Ricorso ex art. 281-undecies c.p.c. per la cancellazione di ipoteca iscritta in forza di sentenza di divorzioInquadramentoLa sentenza di divorzio è titolo per l'iscrizione di ipoteca. Non trascurabili problematiche derivano dalla circostanza che la sentenza di divorzio contiene una statuizione di condanna al pagamento di importi destinati a maturare mensilmente e suscettibili di modifiche nel tempo, stante la clausola rebus sic stantibus (Simeone, Garanzie: ipoteca giudiziale, in www.ilfamiliarista.it). L'ordine di cancellazione dell'ipoteca iscritta in mancanza del necessario presupposto del pericolo di inadempimento deve essere richiesto nell'ambito di un giudizio a cognizione piena, e, quindi, è possibile anche con ricorso ex art. 281-undecies c.p.c., stante l'alternatività del rito sommario a quello ordinario. FormulaTRIBUNALE DI ... 1 RICORSO EX ART. 281-UNDECIES C.P.C. Per il Sig. 2 ..., nato a ... il ... (C.F. 3: ...), residente in ..., via/piazza ... n. ..., elettivamente domiciliato in ..., via ..., n. ..., presso lo studio dell'Avv...., C.F. 4 ..., PEC..., che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in calce al presente atto. -attore- CONTRO la Sig.ra ..., C.F. ..., residente in ..., via/piazza ... n. ..., -convenuta- PREMESSO CHE La Sig.ra ..., in forza della sentenza di divorzio tra le parti 5, emessa dal Tribunale di ..., in data ..., iscriveva ipoteca giudiziale sull'immobile di proprietà dell'odierno attore sito in ..., identificato in catasto al .... Tale iscrizione è illegittima e deve esserne disposta la cancellazione. Occorre infatti ricordare, a riguardo, che è consolidato in giurisprudenza l'assunto per il quale per iscrivere ipoteca in virtù della sentenza di separazione non è sufficiente il titolo ma è necessario che sussista - al momento dell'iscrizione ipotecaria e per tutta la sua durata - il pericolo di inadempimento del coniuge obbligato (Cass. I, n. 12309/2004). Detto pericolo di inadempimento, nella fattispecie in esame, non sussiste perché, sin dall'emissione dei provvedimenti presidenziali, l'istante ha sempre provveduto puntualmente ai propri obblighi economici nei confronti della moglie e dei figli minori 6. Peraltro, neppure sussiste in astratto alcun pericolo che si pretende di garantire con la detta ipoteca giudiziale in quanto l'attore è un lavoratore dipendente presso ..., con mansioni di ..., e percepisce uno stipendio pari ad Euro ..., sicché anche nell'ipotesi di inadempimento la convenuta potrebbe essere pienamente garantita. Tutto questo premesso, il Sig. ..., come sopra rappresentato e difeso RICORRE l'Ill.mo Tribunale adito voglia fissare, ai sensi dell'art. 281-undecies, comma 2, c.p.c., con decreto emesso entro cinque giorni dalla designazione del Giudice istruttore, l'udienza di comparizione delle parti, assegnando il termine per la costituzione del convenuto che dovrà avvenire non oltre dieci giorni prima dell'udienza, con avvertimento che: la mancata costituzione o la costituzione oltre i termini comporterà le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c.; la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali, e che esso convenuto, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; in caso di mancata costituzione si procederà in sua legittima e dichiaranda contumacia, per ivi sentir accogliere le seguenti CONCLUSIONI previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis, per i motivi sopra esposti: — Accertare l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria e disporne la cancellazione; — Con vittoria di spese. *** In via istruttoria 7 Si deposita copia dei seguenti documenti, con riserva di ulteriori produzioni ed articolazione di richieste istruttorie: 1. ...; 2. .... Ai sensi dell'art. 14, d.P.R. n. 115/2002, si dichiara che il valore del presente procedimento è pari a Euro ... il contributo unificato dovrà, pertanto, applicarsi nella misura determinata in relazione allo scaglione di appartenenza, diminuita della metà 8, per un importo pari a Euro .... Luogo e data ... Firma Avv. ... PROCURA Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio l'Avv. ..., eleggendo domicilio nello studio dello stesso in ..., via ... e conferendo al medesimo ogni più ampia facoltà di legge. Per autentica della sottoscrizione Firma Avv. ... [1] Nei casi di rito sommario di cognizione, la competenza spetta al tribunale, in composizione monocratica, territorialmente competente secondo le regole ordinarie. [2] L'art. 163, comma 3, n. 2, c.p.c., contempla tra i requisiti della vocatio in