Ricorso per la riduzione dell'assegno disposto nella sentenza di divorzio

Rosaria Giordano

Inquadramento

Il procedimento per la revisione delle condizioni di divorzio, disciplinato sul piano processuale dopo la riforma realizzata dal d.lgs. n. 149/2022, dall'art. 473-bis.29 c.p.c., si fonda sull'esigenza di adeguare nel tempo i provvedimenti già adottati. In particolare, un ricorso per la riduzione dell'importo dell'assegno disposto nella sentenza di divorzio può essere basato sia su un decremento reddituale dell'onerato che, correlativamente, su un miglioramento delle condizioni economiche dei beneficiari.

Formula

TRIBUNALE DI ... 1

RICORSO PER LA REVISIONE DELLE CONDIZIONI DEL DIVORZIO

Il Sig. 2 ..., nato a ... il ... (C.F. ...) 3, residente in ..., via/piazza ... n. ..., elettivamente domiciliato in ..., via ..., n. ..., presso lo studio dell'Avvocato..., C.F. ..., PEC..., che lo rappresenta e difende in forza di procura alle liti in calce al presente atto;

- ricorrente -

NEI CONFRONTI DI

La Sig.ra ..., nata a ... il ... (C.F. ...), residente in ..., via/piazza ... n. ...

- resistente -

ESPONE CHE

Nel sancire il divorzio tra le parti, il Tribunale di ..., con sentenza del ..., poneva a carico dell'odierno ricorrente un assegno in favore della Sig.ra ... della somma di Euro ... mensili, dei figli minori ... e ... .

Tuttavia, in data ..., il ricorrente è stato licenziato dalla Società ... presso la quale lavorava come operaio ed è attualmente disoccupato, sicché non può far fronte al pagamento di un assegno del detto importo.

Si richiede, quindi, la riduzione dell'assegno di mantenimento per la prole sino all'importo di Euro ... mensili.

Invero, occorre a riguardo considerare che ... .

P.T.M.

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, disporre la riduzione dell'assegno in favore della Sig.ra ... per il mantenimento della prole sino all'importo mensile di Euro ... o altro ritenuto adeguato, con vittoria di spese.

Luogo e data ...

Firma Avv. ...

PROCURA

Delego a rappresentarmi e difendermi con riguardo alla redazione del presente ricorso e degli altri atti del procedimento l'Avv. ..., eleggendo domicilio nello studio dello stesso in ..., via ... e conferendo al medesimo ogni più ampia facoltà di legge.

Per autentica della sottoscrizione ...

Firma Avv. ...

[1] La competenza è demandata per materia al Tribunale mentre, quanto alla competenza per territorio, venendo in rilievo la modifica di un provvedimento inerente il mantenimento della prole minorenne, la stessa è demandata, oggi, all'ufficio giudiziario del luogo di residenza abituale del minore.

[2]  Trova applicazione la regola generale di cui all'art. 125 c.p.c. per la quale il ricorso deve essere corredato dall'indicazione delle parti.

[3]  In tutti gli atti introduttivi di un giudizio, compresa l'azione civile in sede penale e in tutti gli atti di prima difesa devono essere indicati, le generalità complete della parte, la residenza o sede, il domicilio eletto presso il difensore ed il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio.

Commento

Il procedimento per la revisione delle condizioni di divorzio è fondato sull'esigenza di adeguare nel tempo i provvedimenti già adottati (Cass. I, n. 7770/2012), che può presentarsi anche dopo e nonostante il passaggio in giudicato della sentenza che ha pronunciato sulla separazione o sul divorzio (Cass. n. 21874/2014). Il presupposto necessario è che siano intervenuti mutamenti rilevanti che incidono sulle condizioni economico-patrimoniali delle parti. Il mutamento sopravvenuto deve riguardare elementi di fatto: è per tale ragione che ricomprendere tra i giustificati motivi anche una diversa interpretazione delle norme applicabili avallata dal diritto vivente giurisprudenziale è opzione esegetica non percorribile (Cass. S.U., n. 28287/2018; Cass. I, n. 1119/2020; Cass. I, n. 7555/2020; Cass. I, n. 11504/2017).

