più in particolare, si prevede che il beneficiario dell'assegno (stabilito in favore suo ovvero della prole), decorsi trenta giorni dalla costituzione in mora del debitore inadempiente, può notificare il provvedimento che fissa an e quantum dell'assegno, al terzo tenuto a versare periodicamente somme di denaro al debitore principale, dando al contempo comunicazione dell'avvenuta notificazione all'obbligato.

Ricevuto il provvedimento, il terzo, dal mese successivo a quello di avvenuta notificazione, è tenuto al pagamento dell'assegno sino alla concorrenza delle somme da lui dovute al debitore principale.

Il comma 3 prevede che, qualora il credito dell'obbligato verso il terzo sia stato già pignorato al momento della notificazione, all'assegnazione e alla ripartizione delle somme provvede il Giudice dell'esecuzione, avuto riguardo alla natura e alla finalità delle somme dell'assegno.

Se il terzo non adempie il creditore può promuovere azione esecutiva diretta nei suoi confronti.

Invero, il Giudice può ordinare il pagamento diretto a favore dell'avente diritto all'assegno, oltre che di stipendi, indennità, somme comunque dovute dal datore di lavoro come nell'esemplificazione proposta, anche di trattamenti pensionistici (Cass. n. 1398/2004); canoni di locazione (Trib. Roma 3 aprile 2003) ed ogni altra somma comunque dovuta dal terzo al soggetto tenuto al pagamento dell'assegno anche diversa dal credito da retribuzione (Cass. n. 12204/1998).

In giurisprudenza è controversa la natura cautelare dell'ordine in questione, talvolta affermata (Cass. n. 1518/2012) e talaltra negata (Cass. n. 10273/2004) all'interno della stessa giurisprudenza di legittimità.

Unico presupposto per l'emanazione della misura è l'inadempimento dell'obbligato rispetto agli obblighi aventi contenuto economico indicati nel provvedimento dell'autorità giudiziaria (cfr. Cass. I, n. 23668/2006).

La S.C. ha tuttavia chiarito che un solo e semplice ritardo nell'inadempimento non giustifica ex se l'emissione dell'ordine di pagamento diretto che è giustificato nell'ipotesi di inadempimento significativo che si inserisce in un quadro complessivo di generale disordine degli affari dell'obbligato, tale da far presumere la reiterazione dell'inadempimento o il sistematico ritardato pagamento anche delle rate successive (Cass. n. 967/2013).

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