Istanza di riduzione dell'assegno disposto con ordinanza del Giudice istruttore alla prima udienza

Rosaria Giordano
aggiornato da Francesco Bartolini

Inquadramento

Ai sensi dell'art. 473-bis.14 c.p.c. il presidente, entro tre giorni dal deposito del ricorso, designa il relatore, al quale può delegare la trattazione del procedimento, e fissa l'udienza di prima comparizione delle parti assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire almeno trenta giorni prima dell'udienza. Se la conciliazione non riesce, il Giudice, sentite le parti e i rispettivi difensori e assunte ove occorra sommarie informazioni, dà con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che ritiene opportuni nell'interesse delle parti, nei limiti delle domande da queste proposte, e dei figli (art. 473-bis.22, comma 1, c.p.c.). Secondo quanto stabilito dall'art. 473-bis.23 c.p.c. i provvedimenti temporanei e urgenti possono essere modificati o revocati dal collegio o dal Giudice delegato in presenza di fatti sopravvenuti o nuovi accertamenti istruttori. Gli stessi provvedimenti sono reclamabili alla corte d’appello ai sensi dell’art. 473-bis.24, primo comma, lett. a). La formula che segue è riferita all’istanza rivolta al giudice delegato.

Formula

TRIBUNALE DI ....

GIUDICE DELEGATO ....

ISTANZA DI MODIFICA 1 DI PROVVEDIMENTO TEMPORANEO E URGENTE

NEL PROCEDIMENTO DI DIVORZIO R.G. ....

Il Sig. ...., rappresentato e difeso come in atti;

- ricorrente -

NEI CONFRONTI DI

La Sig.ra ...., rappresentata e difesa come in atti;

- resistente -

ESPONE CHE

Nel corso del presente giudizio di divorzio tra le parti, fallito il tentativo di conciliazione, il Giudice designato dal sig. Presidente del tribunale ha disposto, all'esito dell'udienza di comparizione dei coniugi, il pagamento in favore della Sig.ra .... della somma di Euro .... mensili, a titolo di provvedimento urgente per consentirne il mantenimento sul presupposto che la medesima non gode di redditi propri.

Nel corso della trattazione, anche a mezzo degli accertamenti disposti attraverso l'Anagrafe tributaria, è invece emerso che .....

Pertanto, queste sopravvenienze processuali non giustificano più, stante l'accertata adeguatezza dei mezzi economici a disposizione della Sig.ra ...., il contributo economico posto a carico dell'esponente, almeno nella misura sopra indicata.

Invero, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito, superando il pregresso criterio del mantenimento del tenore di vita goduto dal coniuge più debole in costanza di matrimonio, che, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898/1970, dopo le modifiche di cui alla l. n. 74/1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi, o comunque dell'impossibilita di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma, che costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personate di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto 2.

Del resto, ....

P.T.M.

Voglia l'Ill.mo Giudice istruttore adito, previa convocazione delle parti 3, modificare l'indicata ordinanza disponendo la revoca dell'assegno divorzile in favore della Sig.ra .... ovvero la riduzione dello stesso sino all'importo mensile di Euro .... o altro ritenuto adeguato.

Luogo e data ....

Firma Avv. ....

[1] [1] Quanto alla stesura dell'atto trova applicazione l'art. 3, comma 1, lett. b), del d.m. 7 agosto 2023, n. 110 “Regolamento per la definizione dei criteri di redazione, dei limiti e degli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo, ai sensi dell'articolo 46 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile”, essendo un'istanza equiparabile non agli atti introduttivi o di impugnazione bensì alle memorie, alle repliche e in genere a tutti gli altri atti del giudizio e dunque la stessa deve essere contenuta in 50.000 caratteri.

[2] [2] Cass. S.U., n. 18287/2018.

[3] [3] Il Giudice procedente deve infatti decidere sull'istanza pur in corso di causa nel rispetto del contraddittorio con l'altra parte.

Commento

Ai sensi dell'art. 473-bis.14 c.p.c. il presidente, entro tre giorni dal deposito del ricorso, designa il relatore, al quale può delegare la trattazione del procedimento, e fissa l'udienza di prima comparizione delle parti assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire almeno trenta giorni prima dell'udienza. Se la conciliazione non riesce, il Giudice, sentite le parti e i rispettivi difensori e assunte ove occorra sommarie informazioni, dà con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che ritiene opportuni nell'interesse delle parti, nei limiti delle domande da queste proposte, e dei figli (art. 473-bis.22, comma 1, c.p.c.). Secondo quanto stabilito dall'art. 473-bis.23 c.p.c. i provvedimenti temporanei e urgenti possono essere modificati o revocati dal collegio o dal Giudice delegato in presenza di fatti sopravvenuti o nuovi accertamenti istruttori.

L'art. 473-bis.23 c.p.c. precisa i limiti entro i quali sono modificabili i provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse delle parti, dettando sotto tale profilo una disciplina analoga ma non esattamente coincidente a quella espressa, prima della novella realizzata dal d.lgs. n. 149/2022, dall'art. 708 c.p.c. In origine questa norma consentiva al giudice istruttore di revocare o modificare l’ordinanza presidenziale ove si fossero verificati mutamenti nelle circostanze. Il testo fu poi mutato con la soppressione del potere attribuito al giudice istruttore e la previsione dell’impugnabilità a mezzo di reclamo alla corte di appello. Abrogato l’art. 708, l’art. 473-bis.22 ha conferito potere di revoca e modifica dei provvedimenti temporanei e urgenti al collegio o al giudice delegato in presenza di fatti nuovi o di nuovi accertamenti istruttori. E contemporaneamente alla sua introduzione l’art. 473-bis.24 ha disciplinato in modo dettagliato il procedimento di reclamo.

Il testo attuale dell’art. 473-bis.23 attribuisce rilievo specifico alle nuove risultanze emerse da esiti probatori e sotto questo profilo è stato dato un opportuno chiarimento rispetto alla questione della possibilità di annoverare l'esito degli approfondimenti istruttori nell'ambito dei fatti sopravvenuti, che non era sempre risolta in senso univocamente affermativo dalla giurisprudenza di merito. La proposizione del reclamo non è condizionata alla sussistenza di specifici presupposti condizionanti la revoca e la modifica. Possono quindi assumere rilievo ai fini della revoca e/o modifica dei provvedimenti temporanei tanto le sopravvenienze sostanziali, quanto quelle processuali. E’ rimasto, nel successivo testo dell’art. 473-bis.22 e dell’art. 473-bis.23, il connotato della temporaneità e dell’urgenza che indica la natura provvisoria dei provvedimenti e la loro giustificazione costituita dall’opportunità di provvedere con immediatezza prima ancora che possa pronunciarsi il collegio.  Per il caso di provvedimenti divenuti definitivi si applica il generale disposto dell’art. 473-bis.29 c.p.c.

Per la giurisprudenza, La riduzione dell'assegno divorzile può avvenire previo accordo tra gli ex coniugi e, in caso di dissenso, con ricorso all'autorità giudiziaria fondato su "giustificati motivi" la cui sopravvenienza consente di rivedere le determinazioni adottate in sede di divorzio; al di fuori di queste ipotesi, l'onerato al pagamento dell'assegno divorzile non ha il potere di procedere in via unilaterale ad un'autoriduzione, in quanto anche l'inadempimento parziale dell'obbligo di corresponsione può configurare il delitto previsto dall'art. 570-bis c.p. (Cass. I, ord. 19 febbraio 2025, n. 4417).

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