Al mutare dei presupposti di fatto è comunque sempre necessario promuovere il procedimento in esame per ottenere la modifica dell'assegno. Come è stato ribadito anche nella recente giurisprudenza di legittimità, infatti, la decisione del Giudice, relativa al contributo per il mantenimento del figlio a carico del genitore non affidatario o collocatario, non ha effetti costitutivi, bensì meramente dichiarativi di un diritto che nell'an è direttamente connesso allo status genitoriale. In sostanza, il diritto a percepirlo di un coniuge e il corrispondente obbligo dell'altro, nella misura e nei modi stabiliti dalla sentenza di divorzio, conservano la loro efficacia, sino a quando non intervenga la modifica di tale provvedimento, rimanendo del tutto ininfluente il momento in cui di fatto sono maturati i presupposti per la loro modificazione o soppressione dell'obbligo suddetto, sicché in mancanza di specifiche disposizioni, in base ai principi generali relativi alla autorità, intangibilità e stabilità, per quanto temporalmente limitata (rebus sic stantibus), della precedente imposizione del contributo medesimo, la decisione giurisdizionale di revisione non può avere decorrenza anticipata al momento dell'accadimento innovativo, rispetto alla data della domanda di modificazione (Cass. I, n. 4224/2021). La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 283/2020, ha ricordato che i provvedimenti in tema di mantenimento dei figli minori di genitori divorziati passano in giudicato ma, essendo sempre rivedibili, divengono definitivi solo rebus sic stantibus: il Giudice, in sede di revisione, non può procedere ad una diversa ponderazione delle pregresse condizioni economiche delle parti né può prendere in esame fatti anteriori alla definitività del titolo o che avrebbero potuto essere fatti valere con gli strumenti concessi per impedirne la definitività.

In particolare, l'assegno di mantenimento disposto nell'interesse dei figli può essere modificato, riducendolo o elevandolo, quando si verifichino delle modificazioni nella situazione patrimoniale dei genitori che impongano di riequilibrare la proporzionalità degli oneri di mantenimento che devono gravare su ciascun genitore. La modifica può pertanto intervenire quando si vengano a determinare dei mutamenti nelle esigenze di vita dei figli o nelle condizioni economiche e patrimoniali del genitore obbligato. È onere di chi chiede la modifica dell'assegno di mantenimento dare la prova delle intervenute modificazioni e quindi allegare gli elementi di raffronto necessari per apprezzare la sussistenza effettiva di circostanze innovative (cfr. Cosmai, Assegno di mantenimento per i figli, in ilfamiliarista.it).

Già in passato, quando nel sistema previgente alla riforma realizzata dal d.lgs. n. 149/2022, il procedimento per la revisione delle condizioni di divorzio si svolgeva nelle forme camerali di cui agli artt. 737 e ss. c.p.c., la S.C. aveva puntualizzato che lo stesso aveva natura contenziosa e si svolge nel pieno contraddittorio delle parti titolari di confliggenti, connotandosi di conseguenza per un rito caratterizzato: dalla pubblicità degli atti depositati nel fascicolo di causa e accessibili a chiunque vi abbia interesse; dalla ammissione delle parti ad esporre le rispettive ragioni oralmente, di persona o con la assistenza tecnica di un difensore, oppure di farsi rappresentare da altri al fine di tale trattazione orale; dal controllo delle parti medesime sulla fase del procedimento; dal contenuto della decisione che, come tale deve essere motivata nella osservanza del canone di congruità argomentativa, resa pubblica con il deposito e comunicata alle parti costituite essendo così assoggettata al successivo controllo di opinione, che appare idoneo a metterla al riparo da rischi di arbitrarietà. In tale modo è anche assicurato il pieno rispetto delle regole del contraddittorio e garantite le posizioni delle parti dotate del potere di impulso processuale (Cass. I, n. 3028/2020).

In linea con la natura contenziosa del giudizio, l'art. 473-bis.29 c.p.c. ha stabilito che il procedimento da seguire per ottenere la revisione delle condizioni della separazione o del divorzio è il medesimo delineato per il rito unitario e quindi non più, come sinora, un giudizio camerale “puro”, con un incremento delle garanzie processuali per le parti, che potrebbe tuttavia incidere negativamente sulla durata di giudizi che talora meriterebbero un più immediato intervento correttivo da parte dell'autorità giudiziaria.

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