Atto di citazione per la cancellazione di ipoteca iscritta in forza di sentenza di separazioneInquadramentoAi sensi dell'art. 473-bis.36 c.p.c. i provvedimenti, temporanei, di condanna al pagamento di un contributo economico in favore della prole o delle parti sono immediatamente esecutivi e costituiscono titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale. Non trascurabili problematiche derivano dalla circostanza che la sentenza di separazione contiene una condanna al pagamento di importi destinati a maturare mensilmente e peraltro suscettibili di modifiche nel tempo, stante la clausola rebus sic stantibus che connota questi provvedimenti (Simeone, Garanzie: ipoteca giudiziale, in ilfamiliarista.it). FormulaTRIBUNALE ORDINARIO DI ... 1 ATTO DI CITAZIONE Per il Sig. 2 ..., nato a ... il ... (C.F. 3: ...), residente in ..., via/piazza ... n. ..., elettivamente domiciliato in ..., via ..., n. ..., presso lo studio dell'Avv..., C.F. 4 ..., PEC....., che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in calce al presente atto. - attore - CONTRO la Sig.ra ..., C.F. ..., residente in ..., via/p.za ... n. ..., - convenuta - PREMESSO CHE La Sig.ra ..., in forza della sentenza di separazione giudiziale tra le parti 5, emessa dal Tribunale di ..., in data ..., iscriveva ipoteca giudiziale sull'immobile di proprietà dell'odierno attore sito in ..., identificato in catasto al .... Tale iscrizione è illegittima e deve esserne disposta la cancellazione. Occorre infatti ricordare, a riguardo, che è consolidato in giurisprudenza l'assunto per il quale per iscrivere ipoteca in virtù della sentenza di separazione non è sufficiente il titolo ma è necessario che sussista – al momento dell'iscrizione ipotecaria e per tutta la sua durata – il pericolo di inadempimento del coniuge obbligato (Cass. I, n. 12309/2004). Detto pericolo di inadempimento, nella fattispecie in esame, non sussiste perché, sin dall'emissione dei provvedimenti presidenziali, l'istante ha sempre provveduto puntualmente ai propri obblighi economici nei confronti della moglie e dei figli minori 6. Peraltro, neppure ricorre in astratto alcun pericolo che si pretende di garantire con la detta ipoteca giudiziale in quanto l'attore è un lavoratore dipendente presso ..., con mansioni di ..., e percepisce uno stipendio pari ad Euro ..., sicché anche nell'ipotesi di inadempimento la convenuta potrebbe essere pienamente garantita. TUTTO CIÒ PREMESSO, il Sig. ..., come sopra rappresentato, difeso e domiciliato, CITA la Sig.ra ..., C.F. ..., residente in ..., via/p.zza ... n. ..., a comparire dinanzi al Tribunale di ... all'udienza che sarà tenuta il ... ore di rito, on invito a costituirsi nel termine di settanta giorni prima dell'udienza indicata, con avvertimento che la mancata costituzione o la costituzione oltre i termini comporterà le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c.7, e che la difesa tecnica mediante Avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali, e che esso convenuto, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, e che in caso di mancata costituzione si procederà in loro legittima e dichiaranda contumacia8, per ivi sentir accogliere le seguenti CONCLUSIONI 9 Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis, per i motivi sopra esposti: - Accertare l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria e disporne la cancellazione; - Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge 10. *** IN VIA ISTRUTTORIA 11 Si deposita copia dei seguenti documenti, con riserva di ulteriori produzioni ed articolazione di richieste istruttorie: 1. ...; 2. .... *** Ai sensi del d.P.R. n. 115/2002 e successive modificazioni, si dichiara 12 che il valore del presente procedimento è pari ad Euro ... e, pertanto, all'atto di iscrizione a ruolo della causa, viene versato un contributo unificato 13 pari ad Euro .... Luogo e data ... Firma Avv. ... PROCURA Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio l'Avv. ..., eleggendo domicilio nello studio dello stesso in ..., via ... e conferendo al medesimo ogni più ampia