Istanza in corso di causa di riduzione del contributo economico disposto con i provvedimenti provvisori e urgenti in favore dei figli

Rosaria Giordano

Inquadramento

Ai sensi dell'art. 473-bis.14 c.p.c. il presidente, entro tre giorni dal deposito del ricorso, designa il relatore, al quale può delegare la trattazione del procedimento, e fissa l'udienza di prima comparizione delle parti assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire almeno trenta giorni prima dell'udienza. Se la conciliazione non riesce, il Giudice, sentite le parti e i rispettivi difensori e assunte ove occorra sommarie informazioni, dà con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che ritiene opportuni nell'interesse delle parti, nei limiti delle domande da queste proposte, e dei figli (art. 473-bis.22, comma 1, c.p.c.). Secondo quanto stabilito dall'art. 473-bis.23 c.p.c. i provvedimenti temporanei e urgenti possono essere modificati o revocati dal collegio o dal Giudice delegato in presenza di fatti sopravvenuti o nuovi accertamenti istruttori.

Formula

TRIBUNALE DI ....

GIUDICE DELEGATO .... 1

ISTANZA DI MODIFICA 2 DEI PROVVEDIMENTI TEMPORANEI E URGENTI

NEL PROCEDIMENTO DI DIVORZIO R.G. ....

Il Sig. ...., rappresentato e difeso come in atti;

- ricorrente -

NEI CONFRONTI DI

La Sig.ra ...., rappresentata e difesa come in atti;

- resistente -

ESPONE CHE

Nel corso del presente giudizio di divorzio tra le parti, fallito il tentativo di conciliazione, la S.V. ha disposto all'esito dell'udienza di comparizione dei coniugi il pagamento, a carico dell’esponente e in favore della Sig.ra .... , della somma di Euro .... mensili per il mantenimento della prole, stante il collocamento presso la stessa dei figli minori .....

Il provvedimento è stato disposto a titolo urgente e temporaneo, ai sensi dell’art. 473-bis.22 c.p.c., sull’assunto di una sufficiente disponibilità economica nell’odierno ricorrente idonea a giustificare l’onere contributivo, in attesa di più meditate disposizioni.

Peraltro, nei mesi successivi alla pronuncia del provvedimento sono mutate le condizioni economiche dell'esponente, il quale ha perso il proprio lavoro di .... presso la società ...., fallita in data .... ed in questi mesi non è riuscito a reperire un'altra occupazione (doc. 1);

Si richiede, quindi, che, tenuto conto della sopravvenuta ed incolpevole situazione di difficoltà economica del ricorrente, in modifica della predetta ordinanza l'importo dell'assegno in favore della prole minorenne venga ridotto nella misura di Euro .... mensili o nella misura meglio vista.

Invero, occorre a riguardo anche considerare che ....

P.T.M.

Voglia l'Ill.mo Giudice delegato adito, previa convocazione delle parti 3, modificando la precedente ordinanza provvisoria, disporre la riduzione dell'assegno disposto in favore della Sig.ra .... per la prole minorenne sino all'importo mensile di Euro .... o altro ritenuto adeguato.

Luogo e data ....

Firma Avv. ....

[1] [1]Trattandosi di istanza in corso di causa la stessa deve essere formulata al Giudice del procedimento di divorzio (presidente del tribunale che ha assegnato la causa a se stesso; giudice delegato).

[2] [2]Quanto alla stesura di tale atto sembra dover trovare applicazione l'art. 3, comma 1, lett. b), del d.m. 7 agosto 2023, n. 110 “Regolamento per la definizione dei criteri di redazione, dei limiti e degli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo, ai sensi dell'articolo 46 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile”, essendo un'istanza equiparabile non agli atti introduttivi o di impugnazione bensì alle memorie, alle repliche e in genere a tutti gli altri atti del giudizio e dunque la stessa deve essere contenuta in 50.000 caratteri.

[3] [3]Il Giudice procedente deve infatti decidere sull'istanza pur in corso di causa nel rispetto del contraddittorio con l'altra parte.

