Ricorso per la revisione delle condizioni di scioglimento dell'unione civile

Rosaria Giordano

Inquadramento

Ai sensi dell'art. 1, comma 24, l. n. 76/2016, l'unione civile viene meno quando le parti hanno manifestato, anche disgiuntamente, la volontà di scioglimento dinanzi all'ufficiale dello stato civile e, su domanda giudiziale proposta decorsi tre mesi dalla dichiarazione, il tribunale competente ha dichiarato lo scioglimento del rapporto. Il Tribunale, oltre che dichiarare con sentenza lo scioglimento dell'unione, può adottare i provvedimenti di cui alle disposizioni relative alla l. n. 878/1970 sul divorzio richiamate dal comma 25 dell'art. 1 della citata l. n. 76/2016 (cfr. Sesta, Manuale di diritto di famiglia, Padova, 2016, 222). Pertanto, è possibile chiedere la revisione delle condizioni fissate nella sentenza.

Formula

TRIBUNALE DI .... 1

RICORSO PER LA REVISIONE DELLE CONDIZIONI DI SCIOGLIMENTO DELL'UNIONE CIVILE 2

La Sig.ra 3...., nata a .... il .... (C.F. ....) 4, residente in ...., via/piazza .... n. ...., elettivamente domiciliata in ...., via ...., n. ...., presso lo studio dell'Avv. ...., C.F. ...., PEC....., che la rappresenta e difende in forza di procura alle liti in calce al presente atto;

- ricorrente -

NEI CONFRONTI DI

La Sig.ra ...., nata a .... il .... (C.F. ....), residente in ...., via/piazza .... n. ....

- resistente -

ESPONE CHE

Con sentenza in data ...., passata in giudicato, il Tribunale di ...., nel pronunciare lo scioglimento dell'unione civile tra le parti, contratta in ...., in data ...., tra le parti così disponeva quanto all'assegno posto a carico della resistente in favore dell'odierna ricorrente: “ .... ”.

Peraltro, rispetto a tale momento le condizioni economiche dell'esponente sono significativamente mutate perché ha perso il proprio lavoro di .... presso la società ...., fallita in data .... ed in questi mesi non è riuscita a trovare un'altra occupazione 5.

In favore del principio di solidarietà coniugale, applicabile senz'altro nell'ambito delle unioni civili, e del diritto della ricorrente a mantenere un tenore di vita adeguato a quello del quale ha goduto durante il rapporto 6, sussistono pertanto le condizioni per aumentare l'importo dell'assegno sino ad Euro .....

Occorre infatti considerare, a riguardo, che la resistente ....

P.T.M.

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, previa convocazione delle parti, disporre la revisione delle condizioni di scioglimento dell'unione civile tra le parti, ponendo a carico del Sig.ra .... un assegno mensile pari ad Euro .....

Luogo e data ....

Firma Avv. ....

PROCURA

Delego a rappresentarmi e difendermi con riguardo alla redazione del presente ricorso e degli altri atti del procedimento l'Avv. ...., eleggendo domicilio nello studio dello stesso in ...., via .... e conferendo al medesimo ogni più ampia facoltà di legge.

Per autentica della sottoscrizione ....

Firma Avv. ....

[1] La competenza è demandata per materia al Tribunale e, quanto alla competenza per territorio, operano i criteri indicati dall'art. 473-bis.11 c.p.c.