facoltà di legge. Per autentica della sottoscrizione Firma Avv. ... [1] 1. Il codice di procedura civile regola la competenza agli artt. 7 e ss. ed ivi distingue tre tipi di competenza: (i) per valore che è determinata dal valore della causa; (ii) per materia che è determinata dalla natura della causa; (iii) per territorio, che è quella determinata da un rapporto esistente tra la causa e il territorio, e quindi tra la causa e l'ufficio giudiziario avente giurisdizione nel territorio. I criteri della materia e del valore provvedono alla distribuzione delle cause tra i vari giudici secondo un ordine verticale; il criterio del territorio vi provvede in senso orizzontale. [2] 2. L'art. 163, comma 3, n. 2, c.p.c. contempla tra i requisiti della vocatio in ius quello relativo all'indicazione delle parti, cioè dell'attore e del convenuto (o dei convenuti). [3] 3. In tutti gli atti introduttivi di un giudizio, compresa l'azione civile in sede penale e in tutti gli atti di prima difesa devono essere indicati, le generalità complete della parte, la residenza o sede, il domicilio eletto presso il difensore ed il C.F., oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, d.l. n. 98/2011, conv., con modif., in l. n. 111/2011). [4] 4. L'indicazione del C.F. dell'Avvocato è prevista dall'art. 125 c.p.c., come modificato dalla disposizione sopra citata. [5] 5. Per chiedere la cancellazione dell'ipoteca in forza di insussistenza del pericolo di inadempimento, è necessario che il debitore provi di aver correttamente adempiuto a tutte le obbligazioni poste a suo carico e non solo ad alcune di esse (Trib. Roma 17 marzo 2014). [6] 6. Nel senso che qualora sia stata iscritta ipoteca giudiziale sugli immobili di proprietà di uno dei coniugi a garanzia degli obblighi di mantenimento su di lui gravanti, ai fini dell'accoglimento della domanda di cancellazione dell'ipoteca, quest'ultimo è tenuto a provare di aver sempre regolarmente adempiuto i predetti obblighi, circostanza da cui può ragionevolmente desumersi l'insussistenza del pericolo di inadempimento v. Trib. Roma 17 marzo 2014, in Foro it., 2014, I, 2998, la quale ha ritenuto insufficiente la dimostrazione dell'adempimento delle obbligazioni, previste nelle condizioni della separazione, aventi ad oggetto l'acquisto dell'abitazione familiare e degli arredi necessari per il godimento della stessa, non avendo l'attore allegato alcun documento idoneo a dimostrare la regolarità dei versamenti degli assegni di mantenimento. [7] 7. Nella comparsa di costituzione e risposta il convenuto deve a pena di decadenza proporre un'eventuale domanda riconvenzionale, deve sollevare eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio e deve altresì formulare la chiamata in causa di terzi. [8] 8. L'indicazione del giorno dell'udienza di comparizione-trattazione e l'invito a costituirsi contenuti nel n. 7 dell'art. 163, comma 3, c.p.c. costituiscono requisiti della vocatio in ius. [9] 9. Un altro requisito dell'edictio actionis è indicato nell'art. 163, comma 3, n. 3 c.p.c. il quale prevede che debba essere identificata la “cosa oggetto della domanda”, espressione da intendersi sia sotto il profilo formale, come provvedimento giurisdizionale richiesto al Giudice (petitum immediato), sia sotto l'aspetto sostanziale come bene della vita di cui si chiede il riconoscimento (petitum mediato). [10] 10. Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., le spese processuali gravano sulla parte soccombente, tenuta a sopportare in via definitiva le spese da lei anticipate ed a rimborsare le spese sostenute dalla controparte vittoriosa. [11] 11. Le deduzioni istruttorie pur previste nell'art. 163, comma 3, n. 5, c.p.c., non costituiscono un elemento della citazione previsto a pena di nullità: ciò è confermato dalla circostanza che anche nel rito post d.lgs. n. 149/2022 le istanze istruttorie in via diretta possano essere formulate nella seconda memoria di cui all'art. 171-ter c.p.c. (e quelle in via contraria anche nella terza). [12] 12. La dichiarazione di valore è prevista dall'art. 14, comma 2, d.P.R. n. 