Ricorso in via incidentale ex art. 473-bis.39 c.p.c.InquadramentoLa l. n. 52/2006 in tema di affidamento condiviso ha introdotto nel nostro ordinamento il generale principio di bi-genitorialità, che tutela il diritto del minore a ricevere supporto affettivo e risorse di mantenimento da entrambi i genitori ed a conservare un rapporto stabile con ciascuno di loro. L'art. 473-bis.39 c.p.c. , introdotto dal d.lgs. 149/2022, ha abrogato e recepito con alcune modifiche il testo dell’art. 709-ter c.p.c. che era stato inserito dalla l. 54/2006 allo scopo di tutelare la prole minore o in difficoltà esposta a pregiudizio da condotte emulative o colpevoli di uno dei genitori. In proposito la norma attuale consente l'intervento dell'autorità giudiziaria per la soluzione delle controversie sorte tra i genitori in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale o sulle modalità di affidamento. Questo intervento può condurre sia alla modifica delle condizioni esistenti, sia all'emanazione di misure, anche di carattere sanzionatorio, nei confronti del genitore inadempiente (cfr. Luiso-Sassani, La riforma del processo civile, Milano, 2006, 250). FormulaTRIBUNALE DI .... SEZ. .... RICORSO [1]EX ART. 473-BIS.39 C.P.C. [2] NEL PROCEDIMENTO CIVILE ISCRITTO AL N. ...., ANNO .... La Sig.ra ...., rappresentata e difesa come in atti; - ricorrente - CONTRO Il Sig. ...., rappresentato e difeso come in atti; - resistente - ESPONE CHE Nel corso del giudizio di separazione giudiziale pendente tra le parti è stata pronunciata ordinanza temporanea dal giudice istruttore che ha così provveduto: ..... Tuttavia, parte resistente non ha rispettato le statuizioni ivi contenute [3] : in particolare, il Sig. ...., non ha provveduto puntualmente al mantenimento della figlia ...., versando l'importo mensile di Euro ...., in luogo di quello di Euro .... fissato con l'ordinanza presidenziale; inoltre, il resistente ha violato le prescrizioni sul diritto di visita della minore, trattenendo la stessa oltre il dovuto, in quanto nei giorni di mercoledì e domenica è tenuto a riportare .... alla ricorrente alle ore 17:00, mentre di norma, senza avvisare, riaccompagna la minore alle ore 19:00 [4]. P.T.M. Voglia l'Ill.mo Giudice istruttore adito, disattesa ogni contraria istanza, previa convocazione delle parti [5], accogliere le seguenti CONCLUSIONI 1. accogliere il ricorso e per l'effetto (indicare quale conclusione tra quelle di seguito elencate): 2. ammonire il genitore inadempiente; 3. disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore; 4. disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti dell'altro; 5. condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 Euro a un massimo di 5.000 Euro a favore della Cassa delle ammende; 6. (se del caso: modificare i provvedimenti vigenti come segue: ....); 7. in ogni caso, adottare i provvedimenti opportuni; 8. con condanna del resistente alle spese del processo, da liquidarsi al definitivo. IN VIA ISTRUTTORIA Si chiede ..... Allegati ..... Luogo e data .... Firma Avv. .... [1]Quanto alla stesura dell'atto trova applicazione l'art. 3, comma 1, lett. b), del d.m. 7 agosto 2023, n. 110 “Regolamento per la definizione dei criteri di redazione, dei limiti e degli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo, ai sensi dell'articolo 46 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile”, essendo un ricorso in corso di causa e dunque non equiparabile agli atti introduttivi o di impugnazione, bensì alle memorie, alle repliche e in genere a tutti gli altri atti del giudizio e dunque lo stesso deve essere contenuto nella misura di 50.000 caratteri (salvo che riguardi controversie aventi un valore economico superiore a 500.000 euro e di valore indeterminabile, dunque, circostanza che ben può sovente ricorrere nelle controversie in materia familiare). [2]Per l'ipotesi nella quale, come nell'esemplificazione proposta, il ricorso sia formulato nel corso di un procedimento pendente (nell’esempio, procedimento di separazione o divorzio tra i coniugi), sussiste la competenza del Giudice dello stesso. [3]Per