Istanza di aumento del contributo economico disposto con i provvedimenti provvisori e urgenti in favore dei figli

Rosaria Giordano

Inquadramento

Ai sensi dell'art. 473-bis.14 c.p.c. il presidente, entro tre giorni dal deposito del ricorso, designa il relatore, al quale può delegare la trattazione del procedimento, e fissa l'udienza di prima comparizione delle parti assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire almeno trenta giorni prima dell'udienza. Se la conciliazione non riesce, il Giudice, sentite le parti e i rispettivi difensori e assunte ove occorra sommarie informazioni, dà con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che ritiene opportuni nell'interesse delle parti, nei limiti delle domande da queste proposte, e dei figli (art. 473-bis.22, comma 1, c.p.c.). Secondo quanto stabilito dall'art. 473-bis.23 c.p.c. i provvedimenti temporanei e urgenti possono essere modificati o revocati dal collegio o dal Giudice delegato in presenza di fatti sopravvenuti o nuovi accertamenti istruttori.

Formula

TRIBUNALE DI ....

GIUDICE DELEGATO .... 1

ISTANZA DI MODIFICA 2 DEI PROVVEDIMENTI TEMPORANEI E URGENTI

NEL PROCEDIMENTO DI DIVORZIO R.G. ....

La Sig.ra ...., rappresentata e difesa come in atti;

- ricorrente -

NEI CONFRONTI DI

Il Sig. ...., rappresentato e difeso come in atti;

- resistente -

ESPONE CHE

Nel corso del presente giudizio di divorzio tra le parti, fallito il tentativo di conciliazione, la S.V. ha disposto all'esito dell'udienza di comparizione il pagamento, da parte del Sig. ...., in favore della Sig.ra .... della somma di Euro .... mensili a titolo di contributo economico provvisorio per il mantenimento della prole, stante il collocamento presso la stessa dei figli minori .....

Il citato provvedimento è stato disposto a titolo temporaneo e urgente, ex art. 473-bis.22, sull’assunto della provvisoria sufficienza dell’assegno al mantenimento della prole, attesa la concorrente disponibilità di mezzi economici nella richiedente.

Peraltro, sono mutate le condizioni economiche dell'esponente, la quale ha perso il proprio lavoro di .... presso la società ...., fallita in data .... ed in questi mesi non è riuscita a reperire un'altra occupazione.

Pertanto, la ricorrente non è attualmente in grado di far fronte alle esigenze dei figli minori collocati presso di sé con l'importo attuale dell'assegno disposto esclusivamente in favore della prole, del quale chiede l'aumento sino alla somma di Euro .... mensili o a quella che la S.V. riterrà dovuta.

Invero, occorre a riguardo considerare che ....

P.T.M.

Voglia l'Ill.mo Giudice adito, previa convocazione delle parti 3, previa modifica della prefata ordinanza provvisoria, disporre l'aumento dell'assegno disposto in favore della Sig.ra .... per la prole minorenne sino all'importo mensile di Euro .... o altro ritenuto adeguato.

Luogo e data ....

Firma Avv. ....

[1] [1] Trattandosi di istanza in corso di causa la stessa deve essere formulata al Giudice procedente del procedimento di divorzio (presidente se ha assegnato la causa a se stesso; giudice delegato).

[2] [2] Quanto alla stesura di tale atto sembra dover trovare applicazione l'art. 3, comma 1, lett. b), del d.m. 7 agosto 2023, n. 110 “Regolamento per la definizione dei criteri di redazione, dei limiti e degli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo, ai sensi dell'articolo 46 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile”, essendo un'istanza equiparabile non agli atti introduttivi o di impugnazione bensì alle memorie, alle repliche e in genere a tutti gli altri atti del giudizio e dunque la stessa deve essere contenuta in 50.000 caratteri.

[3] [3] Il Giudice procedente deve infatti decidere sull'istanza pur in corso di causa nel rispetto del contraddittorio con l'altra parte.

Commento

Ai sensi dell'art. 473-bis.14 c.p.c. il presidente, entro tre giorni dal deposito del ricorso, designa il relatore, al quale può delegare la trattazione del procedimento, e fissa l'udienza di prima comparizione delle parti assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire almeno trenta giorni prima dell'udienza. Se la conciliazione non riesce, il Giudice, sentite le parti e i rispettivi difensori e assunte ove occorra sommarie informazioni, dà con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che ritiene opportuni nell'interesse delle parti, nei limiti delle domande da queste proposte, e dei figli (art. 473-bis.22, comma 1, c.p.c.). Secondo quanto stabilito dall'art. 473-bis.23 c.p.c. i provvedimenti temporanei e urgenti possono essere modificati o revocati dal collegio o dal Giudice delegato in presenza di fatti sopravvenuti o nuovi accertamenti istruttori.

