Memoria difensiva nel procedimento per la revisione del contributo economico in favore dei figli minori disposto nella sentenza di divorzioInquadramentoIl procedimento per la revisione delle condizioni di divorzio è fondato sull'esigenza di adeguare nel tempo i provvedimenti già adottati. In particolare, nell'esemplificazione proposta il genitore collocatario prende posizione rispetto alla richiesta del genitore obbligato al versamento del contributo di mantenimento dei figli minori di riduzione dello stesso. FormulaTRIBUNALE DI ... 1 MEMORIA 2 Il Sig. 3 ..., nato a ... il ... (C.F. ...) 4, residente in ..., via/piazza ... n. ..., elettivamente domiciliato in ..., via ..., n. ..., presso lo studio dell'Avv. ..., C.F. ..., PEC..., che lo rappresenta e difende in forza di procura alle liti in calce al presente atto; - resistente - NEI CONFRONTI DI La Sig.ra ..., rappresentata e difesa come in atti; - ricorrente - ESPONE CHE Con ricorso ex art. 473-bis.29 c.p.c. depositato dinanzi all'intestato Tribunale in data ..., il Sig. ... chiedeva la riduzione del contributo economico posto a suo carico nella sentenza di divorzio in favore dei figli minori. Il ricorso ex adverso proposto è infondato. Infatti, i redditi del Sig. ... in forza dei quali è stato a suo tempo determinato il predetto contributo, non dipendevano che in misura marginale dall'attività di lavoro dipendente che lo stesso svolgeva sino ad alcuni mesi fa. In realtà ... . Si richiede, quindi, con riserva di articolare le istanze istruttorie nella successiva memoria ex art. 473-bis.17, comma 2, c.p.c. 5, il rigetto del ricorso proposto. P.T.M. Voglia l'Ill.mo Tribunale adito rigettare il ricorso della Sig.ra ... . Luogo e data ... Firma Avv. ... PROCURA Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente procedimento l'Avv. ..., eleggendo domicilio nello studio dello stesso in ..., via ... e conferendo al medesimo ogni più ampia facoltà di legge. Per autentica della sottoscrizione ... Firma Avv. ... [1] La competenza è demandata per materia al Tribunale mentre, quanto alla competenza per territorio, venendo in rilievo la modifica di un provvedimento inerente il mantenimento della prole minorenne, la stessa è demandata, oggi, all'ufficio giudiziario del luogo di residenza abituale del minore. [2] Poiché trovano applicazione anche ai procedimenti volti alla modifica e/o revoca delle condizioni sancite dalla sentenza definitiva di separazione o di divorzio le norme sul rito unitario dettate dagli artt. 473-bis e ss. c.p.c., il contenuto dell'atto in esame deve essere modulato su quello previsto dall'art. 473-bis.12 c.p.c. per la comparsa di costituzione e risposta del convenuto. La costituzione deve avvenire entro il termine indicato nel decreto di fissazione dell'udienza da parte del Giudice istruttore incorrendo, in mancanza, il convenuto nelle decadenze di cui all'art. 167 c.p.c., ossia dalla proposizione di eccezioni in senso stretto (i.e. riservate alla parte) e domande riconvenzionali. [3] Trova applicazione la regola generale di cui all'art. 125 c.p.c., per la quale il ricorso deve essere corredato dall'indicazione delle parti. [4] In tutti gli atti introduttivi di un giudizio, compresa l'azione civile in sede penale e in tutti gli atti di prima difesa devono essere indicati: le generalità complete della parte, la residenza o sede, il domicilio eletto presso il difensore ed il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio. [5] Giusta l'art. 473-bis.17 c.p.c., infatti, entro dieci giorni prima della data dell'udienza, il convenuto può depositare un'ulteriore memoria con cui, a pena di decadenza, precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già proposte, proporre le eccezioni non rilevabili d'ufficio che siano conseguenza della domanda riconvenzionale o delle difese svolte dall'attore con la memoria di cui al comma 1, indicare mezzi di prova e produrre documenti, anche