l'ipotesi nella quale, come nell'esemplificazione proposta, il ricorso sia formulato nel corso del procedimento di separazione o divorzio tra i coniugi, sussiste la competenza del Giudice dello stesso. [4]Vanno specificate in modo chiaro le inadempienze o violazioni relative all'esercizio della responsabilità genitoriale o alle modalità dell'affidamento. [5]Nulla è previsto quanto alle forme processuali sicché potrebbero trovare applicazione le norme dettate dagli artt. 737 e ss. c.p.c. per i procedimenti in camera di consiglio. CommentoLa l. n. 52/2006 in tema di affidamento condiviso ha introdotto nel nostro ordinamento il generale principio della bi-genitorialità, che tutela il diritto del minore a ricevere apporto affettivo e risorse di mantenimento da entrambi i genitori ed a mantenere con ciascuno di essi un rapporto stabile. L'affido condiviso si sostanzia, infatti, nell'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale anche nell'ipotesi in cui sia venuto meno il rapporto affettivo tra i genitori del minore. L'art. 473-bis.39 c.p.c., introdotto dal d.lgs. 149/2022, ha abrogato e contestualmente ripreso con alcune modifiche il testo dell’art. 709-ter c.p.c. che si proponeva di tutelare la prole minore o in difficoltà esposta a pregiudizio per le condotte emulative o colpevoli di uno dei genitori, e, come in allora, la norma attuale prevede in proposito un intervento dell'autorità giudiziaria finalizzato alla soluzione delle controversie sorte tra i genitori in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale o sulle modalità di affidamento. L’intervento può condurre sia alla modifica delle condizioni esistenti, sia all'emanazione di misure, anche di carattere sanzionatorio, nei confronti del genitore inadempiente. Quando, come nella formula in esame, il ricorso è proposto nel corso del procedimento di separazione tra i coniugi, la competenza spetta al Giudice adito con il ricorso principale. Il procedimento è introdotto mediante ricorso, depositato il quale il giudice fissa in calce allo stesso la data dell'udienza di comparizione, assegnando al ricorrente un termine per la notifica del ricorso e del pedissequo decreto. Ai fini della decisione sull'emanazione di misure sanzionatorie potrà essere espletata attività istruttoria (Luiso, Sassani, La riforma del processo civile, Milano, 2006, 250), nel corso della quale, trovando applicazione il rito camerale (Cass. I, n. 21718/2010), il Giudice istruttore potrà utilizzare anche poteri istruttori officiosi ex art. 738 c.p.c. (Doronzo, in La riforma del processo civile, a cura di Cipriani, Monteleone, Padova, 2007, 624). La portata maggiormente innovativa ascrivibile all'allora art. 709-ter c.p.c. era stata la previsione della possibilità per il Giudice adito non soltanto di modificare i provvedimenti in vigore ma, altresì, di adottare, anche congiuntamente, provvedimenti sanzionatori. Era controverso, peraltro, se le misure in esame potessero essere adottate anche solo per la violazione da parte di un coniuge degli obblighi di natura economica (Trib. Modena II, 20 gennaio 2012, in Giur. mer., 2012, n. 3, 600; Trib. Roma 10 giugno 2011, in Dir. fam., 2012, n. 1, 298) ovvero se le stesse fossero riservate a comportamenti pregiudizievoli rispetto alla disciplina dell'affidamento ed all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della prole (App. Caltanissetta 3 maggio 2012, in Guida dir., 2012, n. 25, 7, con nota di Porracciolo). Con la fondamentale sentenza n. 145/2020 la Corte Costituzionale aveva chiarito che lo strumento in esame doveva trovare applicazione, in considerazione delle finalità cui è preposto, solo a fronte dell'inadempimento ad obblighi infungibili di natura non patrimoniale. Questa pronuncia era stata recepita dalla giurisprudenza ordinaria. Ancora recentemente Cass. I, ord. 19 novembre 2024, n. 29690 ha affermato che le misure di coercizione indiretta ex art. 614-bis c.p.c., nel sistema previgente all'introduzione del nuovo art. 473 bis.39 c.p.c., si applicano a tutti i provvedimenti relativi alla responsabilità genitoriale e al