Ricorso per la modifica delle condizioni della separazione/del divorzio/ delle condizioni di affidamento dei figli di genitori non coniugati ex art. 473-bis.29 c.p.c.

Rosaria Giordano

Inquadramento

Il procedimento per la modifica delle condizioni della separazione tra i coniugi, del divorzio o dell’affidamento dei figli di genitori non coniugati è fondato sull'esigenza di adeguare nel tempo i provvedimenti già adottati nei relativi procedimenti. In particolare, dopo e nonostante il passaggio in giudicato della sentenza che ha pronunciato sulla separazione o l'omologa delle condizioni della separazione consensuale o sul divorzio, le parti possono sempre chiedere al Tribunale la modifica dei provvedimenti che le riguardino nonché di quelli relativi ai figli. Per esemplificazione la formula che segue riguarda la fattispecie di modifica delle condizioni di separazione.

Formula

TRIBUNALE DI .... 1

RICORSO 2 PER LA MODIFICA DELLE CONDIZIONI DELLA SEPARAZIONE

La Sig.ra 3...., nata a .... il .... (C.F. ....) 4, residente in ...., via/piazza .... n. ...., elettivamente domiciliata in ...., via ...., n. ...., presso lo studio dell'avvocato 5...., C.F. ...., fax .... 6, che la rappresenta e difende in forza di procura alle liti in calce al presente atto;

- ricorrente -

NEI CONFRONTI DI

Il Sig. ...., nato a .... il .... (C.F. ....), residente in ...., via/piazza .... n. ....

- resistente -

ESPONE CHE

Nel verbale omologato con sentenza dall'intestato Tribunale, in data ...., delle condizioni di separazione consensuale tra le parti, si prevedeva che il Sig. .... era tenuto a versare in favore della figlia minore .... collocata presso l'odierna ricorrente, la somma mensile di Euro .....

Peraltro, sono mutate le condizioni economiche dell'esponente 7, la quale ha perso il proprio lavoro di .... presso la società ...., fallita in data .... ed in questi mesi non è riuscita a trovare un'altra occupazione 8.

Pertanto, la ricorrente non riesce a fare fronte alle esigenze della figlia minore che, del resto, negli anni si sono accresciute in quanto .....

Si richiede, quindi, che, previa modifica delle condizioni di separazione consensuale tra le parti, il Sig. .... sia dichiarato obbligato alla corresponsione alla ricorrente di un assegno mensile pari ad Euro .... in favore della prole.

P.T.M.

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, previa convocazione delle parti, modificare le condizioni della separazione consensuale, ponendo a carico del Sig. .... un assegno mensile pari ad Euro ....

Luogo e data ....

Firma Avv. ....

PROCURA

Delego a rappresentarmi e difendermi con riguardo alla redazione del presente ricorso e degli altri atti del procedimento l'Avv. ...., eleggendo domicilio nello studio dello stesso in ...., via .... e conferendo al medesimo ogni più ampia facoltà di legge.

Per autentica della sottoscrizione ....

Firma Avv. ....

[1] [1] La competenza è demandata per materia al Tribunale e il procedimento segue le forme del rito per le controversie in materia di persone, minori e famiglie (art. 473-bis.47 c.p.c.).  La competenza per territorio spetta al tribunale individuato ai sensi dell’art. 473-bis.11, primo comma, se deve essere pronunciato un provvedimento inerente il mantenimento della prole minorenne. In mancanza di figli minorenni è competente il tribunale del luogo di residenza o di domicilio del convenuto.