ius quello relativo all'indicazione delle parti, cioè dell'attore e del convenuto (o dei convenuti). [3] In tutti gli atti introduttivi di un giudizio, compresa l'azione civile in sede penale e in tutti gli atti di prima difesa devono essere indicati, le generalità complete della parte, la residenza o sede, il domicilio eletto presso il difensore ed il C.F., oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, d.l. n. 98/2011, conv., con modif., in l. n. 111/2011). [4] L'indicazione del C.F. dell'Avvocato è prevista dall'art. 125 c.p.c., come modificato dalla disposizione sopra citata. [5] In giurisprudenza si è peraltro chiarito che l'ipoteca può essere iscritta anche in forza di: decreto di omologa della separazione consensuale (Corte cost. n. 186/1988); decreto di revisione delle condizioni di separazione e divorzio, purché esecutivo (Cass. n. 9393/1994); decreto ex art. 148 c.c. (oggi art. 316-bis c.c.), nella parte in cui ordina al genitore di versare parte dei propri redditi all'altro per il mantenimento del figlio (Corte cost. n. 236/2002; Trib. Lecce 10 maggio 2002). Non costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca l'ordinanza ex art. 708 c.p.c., stante la provvisorietà della stessa. [6] Per chiedere la cancellazione dell'ipoteca in forza di insussistenza del pericolo di inadempimento, è necessario che il debitore provi di aver correttamente adempiuto a tutte le obbligazioni poste a suo carico e non solo ad alcune di esse (Trib. Roma 17 marzo 2014). [7] È opportuno articolare le deduzioni istruttorie nel ricorso perché il comma 4 dell'art. 281-duodecies c.p.c. subordina la possibilità del Giudice di concedere alle parti all'udienza un termine per indicare i mezzi di prova e produrre documenti alla sussistenza di un giustificato motivo. [8] Secondo le prime circolari esplicative dei Tribunali, a differenza di quanto avveniva per il rito sommario di cognizione, per quello semplificato è infatti dovuto il contributo unificato in misura piena. CommentoLa sentenza di divorzio è titolo per l'iscrizione di ipoteca. Non trascurabili problematiche derivano dalla circostanza che la sentenza di divorzio contiene una statuizione di condanna al pagamento di importi destinati a maturare mensilmente e suscettibili di modifiche nel tempo, stante la clausola rebus sic stantibus (Simeone, Garanzie: ipoteca giudiziale, in www.ilfamiliarista.it). La S.C. ha chiarito che per iscrivere ipoteca non è sufficiente il titolo ma è necessario che sussista - al momento dell'iscrizione ipotecaria e per tutta la sua durata - il pericolo di inadempimento del coniuge obbligato (Cass. I, n. 19883/2024), in ragione, per un verso, dell'autonomia della disposizione rispetto al più generale principio di cui all'art. 2818 c.c. e, per un altro, dall'inserimento dell'ipoteca nel blocco delle “garanzie patrimoniali della famiglia” che hanno sempre il loro presupposto nella sussistenza dell'inadempimento o del pericolo di inadempimento (Cass. I, n. 12309/2004). Peraltro, non è necessario che il creditore, prima di iscrivere ipoteca, debba chiedere una preventiva autorizzazione al Giudice (Cass. n. 12248/2001), ferma la possibilità per l'obbligato di ottenere dal Giudice, se non sussisteva sin dall'origine o è venuto meno il pericolo di inadempimento, l'emanazione del corrispondente ordine di cancellazione ai sensi dell'art. 2884 c.c. (Cass. I, n. 12309/2004). Nella recente esperienza applicativa si è affermato, in senso in parte diverso, che l'applicazione dell'art. 156 c.c., nella parte in cui prevede che la sentenza di separazione costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale ai sensi dell'art. 2818 c.c., non richiede la valutazione di un periculum in mora che il legislatore ha effettuato ex ante, atteso che l'eventuale comportamento vessatorio del creditore, astrattamente rinvenibile nell'iscrizione dell'ipoteca per un valore eccedente il presumibile calcolo dell'ammontare complessivo del mantenimento da garantire, potrà essere corretto dal Giudice a seguito della richiesta del debitore di riduzione dell'ipoteca ai sensi dell'art. 2872 c.c. (App. Firenze II, 25 febbraio 2017, in Ilfamiliarista.it, con nota di Gragnani). L'ordine di cancellazione dell'ipoteca iscritta in mancanza del necessario presupposto del pericolo di inadempimento deve essere richiesto nell'ambito di un giudizio a cognizione piena, e, quindi, è possibile proporre la relativa domanda anche con ricorso ex art. 281-undecies c.p.c., stante l'alternatività del rito semplificato a quello ordinario. |