[2] In base all'art. 2 del d.m. 7 agosto 2023, n. 110 “Regolamento per la definizione dei criteri di redazione, dei limiti e degli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo, ai sensi dell'articolo 46 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile”, al fine di assicurare la chiarezza e la sinteticità degli atti processuali in conformità a quanto prescritto dall'articolo 121 del codice di procedura civile, il ricorso è redatto con la seguente articolazione: a) intestazione, contenente l'indicazione dell'ufficio giudiziario davanti al quale la domanda è proposta e della tipologia di atto; b) parti, comprensive di tutte le indicazioni richieste dalla legge; c) parole chiave, nel numero massimo di venti, che individuano l'oggetto del giudizio; d) nelle impugnazioni, estremi del provvedimento impugnato con l'indicazione dell'autorita giudiziaria che lo ha emesso, la data della pubblicazione e dell'eventuale notifica; e) esposizione distinta e specifica, in parti dell'atto separate e rubricate, dei fatti e dei motivi in diritto, nonché, quanto alle impugnazioni, individuazione dei capi della decisione impugnati ed esposizione dei motivi; f) nella parte in fatto, puntuale riferimento ai documenti offerti in comunicazione, indicati in ordine numerico progressivo e denominati in modo corrispondente al loro contenuto, preferibilmente consultabili con apposito collegamento ipertestuale; g) con riguardo ai motivi di diritto, esposizione delle eventuali questioni pregiudiziali e preliminari e di quelle di merito, con indicazione delle norme di legge e dei precedenti giurisprudenziali che si assumono rilevanti; h) conclusioni, con indicazione distinta di ciascuna questione pregiudiziale, preliminare e di merito e delle eventuali subordinate; i) indicazione specifica dei mezzi di prova e indice dei documenti prodotti, con la stessa numerazione e denominazione contenute nel corpo dell'atto, preferibilmente consultabili con collegamento ipertestuale; l) valore della controversia; m) richiesta di distrazione delle spese; n) indicazione del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

L'art. 3 lett. a) precisa che il ricorso deve avere un'estensione massima di 80.000 caratteri, salvi gli elementi esclusi dall'art. 4, e ferma restando (ex art. 5) la possibilità di superare detti limiti se la controversia presenta questioni di particolare complessità, anche in ragione della tipologia, del valore, del numero delle parti o della natura degli interessi coinvolti, ipotesi nella quale il difensore espone sinteticamente nell'atto le ragioni per le quali si è reso necessario il superamento dei limiti. Il richiamato Regolamento non trova applicazione nelle controversie di valore superiore a 500.000 euro.

[3] Trova applicazione la regola generale di cui all'art. 125 c.p.c. per la quale il ricorso deve essere corredato dall'indicazione delle parti.

[4] In tutti gli atti introduttivi di un giudizio, compresa l'azione civile in sede penale e in tutti gli atti di prima difesa devono essere indicati: le generalità complete della parte, la residenza o sede, il domicilio eletto presso il difensore ed il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio.

[5] È stato chiarito che il ricorso finalizzato all'ottenimento della revisione delle condizioni di separazione o divorzio – con un principio applicabile per eadem ratio anche nella fattispecie in esame – deve necessariamente prendere in considerazione la novità dei fatti legittimanti la revisione stessa e la loro incidenza sulle condizioni economiche del ricorrente (Cass. VI, n. 4416/2014).

[6] Tuttavia, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito, superando il pregresso criterio del mantenimento del tenore di vita goduto dal coniuge più debole in costanza di matrimonio, che, ai sensi dell'art. 5, comma 6, l. n. 898/1970, dopo le modifiche di cui alla l. n. 74/1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, al quale deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi, o comunque dell'impossibilita di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma, che costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personate di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto (Cass. S.U., n. 18287/2018). La pronuncia è stata resa dalle Sezioni Unite su questione di massima di particolare importanza a seguito del mutamento di orientamento espresso, rispetto al consolidato criterio del c.d. tenore di vita, da Cass. I, n. 11504/2017, secondo cui il Giudice del divorzio, richiesto dell'assegno di cui all'art. 5, comma 6, della l. n. 898/1970, come sostituito dall'art. 10 della l. n. 74/1987, nel rispetto della distinzione del relativo giudizio in due fasi: a) deve verificare, nella fase dell'an debeatur, se la domanda dell'ex coniuge richiedente soddisfa le relative condizioni di legge (mancanza di «mezzi adeguati» o, comunque, impossibilità «di procurarseli per ragioni oggettive»), non con riguardo ad un “tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio”, ma con esclusivo riferimento all'“indipendenza o autosufficienza economica” dello stesso, desunta dai principali “indici” – salvo altri, rilevanti nelle singole fattispecie – del possesso di redditi di qualsiasi specie e/o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari (tenuto conto di tutti gli oneri lato sensu imposti e del costo della vita nel luogo di residenza dell'ex coniuge richiedente), della capacità e possibilità effettive di lavoro personale (in relazione alla salute, all'età, al sesso e al mercato del lavoro dipendente o autonomo), della stabile disponibilità di una casa di abitazione; ciò sulla base delle pertinenti allegazioni deduzioni e prove offerte dal richiedente medesimo, sul quale incombe il corrispondente onere probatorio, fermo il diritto all'eccezione ed alla prova contraria dell'altro ex coniuge; b) deve tener conto, nella fase del quantum debeatur, di tutti gli elementi indicati dalla norma («condizioni dei coniugi», «ragioni della decisione», «contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune», «reddito di entrambi») e valutare «tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio» al fine di determinare in concreto la misura dell'assegno divorzile, sulla base delle pertinenti allegazioni, deduzioni e prove offerte, secondo i normali canoni che disciplinano la distribuzione dell'onere della prova.