[2] [2] In base all'art. 2 del d.m. 7 agosto 2023, n. 110 “Regolamento per la definizione dei criteri di redazione, dei limiti e degli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo, ai sensi dell'articolo 46 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile”, al fine di assicurare la chiarezza e la sinteticità degli atti processuali in conformità a quanto prescritto dall'articolo 121 del codice di procedura civile, i ricorsi sono redatti con la seguente articolazione: a) intestazione, contenente l'indicazione dell'ufficio giudiziario davanti al quale la domanda è proposta e della tipologia di atto; b) parti, comprensive di tutte le indicazioni richieste dalla legge; c) parole chiave, nel numero massimo di venti, che individuano l'oggetto del giudizio; d) nelle impugnazioni, estremi del provvedimento impugnato con l'indicazione dell'autorità giudiziaria che lo ha emesso, la data della pubblicazione e dell'eventuale notifica; e) esposizione distinta e specifica, in parti dell'atto separate e rubricate, dei fatti e dei motivi in diritto, nonché, quanto alle impugnazioni, individuazione dei capi della decisione impugnati ed esposizione dei motivi; f) nella parte in fatto, puntuale riferimento ai documenti offerti in comunicazione, indicati in ordine numerico progressivo e denominati in modo corrispondente al loro contenuto, preferibilmente consultabili con apposito collegamento ipertestuale; g) con riguardo ai motivi di diritto, esposizione delle eventuali questioni pregiudiziali e preliminari e di quelle di merito, con indicazione delle norme di legge e dei precedenti giurisprudenziali che si assumono rilevanti; h) conclusioni, con indicazione distinta di ciascuna questione pregiudiziale, preliminare e di merito e delle eventuali subordinate; i) indicazione specifica dei mezzi di prova e indice dei documenti prodotti, con la stessa numerazione e denominazione contenute nel corpo dell'atto, preferibilmente consultabili con collegamento ipertestuale; l) valore della controversia; m) richiesta di distrazione delle spese; n) indicazione del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. L'art. 3 lett. a) precisa che il ricorso deve avere un'estensione massima di 80.000 caratteri, salvi gli elementi esclusi dall'art. 4, e ferma restando (ex art. 5) la possibilità di superare detti limiti se la controversia presenta questioni di particolare complessità, anche in ragione della tipologia, del valore, del numero delle parti o della natura degli interessi coinvolti, ipotesi nella quale il difensore espone sinteticamente nell'atto le ragioni per le quali si è reso necessario il superamento dei limiti. Il richiamato Regolamento non trova applicazione nelle controversie di valore superiore a 500.000 euro.

[3] [3] Trova applicazione la regola generale di cui all'art. 125 c.p.c. per la quale il ricorso deve essere corredato dall'indicazione delle parti.

[4] [4] In tutti gli atti introduttivi di un giudizio, compresa l'azione civile in sede penale e in tutti gli atti di prima difesa devono essere indicati, le generalità complete della parte, la residenza o sede, il domicilio eletto presso il difensore ed il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio.

[5] [5] A partire dal 18 agosto 2014, gli atti di parte, redatti dagli avvocati, che introducono il giudizio o una fase giudiziale, non devono più contenere l'indicazione dell'indirizzo di PEC del difensore: v. art. 125 c.p.c. e art. 13, comma 3-bis, d.P.R. n. 115/2002 modificati dalla l. n. 114/2014.

[6] [6] L'indicazione del numero di fax dell'avvocato, già prevista dall'art. 125 c.p.c. , è stata soppressa dal d.lgs. 164/2024.

[7] [7] Mediante il procedimento di revisione delle condizioni della separazione consensuale, tuttavia, non possono essere dedotti vizi del consenso che abbiano asseritamente inficiato l'accordo di separazione (cfr. anche Trib. Roma I, 16 marzo 2012, in Giur. mer., 2013, n. 10, 2101, con nota di Serrao), dovendo piuttosto lo stesso fondarsi su fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale gli accordi stessi erano stati stipulati (Trib. Modena II, 18 aprile 2012). Inoltre, la S.C. ha chiarito che la separazione consensuale è un negozio di diritto familiare avente un contenuto essenziale – il consenso reciproco a vivere separati, l'affidamento dei figli, l'assegno di mantenimento ove ne ricorrano i presupposti – e un contenuto eventuale, che trova solo occasione nella separazione, costituito da accordi patrimoniali del tutto autonomi che i coniugi concludono in relazione all'instaurazione di un regime di vita separata (nella specie vendita della casa familiare e attribuzione del ricavato a ciascun coniuge in proporzione al denaro investito nel bene stesso). Di conseguenza questi ultimi non sono suscettibili di modifica (o conferma) in sede di ricorso ad hoc per la revisione delle condizioni della separazione ovvero nel processo di divorzio, la quale può riguardare unicamente le clausole aventi causa nella separazione personale, ma non i patti autonomi, che restano a regolare i reciproci rapporti ai sensi dell'art. 1372 c.c. (Cass. I, n. 5061/2021).