L'art. 473-bis.23 c.p.c. precisa i limiti entro i quali sono modificabili i provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse delle parti, dettando sotto tale profilo una disciplina analoga ma non esattamente coincidente a quella espressa, prima della novella realizzata dal d.lgs. n. 149/2022, dall'art. 708 c.p.c.

Più in particolare, la norma in commento dispone, in senso analogo ma non coincidente a quanto disposto anteriormente dall'abrogato art. 708 c.p.c. e in attuazione dell'art. 1, comma 23, lett. u), della l. n. 206/2021, che i provvedimenti temporanei e urgenti possono essere modificati o revocati dall'autorità giudiziaria in presenza di fatti sopravvenuti o di nuovi accertamenti istruttori.

Nella normativa antecedente i provvedimenti in oggetto erano pronunciati dal presidente del tribunale, cui competeva l’audizione dei coniugi in prima udienza, e l’art. 708 consentiva al giudice istruttore di revocare o modificare l’ordinanza presidenziale ove si fossero verificati mutamenti nelle circostanze. Il testo fu poi mutato con la soppressione del potere attribuito al giudice istruttore e con la contestuale previsione dell’alternativa impugnabilità a mezzo di reclamo alla corte di appello. Abrogato l’art. 708, l’art. 473-bis.22 ha conferito potere di revoca e modifica dei provvedimenti temporanei e urgenti al collegio o al giudice delegato in presenza di fatti nuovi o di nuovi accertamenti istruttori. E contemporaneamente alla sua introduzione l’art. 473-bis.24 ha disciplinato in modo dettagliato il procedimento di reclamo.

 Il testo attuale dell’art. 473-bis.23 attribuisce rilievo specifico alle nuove risultanze emerse da esiti probatori e sotto questo profilo è stato dato un opportuno chiarimento rispetto alla questione della possibilità di annoverare l'esito degli approfondimenti istruttori nell'ambito dei fatti sopravvenuti, che non era sempre risolta in senso univocamente affermativo dalla giurisprudenza di merito. La proposizione del reclamo non è condizionata alla sussistenza di specifici presupposti condizionanti la revoca e la modifica. Possono quindi assumere rilievo ai fini della revoca e/o modifica dei provvedimenti temporanei tanto le sopravvenienze sostanziali, quanto quelle processuali. E’ rimasto, nel successivo testo dell’art. 473-bis.22 e dell’art. 473-bis.23, il connotato della temporaneità e dell’urgenza che indica la natura provvisoria dei provvedimenti e la loro giustificazione costituita dall’opportunità di provvedere con immediatezza prima ancora che possa pronunciarsi il collegio.  Per il caso di provvedimenti divenuti definitivi si applica il generale disposto dell’art. 473-bis.29 c.p.c.

Sul piano sostanziale, l'assegno di mantenimento disposto nell'interesse dei figli può essere modificato, riducendolo o elevandolo, quando si verifichino delle modificazioni nella situazione patrimoniale dei genitori che impongano di riequilibrare la proporzionalità degli oneri di mantenimento che devono gravare su ciascun genitore. La modifica può pertanto intervenire quando si vengano a determinare dei mutamenti nelle esigenze di vita dei figli o nelle condizioni economiche e patrimoniali del genitore obbligato. È onere di chi chiede la modifica dell'assegno di mantenimento dare la prova delle intervenute modificazioni e quindi allegare gli elementi di raffronto necessari per apprezzare la sussistenza effettiva di circostanze innovative (cfr. Cosmai, Assegno di mantenimento per i figli, in ilfamiliarista.it).

Tuttavia, non ogni mutamento del patrimonio o dei redditi dell'obbligato può giustificare una richiesta di modifica degli assetti economici ma solo quello che determini un effettivo depauperamento nel patrimonio dell'obbligato valutato nel suo complesso (Cass. I, n. 6289/2014).

Resta pur sempre valido il principio per cui l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio minore deve osservare il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto (Cass. VI, ord. n. 4811/2018).

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