Ricorso per l'attribuzione di quota della pensione di reversibilità dell'ex coniuge premorto in concorso con il coniuge superstite (artt. 9, comma 3, l. n. 898/1970 e s.m., 737 ss. c.p.c.)

Rosaria Giordano

Inquadramento

Ai sensi dell'art. 9, comma 2, l. n. 898/1970 (l. div.), in caso di morte dell'ex coniuge ed in assenza di un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, il coniuge rispetto al quale è stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e sempre che sia titolare di assegno ai sensi dell'art. 5 della predetta legge alla pensione di reversibilità, purché il rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico sia anteriore alla sentenza. Tale diritto permane, sebbene le quote debbano essere ripartite, anche nell'ipotesi in cui il coniuge premorto abbia contratto nuove nozze.

Formula

TRIBUNALE DI ....

RICORSO EX ART. 9, COMMA 2, L. DIV. [1]

La Sig.ra ...., nata a .... il .... (C.F. ....) residente in ...., via/piazza .... n. ...., elettivamente domiciliata in ...., via ...., n. ...., presso lo studio dell'Avv. ...., C.F. ...., fax ...., che la rappresenta e difende in forza di procura alle liti in calce al presente atto;

- ricorrente -

NEI CONFRONTI DI

La Sig.ra ...., residente in ...., via/piazza .... n. ....;

INPS, con sede in ...., via/piazza .... n. .... [2];

- resistenti -

ESPONE CHE

– La ricorrente aveva contratto matrimonio concordatario in ...., in data, con il Sig. ....;

– dopo alcuni anni l'affectio coniugalis è venuto meno e i coniugi hanno divorziato con sentenza del Tribunale di .... del ....;

– nel corso del giudizio di divorzio, il Sig. .... ha cominciato a beneficiare del trattamento pensionistico dovuto per l'attività di lavoro dipendente svolto presso ...., nel periodo dal .... al ...., dall'Istituto resistente;

– la sentenza di divorzio aveva posto a carico del Sig. .... un assegno dell'importo di Euro .... in favore dell'odierna ricorrente [3];

– dopo il divorzio il Sig. .... ha contratto matrimonio con la resistente Sig.ra ...., mentre l'istante non ha contratto nuove nozze;

– in data ...., il Sig. .... è purtroppo deceduto;

– sinora, nonostante le richieste della ricorrente all'INPS come alla resistente, l'Istituto ha corrisposto per intero la pensione di reversibilità dell'ex coniuge alla resistente;

P.T.M.

Si richiede all'Ill.mo Tribunale adito, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 9, comma 2, l. div., di condannare l'INPS ad erogare alla ricorrente la pensione di reversibilità dell'ex coniuge Sig. .... nella misura di Euro ...., a decorrere dal mese successivo al decesso [4].

Con vittoria di spese.

Luogo e data ....

Firma Avv. ....

PROCURA

Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio l'Avv. ...., eleggendo domicilio nello studio dello stesso in ...., via .... e conferendo al medesimo ogni più ampia facoltà di legge.

Per autentica della sottoscrizione

[1]In base all'art. 2 del d.m. 7 agosto 2023, n. 110 “Regolamento per la definizione dei criteri di redazione, dei limiti e degli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo, ai sensi dell'articolo 46 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile”, al fine di assicurare la chiarezza e la sinteticità degli atti processuali in conformità a quanto prescritto dall'articolo 121 del codice di procedura civile, i ricorsi sono redatti con la seguente articolazione: a) intestazione, contenente l'indicazione dell'ufficio giudiziario davanti al quale la domanda è proposta e della tipologia di atto; b) parti, comprensive di tutte le indicazioni richieste dalla legge; c) parole chiave, nel numero massimo di venti, che individuano l'oggetto del giudizio; d) nelle impugnazioni, estremi del provvedimento impugnato con l'indicazione dell'autorita giudiziaria che lo ha emesso, la data della pubblicazione e dell'eventuale notifica; e) esposizione distinta e specifica, in parti dell'atto separate e rubricate, dei fatti e dei motivi in diritto, nonché, quanto alle impugnazioni, individuazione dei capi della decisione impugnati ed esposizione dei motivi; f) nella parte in fatto, puntuale riferimento ai documenti offerti in comunicazione, indicati in ordine numerico progressivo e denominati in modo corrispondente al loro contenuto, preferibilmente consultabili con apposito collegamento ipertestuale; g) con riguardo ai motivi di diritto, esposizione delle eventuali questioni pregiudiziali e preliminari e di quelle di merito, con indicazione delle norme di legge e dei precedenti giurisprudenziali che si assumono rilevanti; h) conclusioni, con indicazione distinta di ciascuna questione pregiudiziale, preliminare e di merito e delle eventuali subordinate; i) indicazione specifica dei mezzi di prova e indice dei documenti prodotti, con la stessa numerazione e denominazione contenute nel corpo dell'atto, preferibilmente consultabili con collegamento ipertestuale; l) valore della controversia; m) richiesta di distrazione delle spese; n) indicazione del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