minore (affidamento, collocamento, regolamentazione dei rapporti genitore e figlio, statuizioni relative agli interventi disposti a tutela del percorso di crescita del minore) ed all'assegnazione della casa coniugale, mentre non possono trovare applicazione con riferimento alla violazione delle statuizioni economiche, che godono già di un loro pregnante sistema di garanzie successive all'inadempimento. Tuttavia l'odierno art. 473-bis.39 c.p.c. specifica che le gravi inadempienze che possono innescare l'intervento del Giudice sono anche quelle di natura economica, così “sconfessando” quella che pure era stata l'interpretazione costituzionalmente orientata operata dalla sentenza n. 145/2020 della Corte Costituzionale. Le misure che possono essere emanate a fronte del grave inadempimento di uno dei genitori rispetto ai doveri enucleati dal provvedimento relativo all'affidamento della prole o di atti comunque pregiudizievoli per la corretta esplicazione delle modalità di affidamento della stessa, sono, secondo un criterio di progressiva afflittività: l'ammonimento del genitore inadempiente; la condanna al risarcimento dei danni a carico del genitore inadempiente ed a favore dell'altro genitore o del minore; la condanna del genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, quantificata nel minimo nell'importo di 75 euro e nel massimo in quello di 5000 euro, a favore della Cassa delle ammende. Manca una tipizzazione legislativa delle ipotesi nelle quali, a fronte di un determinato inadempimento o comportamento, deve essere adottata una misura piuttosto che l'altra, talché la relativa valutazione è rimessa al potere discrezionale del giudice (Doronzo, op. cit., 625). In proposito Cass. I, n. 16980/2018 ha affermato che l'applicazione delle misure sanzionatorie è facoltativa, per il Giudice e, di regola, non presuppongono l'accertamento in concreto del pregiudizio subito dal minore quando si concretano in comportamenti per lui pregiudizievoli; mentre l'avere ostacolato il corretto svolgimento delle prescrizioni giudiziali è un fatto che giustifica di per sé l'irrogazione della condanna, coerentemente con la funzione deterrente e sanzionatoria intrinseca alla disposizione di cui all'art. 709-ter. Rispetto al novero delle misure che possono essere adottate dal Giudice si segnalano due rilevanti novità, a fronte dell’abrogato testo dell’art. 709-ter, all'interno dell'art. 473-bis.39 c.p.c. Sotto un primo profilo, così superando il contrario orientamento espresso nella giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 6471/2020, in Ilprocessocivile.it, con nota di Matteini Chiari), è stato espressamente attribuito all'autorità giudiziaria il potere di individuare, ai sensi dell'articolo 614-bis c.p.c., la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni giorno di ritardo. Si tratta di una misura opportuna perché consente di operare una coercizione dell'obbligato al rispetto anche in “futuro” dei provvedimenti. Per altro verso, è espressamente attribuito al Giudice il potere di disporre, anche d'ufficio, il risarcimento del danno a carico di un genitore in favore del minore. Sotto un distinto profilo, occorre chiedersi se ed in quali ipotesi i provvedimenti emessi dalla Corte d'Appello (non ovviamente in sede di impugnazione ordinaria della sentenza di separazione o divorzio, ricorribile per cassazione in via ordinaria) possano essere oggetto di ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost. A riguardo, la Corte di Cassazione ha statuito che il provvedimento emesso ai sensi della disposizione in esame, con il quale il Giudice, nella controversia insorta tra i genitori in ordine all'esercizio della potestà genitoriale, abbia irrogato una sanzione pecuniaria o condannato al risarcimento dei danni il genitore inadempiente agli obblighi posti a suo carico, rivestendo i caratteri della decisorietà e della definitività all'esito della fase del reclamo (a differenza delle statuizioni relative alle modalità di affidamento dei minori), è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. (Cass. n. 18977/2013). |