Ricorso per la riduzione dell'assegno disposto nella sentenza di divorzioInquadramentoIl procedimento per la revisione delle condizioni di divorzio, disciplinato sul piano processuale dopo la riforma realizzata dal d.lgs. n. 149/2022, dall'art. 473-bis.29 c.p.c., si fonda sull'esigenza di adeguare nel tempo i provvedimenti già adottati. In particolare, un ricorso per la riduzione dell'importo dell'assegno disposto nella sentenza di divorzio può essere basato sia su un decremento reddituale dell'onerato che, correlativamente, su un miglioramento delle condizioni economiche dei beneficiari. FormulaTRIBUNALE DI ... 1 RICORSO PER LA REVISIONE DELLE CONDIZIONI DEL DIVORZIO Il Sig. 2 ..., nato a ... il ... (C.F. ...) 3, residente in ..., via/piazza ... n. ..., elettivamente domiciliato in ..., via ..., n. ..., presso lo studio dell'Avvocato..., C.F. ..., PEC.... che lo rappresenta e difende in forza di procura alle liti in calce al presente atto; - ricorrente - NEI CONFRONTI DI La Sig.ra ..., nata a ... il ... (C.F. ...), residente in ..., via/piazza ... n. ... - resistente - ESPONE CHE Il sig. …. e la sig.ra …. hanno ottenuto lo scioglimento del loro matrimonio con sentenza del Tribunale di … pronunciata in data …. Nel sancire il divorzio tra le parti, il Tribunale con la detta sentenza poneva a carico dell'odierno ricorrente un assegno in favore della Sig.ra ... della somma di Euro ... mensili, e un assegno a favore dei figli minori per euro mensili ... e ... . Si richiede, quindi, la riduzione dell'assegno di mantenimento per la prole sino almeno all'importo di Euro ... mensili. Invero, occorre a riguardo considerare che .... P.T.M. Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, disporre la riduzione dell'assegno in favore della Sig.ra ... per il mantenimento della prole sino all'importo mensile di Euro ... o altro ritenuto adeguato, con vittoria di spese. Si deducono prove per testi sui seguenti capitoli …. Luogo e data ... Firma Avv. ... PROCURA Delego a rappresentarmi e difendermi con riguardo alla redazione del presente ricorso e degli altri atti del procedimento l'Avv. ..., eleggendo domicilio nello studio dello stesso in ..., via ... e conferendo al medesimo ogni più ampia facoltà di legge. Per autentica della sottoscrizione ... Firma Avv. ... [1] La competenza è demandata per materia al Tribunale e il procedimento segue le forme del rito per le controversie in materia di persone, minori e famiglie (art. 473-bis.47 c.p.c.). La competenza per territorio spetta al tribunale individuato ai sensi dell’art. 473-bis.11, primo comma, se deve essere pronunciato un provvedimento inerente al mantenimento della prole minorenne. In mancanza di figli minorenni è competente il tribunale del luogo di residenza o di domicilio del convenuto. [2] Trova applicazione la regola generale di cui all'art. 125 c.p.c. per la quale il ricorso deve essere corredato dall'indicazione delle parti. L’art. 125 c.p.c. prevedeva l'obbligo del difensore di indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata; attualmente tutti i professionisti tenuti all'iscrizione in albi o elenchi hanno l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale iscritto nell'Elenco nazionale dei domicili digitali dei professionisti e delle imprese. L'art. 125 fa obbligo al difensore di indicare il proprio codice fiscale. L'obbligo riguardante il fax è stato soppresso. [3] In tutti gli atti introduttivi di un giudizio, compresa l'azione civile in sede penale e in tutti gli atti di prima difesa devono essere indicati, le generalità complete della parte, la residenza o sede, il domicilio eletto presso il difensore ed il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio. CommentoIl procedimento per la revisione delle condizioni di divorzio è fondato sull'esigenza di adeguare nel tempo i provvedimenti già adottati (Cass. I, n. 7770/2012), che può presentarsi anche dopo e nonostante il passaggio in giudicato della sentenza che ha pronunciato sulla separazione o sul divorzio (Cass. n. 21874/2014). Il presupposto necessario è che siano intervenuti mutamenti rilevanti che incidono sulle condizioni economico-patrimoniali delle parti. Il mutamento sopravvenuto deve riguardare elementi di fatto: è per tale ragione che ricomprendere tra i giustificati motivi anche una diversa interpretazione delle norme applicabili avallata dal diritto vivente giurisprudenziale è opzione esegetica non percorribile (Cass. S.U., n. 28287/2018; Cass. I, n. 1119/2020; Cass. I, n. 7555/2020; Cass. I, n. 11504/2017). Il mutamento dei presupposti di fatto sui quali è fondato il provvedimento che dispone il versamento di un assegno, della corresponsione di un contributo in ambito familiare o dell’affidamento di figli non può essere unilateralmente operato in peius con effetti vincolanti per i destinatari. È a tale scopo sempre necessario promuovere il procedimento in esame per ottenere la modifica dell'assegno che era previsto, prima della riforma di cui al d.lgs. 149/2022, dall’art. 710 c.p.c. per la separazione, dall’art. 9 della legge divorzio e che attualmente è disciplinato dall’art. 473-bis.29. Come è stato ribadito anche nella recente giurisprudenza di legittimità, infatti, la decisione del Giudice, relativa al contributo per il mantenimento del figlio a carico del genitore non affidatario o collocatario, non ha effetti