Commento

Ai sensi dell'art. 473-bis.14 c.p.c. il presidente, entro tre giorni dal deposito del ricorso, designa il relatore, al quale può delegare la trattazione del procedimento, e fissa l'udienza di prima comparizione delle parti assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire almeno trenta giorni prima dell'udienza. Se la conciliazione non riesce, il Giudice, sentite le parti e i rispettivi difensori e assunte ove occorra sommarie informazioni, dà con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che ritiene opportuni nell'interesse delle parti, nei limiti delle domande da queste proposte, e dei figli (art. 473-bis.22, comma 1, c.p.c.). Secondo quanto stabilito dall'art. 473-bis.23 c.p.c. i provvedimenti temporanei e urgenti possono essere modificati o revocati dal collegio o dal Giudice delegato in presenza di fatti sopravvenuti o nuovi accertamenti istruttori.

L'art. 473-bis.23 c.p.c. precisa i limiti entro i quali sono modificabili i provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse delle parti, dettando sotto tale profilo una disciplina analoga ma non esattamente coincidente a quella disposta dall'art. 708 c.p.c., prima della novella realizzata dal d.lgs. n. 149/2022.

Più in particolare, la norma in commento dispone, in senso analogo a quanto disposto sinora dall'art. 708 c.p.c. e in attuazione dell'art. 1, comma 23, lett. u), della l. n. 206/2021, che i provvedimenti temporanei e urgenti possono essere modificati o revocati dall'autorità giudiziaria in presenza di fatti sopravvenuti o di nuovi accertamenti istruttori.

Nella normativa antecedente i provvedimenti in oggetto erano pronunciati dal presidente del tribunale, cui competeva l’audizione dei coniugi in prima udienza, e l’art. 708 consentiva al giudice istruttore di revocare o modificare l’ordinanza presidenziale ove si fossero verificati mutamenti nelle circostanze. Il testo fu poi mutato con la soppressione del potere attribuito al giudice istruttore e con la contestuale previsione dell’alternativa impugnabilità a mezzo di reclamo alla corte di appello. Abrogato l’art. 708, l’art. 473-bis.22 ha conferito potere di revoca e modifica dei provvedimenti temporanei e urgenti al collegio o al giudice delegato in presenza di fatti nuovi o di nuovi accertamenti istruttori. E contemporaneamente alla sua introduzione l’art. 473-bis.24 ha disciplinato in modo dettagliato il procedimento di reclamo.

Il testo attuale dell’art. 473-bis.23 attribuisce rilievo specifico alle nuove risultanze emerse da esiti probatori e sotto questo profilo è stato dato un opportuno chiarimento rispetto alla questione della possibilità di annoverare l'esito degli approfondimenti istruttori nell'ambito dei fatti sopravvenuti, che non era sempre risolta in senso univocamente affermativo dalla giurisprudenza di merito. La proposizione del reclamo non è condizionata alla sussistenza di specifici presupposti condizionanti la revoca e la modifica. Possono quindi assumere rilievo ai fini della revoca e/o modifica dei provvedimenti temporanei tanto le sopravvenienze sostanziali, quanto quelle processuali. È rimasto, nel successivo testo dell’art. 473-bis.22 e dell’art. 473-bis.23, il connotato della temporaneità e dell’urgenza che indica la natura provvisoria dei provvedimenti e la loro giustificazione costituita dall’opportunità di provvedere con immediatezza prima ancora che possa pronunciarsi il collegio.  Per il caso di provvedimenti divenuti definitivi si applica il generale disposto dell’art. 473-bis.29 c.p.c.

Sul piano sostanziale, l'assegno di mantenimento disposto nell'interesse dei figli può essere modificato, riducendolo o elevandolo, quando si verifichino delle modificazioni nella situazione patrimoniale dei genitori che impongano di riequilibrare la proporzionalità degli oneri di mantenimento che devono gravare su ciascun genitore. La modifica può pertanto intervenire quando si vengano a determinare dei mutamenti nelle esigenze di vita dei figli o nelle condizioni economiche e patrimoniali del genitore obbligato. È onere di chi chiede la modifica dell'assegno di mantenimento dare la prova delle intervenute modificazioni e quindi allegare gli elementi di raffronto necessari per apprezzare la sussistenza effettiva di circostanze innovative (cfr. cfr. CosmaiAssegno di mantenimento per i figli, in ilfamiliarista.it).

Tuttavia, non ogni mutamento del patrimonio o dei redditi dell'obbligato può giustificare una richiesta di modifica degli assetti economici ma solo quello che determini un effettivo depauperamento nel patrimonio dell'obbligato valutato nel suo complesso (Cass. I, n. 6289/2014).

Resta pur sempre valido il principio per cui l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio minore deve osservare il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto (Cass. VI, ord. n. 4811/2018).

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