[8] [8] Il ricorso volto ad ottenere la revisione delle condizioni stabilite nel provvedimento di omologazione della separazione consensuale deve necessariamente prendere in considerazione la novità dei fatti legittimanti la revisione stessa e la loro incidenza sulle condizioni economiche del ricorrente (Cass. VI, n. 4416/2014).

Commento

Il procedimento per la modifica delle condizioni della separazione tra i coniugi è fondato sull'esigenza di adeguare nel tempo i provvedimenti già adottati (Cass. I, n. 7770/2012), che può presentarsi anche dopo e nonostante il passaggio in giudicato della sentenza che ha pronunciato sulla separazione o sul divorzio (Cass. n. 21874/2014). Il presupposto necessario è che siano intervenuti mutamenti rilevanti che incidono sulle condizioni economico-patrimoniali delle parti o comunque su presupposti rilevanti della decisione (Cass. S.U., n. 28287/2018; Cass. I, n. 1119/2020; Cass. I, n. 7555/2020; Cass. I, n. 11504/2017).

Il mutamento  dei presupposti di fatto sui quali è fondato il provvedimento che dispone il versamento di un assegno, della corresponsione di un contributo in ambito familiare o dell’affidamento di figli non può essere unilateralmente operato in peius con effetti vincolanti per i destinatari,  È a tale scopo sempre necessario promuovere il procedimento  che era previsto, prima della riforma di cui al d.lgs. 149/2022, dall’art. 710 c.p.c. per la separazione, dall’art. 9 della legge divorzio e che attualmente è disciplinato dall’art. 473-bis.29. Come è stato ribadito anche nella recente giurisprudenza di legittimità, infatti, la decisione del Giudice, relativa al contributo per il mantenimento del figlio a carico del genitore non affidatario o collocatario, non ha effetti costitutivi, bensì meramente dichiarativi di un diritto che nell'an è direttamente connesso allo status genitoriale. In sostanza, il diritto di un coniuge alla prestazione e il corrispondente obbligo dell'altro ad eseguirla, nella misura e nei modi stabiliti dal provvedimento giudiziale, si conservano sino a quando non intervenga la modifica di tale provvedimento, rimanendo del tutto ininfluente il momento in cui di fatto sono maturati i presupposti per la modificazione o soppressione dell'obbligo suddetto, sicché in mancanza di specifiche disposizioni, in base ai principi generali relativi alla autorità, intangibilità e stabilità, per quanto temporalmente limitata (rebus sic stantibus), della precedente imposizione del contributo medesimo, la decisione giurisdizionale di revisione non può avere decorrenza anticipata al momento dell'accadimento innovativo, rispetto alla data della domanda di modificazione (Cass. I, ord. 5170/2024; Cass. I, n. 4224/2021). La Corte di cassazione, con ordinanza n. 283/2020, ha ricordato che i provvedimenti in tema di mantenimento dei figli minori di genitori divorziati passano in giudicato ma, essendo sempre rivedibili, divengono definitivi solo rebus sic stantibus: il Giudice, in sede di revisione, non può procedere ad una diversa ponderazione delle pregresse condizioni economiche delle parti né può prendere in esame fatti anteriori alla definitività del titolo o che avrebbero potuto essere fatti valere con gli strumenti concessi per impedirne la definitività.

