Istanza di aumento del contributo economico disposto con i provvedimenti provvisori e urgenti in favore dei figli maggiorenni economicamente non autosufficientiInquadramentoAi sensi dell'art. 473-bis.14 c.p.c. il presidente, entro tre giorni dal deposito del ricorso, designa il relatore, al quale può delegare la trattazione del procedimento, e fissa l'udienza di prima comparizione delle parti assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire almeno trenta giorni prima dell'udienza. Se la conciliazione non riesce, il Giudice, sentite le parti e i rispettivi difensori e assunte ove occorra sommarie informazioni, dà con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che ritiene opportuni nell'interesse delle parti, nei limiti delle domande da queste proposte, e dei figli (art. 473-bis.22, comma 1, c.p.c.). Secondo quanto stabilito dall'art. 473-bis.23 c.p.c. i provvedimenti temporanei e urgenti possono essere modificati o revocati dal collegio o dal Giudice delegato in presenza di fatti sopravvenuti o nuovi accertamenti istruttori. FormulaTRIBUNALE DI .... GIUDICE ISTRUTTORE .... [1] ISTANZA DI MODIFICA [2] DEI PROVVEDIMENTI TEMPORANEI NEL PROCEDIMENTO DI DIVORZIO R.G. .... La Sig.ra ...., rappresentata e difesa come in atti; - ricorrente - NEI CONFRONTI DI Il Sig. ...., rappresentato e difeso come in atti; - resistente - ESPONE CHE Nel corso del presente giudizio di divorzio tra le parti, fallito il tentativo di conciliazione, la S.V. ha disposto all'esito dell'udienza di comparizione il pagamento in favore dell'istante .... della somma di Euro .... mensili, stante il collocamento presso di sé della figlia maggiorenne ...., studentessa universitaria [3]. Invero, l'obbligo dei genitori di provvedere al mantenimento di .... non è cessato con il raggiungimento da parte della stessa della maggiore età perché sta frequentando – peraltro con assoluto profitto – l'Università e non è economicamente indipendente. Peraltro, sono mutate le condizioni economiche dell'esponente, la quale ha perso il proprio lavoro di .... presso la società ...., fallita in data .... ed in questi mesi non è riuscita a reperire un'altra occupazione. Pertanto, la ricorrente non è attualmente in grado di far fronte alle esigenze della figlia ...., sicché chiede che venga disposto un aumento dell'assegno sino alla somma di Euro .... mensili. Invero, occorre a riguardo considerare che .... P.T.M. Voglia l'Ill.mo Giudice istruttore adito, previa convocazione delle parti [4], previa modifica della prefata ordinanza provvisoria, disporre l'aumento dell'assegno disposto in favore della Sig.ra .... per la prole maggiorenne sino all'importo mensile di Euro .... o altro ritenuto adeguato. Luogo e data .... Firma Avv. .... [1] Trattandosi di istanza in corso di causa la stessa deve essere formulata al Giudice istruttore del procedimento di divorzio. [2] Quanto all'estensione di tale atto sembra dover trovare applicazione l'art. 3, comma 1, lett. b), del d.m. 7 agosto 2023, n. 110 “Regolamento per la definizione dei criteri di redazione, dei limiti e degli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo, ai sensi dell'articolo 46 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile”, essendo un'istanza equiparabile non agli atti introduttivi o di impugnazione bensì alle memorie, alle repliche e in genere a tutti gli altri atti del giudizio e dunque la stessa deve essere contenuta in 50.000 caratteri. [3] Invero, l'assegno di mantenimento può essere versato direttamente al figlio solo quando tale richiesta venga specificamente formulata in giudizio dal medesimo (Cass. I, n. 25300/2013). Tuttavia, la cessazione della convivenza priva il genitore della legittimazione a richiedere il contributo al mantenimento della prole: in questa ipotesi, unico legittimato resta quindi il figlio maggiorenne che potrà agire anche in via esecutiva a tutela del proprio diritto. [4] Il Giudice istruttore deve infatti decidere sull'istanza pur in corso di causa