costitutivi, bensì meramente dichiarativi di un diritto che nell'an è direttamente connesso allo status genitoriale. In sostanza, il diritto di un coniuge a percepire la prestazione e il corrispondente obbligo dell'altro a fornirla, nella misura e nei modi stabiliti dalla sentenza di divorzio, conservano la loro efficacia, sino a quando non intervenga la modifica di tale provvedimento, rimanendo del tutto ininfluente il momento in cui di fatto sono maturati i presupposti per la loro modificazione o soppressione dell'obbligo suddetto, sicché in mancanza di specifiche disposizioni, in base ai principi generali relativi alla autorità, intangibilità e stabilità, per quanto temporalmente limitata (rebus sic stantibus), della precedente imposizione del contributo medesimo, la decisione giurisdizionale di revisione non può avere decorrenza anticipata al momento dell'accadimento innovativo, rispetto alla data della domanda di modificazione (Cass. I, ord. 5170/2024; Cass. I, n. 4224/2021). La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 283/2020, ha ricordato che i provvedimenti in tema di mantenimento dei figli minori di genitori divorziati passano in giudicato ma, essendo sempre rivedibili, divengono definitivi solo rebus sic stantibus: il Giudice, in sede di revisione, non può procedere ad una diversa ponderazione delle pregresse condizioni economiche delle parti né può prendere in esame fatti anteriori alla definitività del titolo o che avrebbero potuto essere fatti valere con gli strumenti concessi per impedirne la definitività. In particolare, l'assegno di mantenimento disposto nell'interesse dei figli può essere modificato, riducendolo o elevandolo, quando si verifichino delle modificazioni nella situazione patrimoniale dei genitori che impongano di riequilibrare la proporzionalità degli oneri di mantenimento che devono gravare su ciascun genitore. La modifica può pertanto intervenire quando si vengano a determinare dei mutamenti nelle esigenze di vita dei figli o nelle condizioni economiche e patrimoniali del genitore obbligato. È onere di chi chiede la modifica dell'assegno di mantenimento dare la prova delle intervenute modificazioni e quindi allegare gli elementi di raffronto necessari per apprezzare la sussistenza effettiva di circostanze innovative (cfr. Cosmai, Assegno di mantenimento per i figli, in ilfamiliarista.it). La giurisprudenza ha ripetutamente affermato che la revisione dell’assegno di divorzio si giustifica solo al sopraggiungere di un’effettiva e significativa modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi; e che la verifica del cambiamento richiede una comparazione tra le rispettive situazioni reddituali e patrimoniali ed un accertamento dell’effettività dei mutamenti oltre che del nesso eziologico tra tali modifiche e la nuova situazione economica (Cass. I, n. 23091/2024). Non è sufficiente un sopraggiunto mutamento dell’orientamento giurisprudenziale delle norme applicabili perché la funzione della giurisprudenza è soltanto ricognitiva, occorrendo un mutamento sopravvenuto delle condizioni patrimoniali delle parti (Cass. I, n. 22983/2024). Può costituire evento rilevante la convivenza more uxorio intrapresa dall’ex coniuge beneficiario (Cass. I, n. 3645/2023) ed altrettanto può esserlo la ripresa della convivenza tra gli ex coniugi divorziati (Cass. I, ord. n. 6889/2023). Già in passato, quando nel sistema previgente alla riforma realizzata dal d.lgs. n. 149/2022, il procedimento per la revisione delle condizioni di divorzio si svolgeva nelle forme camerali di cui agli artt. 737 e ss. c.p.c., la S.C. aveva puntualizzato che lo stesso aveva natura contenziosa e si svolge nel pieno contraddittorio delle parti titolari di confliggenti, connotandosi di conseguenza per un rito caratterizzato: dalla pubblicità degli atti depositati nel fascicolo di causa e accessibili a chiunque vi abbia interesse; dalla ammissione delle parti ad esporre le rispettive ragioni oralmente, di persona o con la assistenza tecnica di un difensore, oppure di farsi rappresentare da altri al fine di tale trattazione orale; dal controllo delle parti medesime sulla fase del procedimento; dal contenuto della decisione che, come tale deve essere motivata nella osservanza del canone di congruità argomentativa, resa pubblica con il deposito e comunicata alle parti costituite essendo così assoggettata al successivo controllo di opinione, che appare idoneo a metterla al riparo da rischi di arbitrarietà. In tale modo è anche assicurato il pieno rispetto delle regole del contraddittorio e garantite le posizioni delle parti dotate del potere di impulso processuale (Cass. I, n. 3028/2020). In linea con la natura contenziosa del giudizio, l'art. 473-bis.29 c.p.c. ha stabilito che il procedimento da seguire per ottenere la revisione delle condizioni della separazione o del divorzio è il medesimo delineato per il rito unitario e quindi non più, come sinora, un giudizio camerale “puro”, con un incremento delle garanzie processuali per le parti, che potrebbe tuttavia incidere negativamente sulla durata di giudizi che talora meriterebbero un più immediato intervento correttivo da parte dell'autorità giudiziaria. Nei giudizi di revisione delle condizioni della separazione e del divorzio si applica la sospensione dei termini nel periodo feriale (Cass. Sez. Unite, n. 12946/2024). |