Ricorso per l'attribuzione della pensione di reversibilità dell'ex coniuge premorto (art. 9, comma 2, l. n. 898/1970)

Rosaria Giordano

Inquadramento

Ai sensi dell'art. 9, comma 2, l. div., in caso di morte dell'ex coniuge ed in assenza di un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, il coniuge rispetto al quale è stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e sempre che sia titolare di assegno ai sensi dell'art. 5 della predetta legge alla pensione di reversibilità, purché il rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico sia anteriore alla sentenza.

Formula

CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI .... [1]

RICORSO EX ART. 9, COMMA 2, L. DIV. [2]

La Sig.ra ...., nata a .... il .... C.F. .... residente in ...., via/piazza .... n. ...., elettivamente domiciliata in ...., via ...., n. ...., presso lo studio dell'avvocato ...., C.F. ...., fax ...., che la rappresenta e difende in forza di procura alle liti in calce al presente atto;

- ricorrente -

NEI CONFRONTI DI

INPS, con sede in ...., via/piazza .... n. ....

- resistente -

ESPONE CHE

– La ricorrente aveva contratto matrimonio concordatario in ...., in data ...., con il Sig. ....;

– dopo alcuni anni l'affectio coniugalis è venuta meno ed i coniugi, dopo il prescritto periodo di separazione, hanno divorziato con sentenza del Tribunale di .... del ....;

– nel corso del procedimento di divorzio, il Sig. .... ha cominciato a beneficiare del trattamento pensionistico dovuto per il lavoro svolto presso ...., nel periodo dal .... al ...., dall'Istituto resistente;

– la sentenza di divorzio aveva posto a carico del Sig. .... un assegno divorzile dell'importo di Euro .... in favore dell'odierna ricorrente [3];

– in data ...., il Sig. .... è purtroppo deceduto;

– dopo il divorzio né la ricorrente né il Sig. .... hanno contratto nuove nozze;

– l'odierna ricorrente ha tuttavia richiesto all'INPS, senza esito, la corresponsione della pensione di reversibilità dell'ex coniuge;

P.T.M.

Si richiede all'Ill.ma Corte adita, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 9, comma 2, l. div., di condannare l'INPS ad erogare alla ricorrente la pensione di reversibilità dell'ex coniuge Sig. .... nella misura di Euro .....

Con vittoria di spese.

Luogo e data ....

Firma Avv. ....

PROCURA

Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio l'Avv. ...., eleggendo domicilio nello studio dello stesso in ...., via .... e conferendo al medesimo ogni più ampia facoltà di legge.

Per autentica della sottoscrizione ....

Firma Avv. ....

[1]Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno invero chiarito che la disposizione di cui all'art. 9, comma 2, l. n. 898/1970, stabilendo, in caso di morte dell'ex coniuge ed in assenza di un coniuge superstite di questi avente i requisiti per la pensione di reversibilità, il diritto del coniuge divorziato a tale pensione, definisce la natura della prestazione dovuta a quest'ultimo soggetto, escludendo che possa assimilarsi all'assegno divorzile e, di conseguenza, implicitamente, sottrae alla giurisdizione ordinaria, per devolverla a quella della Corte dei conti in materia di pensione, la controversia afferente all'erogazione della prestazione stessa, allorché il relativo trattamento sia a carico dello Stato. Tale disposizione in tema di giurisdizione non opera nell'ipotesi del concorso trai più coniugi succedutesi nel tempo, espressamente attribuita al Giudice (Cass. S.U., n. 25456/2013).