nel rispetto del contraddittorio con l'altra parte. CommentoAi sensi dell'art. 473-bis.14 c.p.c. il presidente, entro tre giorni dal deposito del ricorso, designa il relatore, al quale può delegare la trattazione del procedimento, e fissa l'udienza di prima comparizione delle parti assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire almeno trenta giorni prima dell'udienza. Se la conciliazione non riesce, il Giudice, sentite le parti e i rispettivi difensori e assunte ove occorra sommarie informazioni, dà con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che ritiene opportuni nell'interesse delle parti, nei limiti delle domande da queste proposte, e dei figli (art. 473-bis.22, comma 1, c.p.c.). Secondo quanto stabilito dall'art. 473-bis.23 c.p.c. i provvedimenti temporanei e urgenti possono essere modificati o revocati dal collegio o dal Giudice delegato in presenza di fatti sopravvenuti o nuovi accertamenti istruttori. L'art. 473-bis.23 c.p.c. precisa i limiti entro i quali sono modificabili i provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse delle parti, dettando sotto tale profilo una disciplina analoga ma non esattamente coincidente a quella espressa, prima della novella realizzata dal d.lgs. n. 149/2022, dall'art. 709 c.p.c. Più in particolare, la norma in commento dispone, in senso analogo a quanto disposto sinora dall'art. 709 c.p.c. e in attuazione dell'art. 1, comma 23, lett. u), della l. n. 206/2021, che i provvedimenti temporanei e urgenti possono essere modificati o revocati dall'autorità giudiziaria in presenza di fatti sopravvenuti o di nuovi accertamenti istruttori. Sotto quest'ultimo profilo, è stato dato un opportuno chiarimento rispetto alla questione della possibilità di annoverare l'esito degli approfondimenti istruttori nell'ambito dei fatti sopravvenuti, che non era sempre risolta in senso univocamente affermativo dalla giurisprudenza di merito. Possono quindi assumere rilievo ai fini della revoca e/o modifica dei provvedimenti temporanei tanto le sopravvenienze sostanziali, quanto quelle processuali. Sul piano sostanziale, come noto, l'assegno di mantenimento disposto nell'interesse dei figli può essere modificato, riducendolo o aumentandolo, quando si verifichino delle modificazioni nella situazione patrimoniale dei genitori che impongano di riequilibrare la proporzionalità degli oneri di mantenimento che devono gravare su ciascun genitore. La modifica può pertanto intervenire quando si vengano a determinare dei mutamenti nelle esigenze di vita dei figli o nelle condizioni economiche e patrimoniali del genitore obbligato. È onere di chi chiede la modifica dell'assegno di mantenimento dare la prova delle intervenute modificazioni e quindi allegare gli elementi di raffronto necessari per apprezzare la sussistenza effettiva di circostanze innovative (cfr. Cosmai, Assegno di mantenimento per i figli, in ilfamiliarista.it). Tuttavia, il dovere di mantenimento non cessa con l'intervenuto raggiungimento della maggiore età dei figli ma prosegue sino al raggiungimento della loro autosufficienza economica. Nondimeno, il diritto del coniuge di ottenere un assegno per il mantenimento del figlio maggiorenne convivente è da escludere quando quest'ultimo abbia iniziato a svolgere un'attività lavorativa, così dimostrando il raggiungimento di una adeguata capacità e determinando la cessazione del corrispondente obbligo di mantenimento ad opera del genitore, sicché l'eventuale perdita dell'occupazione o il negativo andamento della stessa non comporta la reviviscenza dell'obbligo del genitore al mantenimento (Cass. VI, n. 6509/2017). In ogni caso, la cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto riguardante l'età, l'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, l'impegno rivolto alla ricerca di un'occupazione lavorativa nonché, in particolare, la complessiva condotta personale tenuta dal raggiungimento della maggiore età dall'avente diritto (Cass. VI, ord. n. 5088/2018). |