Istanza congiunta di definizione delle statuizioni patrimoniali della sentenza di divorzio mediante pagamento in un'unica soluzione

Rosaria Giordano

Inquadramento

L'art. 5, comma 8, l. div. stabilisce che, previo accordo delle parti, la corresponsione dell'assegno può avvenire in un'unica soluzione ove questa sia ritenuta equa dal tribunale. La stessa norma precisa, rendendo quindi definitivo l'assetto così configurato dalle parti, che, in tal caso, non può essere proposta alcuna successiva domanda di contenuto economico (e quindi anche il ricorso per la revisione delle condizioni economiche del divorzio ex art. 9 della l. n. 898/1970). Sono discussi i criteri di quantificazione dell'assegno in questione.

Formula

TRIBUNALE DI ....

ISTANZA CONGIUNTA DI DEFINIZIONE DELLE STATUIZIONI PATRIMONIALI DELLA SENTENZA DI DIVORZIO

La Sig.ra ...., rappresentata e difesa come in atti;

- ricorrente -

Il Sig. ...., rappresentato e difeso come in atti;

- resistenti -

PREMESSO CHE

– Con ricorso depositato dinanzi all'intestato Tribunale in data ...., l'esponente Sig.ra ...., ha chiesto pronunciarsi il divorzio dal Sig. ....;

– sulle questioni economiche e inerenti l'affidamento della prole vi era in origine conflittualità tra le parti;

– attraverso i propri avvocati, le parti hanno trovato un accordo (doc. 1) sulla definizione delle condizioni economiche mediante la corresponsione da parte del Sig. .... alla Sig.ra .... di un assegno divorzile una tantum pari ad Euro .... [1];

– l'assegno appare conforme ai criteri di quantificazione dello stesso in considerazione del reddito delle parti, in quanto, come già documentato nel presente giudizio, .... [2];

CHIEDONO CHE

Il Tribunale adito, effettuato il vaglio di equità, definisca le condizioni economiche del divorzio in conformità all'accordo allegato.

Luogo e data ....

Firma Avv. ....

Si produce:

Accordo tra le parti per la definizione delle condizioni economiche del divorzio mediante corresponsione di un assegno una tantum.

[1] Peraltro, sovente l'assegno una tantum si concreta nell'attribuzione al beneficiario non di una somma di denaro, bensì del trasferimento della proprietà di un immobile. Tuttavia la clausola non potrebbe, almeno secondo un precedente di merito, essere reciproca. Invero, si è ritenuto che le clausole del divorzio congiunto, aventi ad oggetto due trasferimenti patrimoniali reciproci (uno del marito a favore della moglie e uno della moglie a favore del marito) entrambi a titolo di liquidazione in un'unica soluzione dell'assegno divorzile (c.d. una tantum), sono contrarie all'ordine pubblico e come tali non possono essere legittimamente oggetto di analogo capo di una sentenza di divorzio, nonostante le richieste concordi delle parti (Trib. Milano IX, 16 aprile 2015, in ilfamiliarista.it, 7 luglio 2015, con nota di Simeone).

[2] È discusso se l'assegno debba essere quantificato avendo riguardo alla soddisfazione dell'esigenza del coniuge beneficiario di disporre di mezzi adeguati per il tempo in cui non possa procurarseli per ragioni oggettive ovvero se debba procedersi ad una capitalizzazione dell'assegno periodico in relazione alla presumibile durata della vita del beneficiario ovvero, ancora, se le parti possano essere autonome nella determinazione stessa.

Commento

L'art. 5, comma 8, l. div. stabilisce che su accordo delle parti la corresponsione può avvenire in unica soluzione ove questa sia ritenuta equa dal tribunale.

Rientra nella nozione di assegno in un'unica soluzione, di cui all'art. 5, comma 8, l. n. 898/1970, ogni corresponsione di somme o di altre utilità nascenti da una unica fonte negoziale la cui funzione sia quella di sistemare definitivamente i rapporti economici relativi tra i coniugi divorziati, al di là del nomen iuris che le parti hanno inteso ad esso dare nelle loro pattuizioni (Cass. sez. lav., n. 3635/2012).

Invero, come evidenziato in sede di legittimità, durante il procedimento di divorzio i coniugi possono pervenire ad accordi compositivi della lite, in particolare anche prevedendo il trasferimento di diritti reali su immobili a titolo di assegno divorzile c.d. una tantum. All'esito dei patti raggiunti, i coniugi possono formulare conclusioni congiunte al fine di provocare una decisione conforme dell'organo giudicante. Il Giudice di merito è in linea di principio tenuto a deliberare gli accordi delle parti ma mantiene il potere anche di modificarli o integrarli se ritenuti non equi (Cass. I, n. 23566/2016, in ilfamiliarista.it, 22 marzo 2017, con nota di Buffone).

La stessa norma precisa, rendendo quindi definitivo l'assetto così configurato dalle parti, che, in tal caso, non può essere proposta alcuna successiva domanda di contenuto economico (e quindi anche il ricorso per la revisione delle condizioni economiche del divorzio ex art. 9 della l. n. 898/1970).

È stato così affermato, anche di recente, in giurisprudenza, che mediante l'assegno divorzile in unica soluzione (c.d. una tantum), le parti definiscono tra loro ogni questione patrimoniale, distaccando definitivamente le reciproche fortune, sicché non possono poi modificarne la misura in aumento o in diminuzione, né affiancarvi un assegno periodico, neppure adducendo eventi sopravvenuti (art. 5, comma 8, l. n. 898/1970), con conseguente improponibilità delle eventuali nuove domande di contenuto economico, quand'anche avanzate con ricorso congiunto (cfr. Trib. Modena II, 5 gennaio 2017, n. 85).

La S.C. ha peraltro di recente precisato che la preclusione per il coniuge beneficiario di assegno divorzile in unica soluzione, di cui all'art. 5, comma 8, l. n. 898/1970, di future pretese di carattere economico, non riguarda anche l'azione di accertamento della comunione de residuo proposta dall'ex coniuge ai sensi degli artt. 177, lett. b) e c), e 178 c.c., trattandosi di pretesa fondata su presupposti e finalità del tutto diversi, atteso che la detta comunione si costituisce solo su taluni beni dei coniugi e soltanto se ancora esistenti al momento del suo scioglimento (Cass. I, n. 4492/2021).

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