Commento

Ai sensi dell'art. 1, comma 24, l. n. 76/2016, l'unione civile viene meno quando le parti hanno manifestato, anche disgiuntamente, la volontà di scioglimento dinanzi all'ufficiale dello stato civile e, su domanda giudiziale presentata, decorsi tre mesi dalla dichiarazione, il tribunale competente ha dichiarato lo scioglimento del rapporto. Il Tribunale, oltre che dichiarare con sentenza lo scioglimento dell'unione, può adottare – tra gli altri – i provvedimenti di cui all'art. 9, comma 2, l. div., richiamato dal comma 25 dell'art. 1 della predetta legge (cfr. Sesta, Manuale di diritto di famiglia, Padova, 2016, 222).

È quindi possibile in ogni tempo, al mutamento delle circostanze, rivedere le condizioni della sentenza di scioglimento dell'unione civile.

Il procedimento per la modifica delle condizioni anche dell'unione civile è fondato sull'esigenza di adeguare nel tempo i provvedimenti già adottati (Cass. I, n. 7770/2012), che può presentarsi anche dopo e nonostante il passaggio in giudicato della sentenza che ha pronunciato sullo scioglimento della stessa (cfr. Cass. n. 21874/2014).

Già in passato, quando nel sistema previgente alla riforma realizzata dal d.lgs. n. 149/2022, il procedimento in esame si svolgeva nelle forme camerali di cui agli artt. 737 e ss. c.p.c., la S.C. aveva puntualizzato che lo stesso aveva natura contenziosa e si svolge nel pieno contraddittorio delle parti titolari di confliggenti, connotandosi di conseguenza per un rito caratterizzato: dalla pubblicità degli atti depositati nel fascicolo di causa e accessibili a chiunque vi abbia interesse; dalla ammissione delle parti ad esporre le rispettive ragioni oralmente, di persona o con la assistenza tecnica di un difensore, oppure di farsi rappresentare da altri al fine di tale trattazione orale; dal controllo delle parti medesime sulla fase del procedimento; dal contenuto della decisione che, come tale deve essere motivata nella osservanza del canone di congruità argomentativa, resa pubblica con il deposito e comunicata alle parti costituite essendo così assoggettata al successivo controllo di opinione, che appare idoneo a metterla al riparo da rischi di arbitrarietà. In tale modo è anche assicurato il pieno rispetto delle regole del contraddittorio e garantite le posizioni delle parti dotate del potere di impulso processuale (Cass. I, n. 3028/2020).

In linea con la natura contenziosa del giudizio, l'art. 473-bis.29 c.p.c. ha stabilito che il procedimento da seguire è, oggi, il medesimo delineato per il rito unitario e quindi non più, come sinora, un giudizio camerale “puro”, con un incremento delle garanzie processuali per le parti, che potrebbe tuttavia incidere negativamente sulla durata di giudizi che talora meriterebbero un più immediato intervento correttivo da parte dell'autorità giudiziaria.

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