a prova contraria. CommentoIl procedimento per la revisione delle condizioni di divorzio è fondato sull'esigenza di adeguare nel tempo i provvedimenti già adottati (Cass. I, n. 7770/2012), che può presentarsi anche dopo e nonostante il passaggio in giudicato della sentenza che ha pronunciato sulla separazione o sul divorzio (Cass. n. 21874/2014). Il presupposto necessario è che siano intervenuti mutamenti rilevanti delle situazioni di fatto che avevano giustificato l'adozione del provvedimento (Cass. S.U., n. 28287/2018; Cass. I, n. 1119/2020; Cass. I, n. 7555/2020; Cass. I, n. 11504/2017). Sul piano processuale, già in passato, quando nel sistema previgente alla riforma realizzata dal d.lgs. n. 149/2022, il procedimento per la revisione delle condizioni di divorzio si svolgeva nelle forme camerali di cui agli artt. 737 e ss. c.p.c., la S.C. aveva puntualizzato che lo stesso aveva natura contenziosa e si svolge nel pieno contraddittorio delle parti titolari di confliggenti, connotandosi di conseguenza per un rito caratterizzato: dalla pubblicità degli atti depositati nel fascicolo di causa e accessibili a chiunque vi abbia interesse; dalla ammissione delle parti ad esporre le rispettive ragioni oralmente, di persona o con la assistenza tecnica di un difensore, oppure di farsi rappresentare da altri al fine di tale trattazione orale; dal controllo delle parti medesime sulla fase del procedimento; dal contenuto della decisione che, come tale deve essere motivata nella osservanza del canone di congruità argomentativa, resa pubblica con il deposito e comunicata alle parti costituite essendo così assoggettata al successivo controllo di opinione, che appare idoneo a metterla al riparo da rischi di arbitrarietà. In tale modo è anche assicurato il pieno rispetto delle regole del contraddittorio e garantite le posizioni delle parti dotate del potere di impulso processuale (Cass. I, n. 3028/2020). In linea con la natura contenziosa del giudizio, l'art. 473-bis.29 c.p.c. ha stabilito che il procedimento da seguire per ottenere la revisione delle condizioni della separazione o del divorzio è il medesimo delineato per il rito unitario e quindi non più, come sinora, un giudizio camerale “puro”, con un incremento delle garanzie processuali per le parti, che potrebbe tuttavia incidere negativamente sulla durata di giudizi che talora meriterebbero un più immediato intervento correttivo da parte dell'autorità giudiziaria. Quanto alla comparsa di risposta della parte convenuta, dunque, trova applicazione l'art. 473-bis.16 c.p.c. secondo cui il convenuto si costituisce nel termine assegnato dal Giudice, depositando comparsa di risposta che contiene le indicazioni previste, anche a pena di decadenza, dagli articoli 167 e 473-bis.12, commi 2, 3 e 4. Sicché il contenuto della comparsa di risposta è modellato su quella del ricorso per il quale occorre fare riferimento all'art. 473-bis.12 c.p.c. Tali previsioni dovranno tuttavia essere intese, anche in armonia con il generale principio di chiarezza e sinteticità degli atti processuali, nel senso che negli atti introduttivi del giudizio di revisione delle condizioni di separazione o di divorzio andranno indicati solo gli elementi rilevanti ai fini della richiesta modifica. Ad esempio, se non è richiesto di incidere sull'affidamento dei figli è assolutamente superflua la predisposizione di un piano genitoriale. Lo stesso art. 473-bis.17 c.p.c. richiama, rispetto alla costituzione della parte convenuta, poi, le indicazioni che devono essere inserire nella comparsa di costituzione e risposta nel rito ordinario di cognizione ai sensi dell'art. 167 c.p.c. Ciò comporta che se la parte convenuta, anche nel giudizio di revisione delle condizioni di separazione o divorzio, non si costituisce nel termine assegnato dal Giudice decade dal potere di proporre domande riconvenzionali e delle eccezioni non rilevabili d'ufficio. |