115/2002 secondo cui “Il valore dei processi, determinato ai sensi del codice di procedura civile, senza tener conto degli interessi, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito”. Orbene, l'art. 13, comma 6 del medesimo decreto prevede la conseguenza dell'omissione della predetta dichiarazione di valore affermando che “Se manca la dichiarazione di cui all'articolo 14, il processo si presume del valore indicato al comma 1, lettera g) ... ”; pertanto, si presume che il valore del procedimento sia quello dello scaglione più elevato (i.e. superiore a 520.000,00 Euro) con obbligo di versamento di un contributo unificato più elevato. [13] 13. Il contributo unificato è dovuto nella misura prevista dall'art. 13, comma 1, d.P.R. n. 115/2002 e ss.mm.ii. CommentoDalla generale previsione dell'art. 473-bis.16 c.p.c. si desume che la sentenza di separazione è titolo per l'iscrizione di ipoteca. Non trascurabili problematiche derivano dalla circostanza che la sentenza di separazione contiene una condanna al pagamento di importi destinati a maturare mensilmente e suscettibili di modifiche nel tempo, stante la clausola rebus sic stantibus (Simeone, Garanzie: ipoteca giudiziale, in ilfamiliarista.it; in giurisprudenza nel senso che la somma debba essere indicata dal creditore: Trib. Pavia III, 26 marzo 2021, n. 406, in dejure.giuffre.it). La S.C. ha chiarito che per iscrivere ipoteca non è sufficiente il titolo ma è necessario che sussista – al momento dell'iscrizione ipotecaria e per tutta la sua durata – un pericolo di inadempimento del coniuge obbligato, in ragione, per un verso, dell'autonomia della disposizione rispetto al più generale principio di cui all'art. 2818 c.c. e, per un altro, dall'inserimento dell'ipoteca nell'ambito delle “garanzie patrimoniali della famiglia”, garanzie che hanno sempre il loro presupposto nella sussistenza dell'inadempimento o del pericolo di inadempimento (Cass. I, n. 12309/2004). Peraltro non è necessario che il creditore, prima di iscrivere ipoteca, debba chiedere una preventiva autorizzazione al giudice (Cass. I, n. 12248/2001), ferma la possibilità per l'obbligato di ottenere dal Giudice, se non sussisteva sin dall'origine o è venuto meno il pericolo di inadempimento, l'emanazione del corrispondente ordine di cancellazione ai sensi dell'art. 2884 c.c. (Cass. I, n. 12309/2004). Nella recente esperienza applicativa si è affermato, in senso in parte diverso, che l'iscrizione dell'ipoteca in forza della sentenza di separazione ai sensi dell'art. 2818 c.c., non richiede la valutazione di un periculum in mora che il legislatore ha effettuato ex ante, atteso che l'eventuale comportamento vessatorio del creditore, astrattamente rinvenibile nell'iscrizione dell'ipoteca per un valore eccedente il presumibile calcolo dell'ammontare complessivo del mantenimento da garantire, potrà essere corretto dal Giudice a seguito della richiesta del debitore di riduzione dell'ipoteca ai sensi dell'art. 2872 c.c. (App. Firenze II, 25 febbraio 2017, in Ilfamiliarista.it, con nota di Gragnani). Da ultimo, la Cote di cassazione ha chiarito che, in tema di iscrizione di ipoteca giudiziale, l'art. 2818, comma 2, c.c. pone un principio di tassatività dei provvedimenti giudiziali diversi dalla sentenza idonei a consentire l'iscrizione della predetta garanzia reale, con la conseguenza che l'assegnazione di un assegno divorzile non può essere garantita da una iscrizione fondata su di un titolo diverso da quello previsto dall'art. 8, comma 2, della l. n. 898 del 1970, applicabile ratione temporis (Cass. n. 19584/2024, la quale ha cassato con rinvio la decisione impugnata, stabilendo che l'assegno attribuito in corso di giudizio divorzile non poteva essere tutelato da una iscrizione ipotecaria fondata su precedente decreto di omologazione degli accordi di separazione consensuale, in quanto l'assegno di mantenimento ivi previsto aveva durata triennale ed era già stato integralmente adempiuto dal coniuge obbligato), e dunque, a seguito della novella di cui al d.lgs. n. 150 del 2022, dall'art. 473-bis.36 c.p.c. |