[2]In base all'art. 2 del d.m. 7 agosto 2023, n. 110 “Regolamento per la definizione dei criteri di redazione, dei limiti e degli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo, ai sensi dell'articolo 46 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile”, al fine di assicurare la chiarezza e la sinteticità degli atti processuali in conformità a quanto prescritto dall'articolo 121 del codice di procedura civile, i ricorsi sono redatti con la seguente articolazione: a) intestazione, contenente l'indicazione dell'ufficio giudiziario davanti al quale la domanda è proposta e della tipologia di atto; b) parti, comprensive di tutte le indicazioni richieste dalla legge; c) parole chiave, nel numero massimo di venti, che individuano l'oggetto del giudizio; d) nelle impugnazioni, estremi del provvedimento impugnato con l'indicazione dell'autorita giudiziaria che lo ha emesso, la data della pubblicazione e dell'eventuale notifica; e) esposizione distinta e specifica, in parti dell'atto separate e rubricate, dei fatti e dei motivi in diritto, nonché, quanto alle impugnazioni, individuazione dei capi della decisione impugnati ed esposizione dei motivi; f) nella parte in fatto, puntuale riferimento ai documenti offerti in comunicazione, indicati in ordine numerico progressivo e denominati in modo corrispondente al loro contenuto, preferibilmente consultabili con apposito collegamento ipertestuale; g) con riguardo ai motivi di diritto, esposizione delle eventuali questioni pregiudiziali e preliminari e di quelle di merito, con indicazione delle norme di legge e dei precedenti giurisprudenziali che si assumono rilevanti; h) conclusioni, con indicazione distinta di ciascuna questione pregiudiziale, preliminare e di merito e delle eventuali subordinate; i) indicazione specifica dei mezzi di prova e indice dei documenti prodotti, con la stessa numerazione e denominazione contenute nel corpo dell'atto, preferibilmente consultabili con collegamento ipertestuale; l) valore della controversia; m) richiesta di distrazione delle spese; n) indicazione del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

L'art. 3 lett. a) precisa che la memoria deve avere un'estensione massima di 80.000 caratteri, salvi gli elementi esclusi dall'art. 4, e ferma restando (ex art. 5) la possibilità di superare detti limiti se la controversia presenta questioni di particolare complessità, anche in ragione della tipologia, del valore, del numero delle parti o della natura degli interessi coinvolti, ipotesi nella quale il difensore espone sinteticamente nell'atto le ragioni per le quali si è reso necessario il superamento dei limiti. Il richiamato Regolamento non trova applicazione nelle controversie di valore superiore a 500.000 euro e, dunque, non opererebbe in quelle di valore indeterminabile, ricorrenti nel contenzioso familiare.

[3]È pacifico che il diritto del coniuge divorziato alla pensione di reversibilità, o a una quota di essa in caso di concorso con il coniuge superstite, presuppone che il richiedente, al momento della morte dell'ex coniuge, sia titolare di un assegno di divorzio giudizialmente riconosciuto ai sensi dell'art. 5, l. n. 898/1970, non essendo sufficiente che egli versi nelle condizioni per ottenerlo, e neppure che in via di fatto, o per effetto di private convenzioni intercorse fra le parti, abbia ricevuto regolari elargizioni economiche dall'ex coniuge (Cass. I, n. 9660/2013).

Commento

Nell'ipotesi di morte dell'ex coniuge titolare di pensione, l'ex coniuge superstite ha diritto a percepire la pensione di reversibilità di questi purché: a) non sia passato a nuove nozze; b) sia titolare di un assegno divorzile ex art. 5, l. n. 898/1970; c) il rapporto pensionistico sia anteriore alla sentenza di divorzio (art. 9, comma 2, l. div.).

Peraltro, l'espressione utilizzata dall'art. 9, l. n. 898/1970, laddove subordina il diritto alla pensione di reversibilità, ovvero a una quota di essa, alla circostanza che il coniuge superstite divorziato “sia titolare di assegno ai sensi dell'art. 5”, deve intendersi riferita non solo all'assegno stabilito nel divorzio contenzioso ma anche a quello concordato nel divorzio congiunto (v., Trib. Salerno I, 22 febbraio 2016, n. 899).

Ai fini della determinazione della quota di pensione di reversibilità, il riferimento all'assegno di divorzio non può costituire un criterio generale ed astratto idoneo a sostituire quello della durata del matrimonio, ovvero può essere considerato un antecedente vincolante, perché non può essere consentito al Giudice individuare nell'entità dell'assegno divorzile un limite legale alla quota di pensione attribuibile all'ex coniuge, data la mancanza di qualsiasi indicazione normativa in tal senso (cfr. Cass. I, n. 5136/2014).

Per effetto della l. n. 4/2018 nell'ipotesi di rinvio a giudizio per l'omicidio del coniuge, anche separato o divorziato, è sospeso il diritto alla pensione di reversibilità, da erogare invece in favore dei figli minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti.

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