In particolare, l'assegno di mantenimento disposto nell'interesse dei figli può essere modificato, riducendolo o elevandolo, quando si verifichino delle modificazioni nella situazione patrimoniale dei genitori che impongano di riequilibrare la proporzionalità degli oneri di mantenimento che devono gravare su ciascun genitore. La modifica può pertanto intervenire quando si vengano a determinare dei mutamenti nelle esigenze di vita dei figli o nelle condizioni economiche e patrimoniali del genitore obbligato. È onere di chi chiede la modifica dell'assegno di mantenimento dare la prova delle intervenute modificazioni e quindi allegare gli elementi di raffronto necessari per apprezzare la sussistenza effettiva di circostanze innovative (cfr. Cosmai, Assegno di mantenimento per i figli, in ilfamiliarista.it). La giurisprudenza ha ripetutamente affermato che la revisione dell’assegno di divorzio si giustifica solo al sopraggiungere di un’effettiva e significativa modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi; e che la verifica del cambiamento richiede una comparazione tra le rispettive situazioni reddituali e patrimoniali ed un accertamento dell’effettività dei mutamenti oltre che del nesso eziologico tra tali modifiche e la nuova situazione economica (Cass. I, n. 23091/2024). Non è sufficiente un sopraggiunto mutamento dell’orientamento giurisprudenziale delle norme applicabili perché la funzione della giurisprudenza è soltanto ricognitiva, occorrendo un mutamento sopravvenuto delle condizioni patrimoniali delle parti (Cass. I, n. 22983/2024). Può costituire evento rilevante la convivenza more uxorio intrapresa dall’ex coniuge beneficiario (Cass. I, n. 3645/2023) ed altrettanto può esserlo la ripresa della convivenza tra gli ex coniugi divorziati (Cass. I, ord. n. 6889/2023).

Già in passato, quando nel sistema previgente alla riforma realizzata dal d.lgs. n. 149/2022, il procedimento per la revisione delle condizioni di divorzio si svolgeva nelle forme camerali di cui agli artt. 737 e ss. c.p.c., la S.C. aveva puntualizzato che lo stesso aveva natura contenziosa e doveva svolgersi nel pieno contraddittorio delle parti titolari di interessi confliggenti, connotandosi di conseguenza per un rito caratterizzato: dalla pubblicità degli atti depositati nel fascicolo di causa e accessibili a chiunque vi abbia interesse; dalla ammissione delle parti ad esporre le rispettive ragioni oralmente, di persona o con la assistenza tecnica di un difensore, oppure di farsi rappresentare da altri al fine di tale trattazione orale; dal controllo delle parti medesime sulla fase del procedimento; dal contenuto della decisione che, come tale deve essere motivata nella osservanza del canone di congruità argomentativa, resa pubblica con il deposito e comunicata alle parti costituite essendo così assoggettata al successivo controllo di opinione, che appare idoneo a metterla al riparo da rischi di arbitrarietà. In tale modo è anche assicurato il pieno rispetto delle regole del contraddittorio e garantite le posizioni delle parti dotate del potere di impulso processuale (Cass. I, n. 3028/2020).

In linea con la natura contenziosa del giudizio, l'art. 473-bis.29 c.p.c. ha stabilito che il procedimento da seguire per ottenere la revisione delle condizioni della separazione o del divorzio è il medesimo delineato per il rito unitario per le controversie in materia di persone, minori e famiglie; e quindi non più, come sinora, un giudizio camerale “puro”, con un conseguente incremento delle garanzie processuali oggi verificatosi per le parti, che potrebbe tuttavia incidere negativamente sulla durata di giudizi che talora meriterebbero un più immediato intervento correttivo da parte dell'autorità giudiziaria. Nei giudizi di revisione delle condizioni della separazione e del divorzio si applica la sospensione dei termini nel periodo feriale (Cass. Sez. Unite, n. 12946/2024). 

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