L'art. 3 lett. a) precisa che la memoria deve avere un'estensione massima di 80.000 caratteri, salvi gli elementi esclusi dall'art. 4, e ferma restando (ex art. 5) la possibilità di superare detti limiti se la controversia presenta questioni di particolare complessità, anche in ragione della tipologia, del valore, del numero delle parti o della natura degli interessi coinvolti, ipotesi nella quale il difensore espone sinteticamente nell'atto le ragioni per le quali si è reso necessario il superamento dei limiti. Il richiamato Regolamento non trova applicazione nelle controversie di valore superiore a 500.000 euro e, dunque, non opererebbe in quelle di valore indeterminabile, ricorrenti nel contenzioso familiare.

[2]La controversia tra l'ex coniuge ed il coniuge superstite per l'accertamento della ripartizione – ai sensi dell'art. 9, comma 3, della l. n. 898/1970, come sostituito dall'art. 13 della l. n. 74/1987 – del trattamento di reversibilità deve necessariamente svolgersi in contraddittorio con l'ente erogatore atteso che, essendo il coniuge divorziato, al pari di quello superstite, titolare di un autonomo diritto di natura previdenziale, l'accertamento concerne i presupposti affinché l'ente assuma un'obbligazione autonoma, anche se nell'ambito di una erogazione già dovuta, nei confronti di un ulteriore soggetto (cfr. App. Bari III, 11 gennaio 2012, n. 15, in giurisprudenzabarese.it).

[3]Il diritto del coniuge divorziato alla pensione di reversibilità, o ad una quota di essa in caso di concorso con il coniuge superstite, presuppone che il richiedente, al momento della morte dell'ex coniuge, sia titolare di un assegno di divorzio giudizialmente riconosciuto ai sensi dell'art. 5 della l. n. 898/1970, non essendo sufficiente che egli versi nelle condizioni per ottenerlo, e neppure che in via di fatto, o per effetto di private convenzioni intercorse fra le parti, abbia ricevuto regolari elargizioni economiche dall'ex coniuge (Cass. I, n. 9660/2013).

[4]Invero, nel caso di concorso del coniuge superstite con quello divorziato, il diritto alla quota di reversibilità deve farsi decorrere dal primo giorno del mese successivo al decesso del coniuge assicurato o pensionato. Tale decorrenza nasce, per entrambi, nei confronti dell'ente previdenziale erogatore, onde a carico soltanto di quest'ultimo, e non anche del coniuge superstite che, nel frattempo, abbia percepito per intero e non “pro quota” il trattamento di reversibilità corrisposto dall'ente medesimo, debbono essere posti gli arretrati spettanti al coniuge divorziato (sul trattamento anzidetto in proporzione alla quota riconosciuta dal Giudice), a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso dell'ex coniuge, salva ovviamente restando la facoltà per l'ente previdenziale di recuperare dal coniuge superstite le somme versategli in eccesso, trattandosi di ipotesi di indebito oggettivo disciplinata dall'art. 2033 c.c. (Cass. sez. lav., n. 22259/2013; v., di recente, in sede applicativa, Trib. Roma I, 3 agosto 2016, n. 64, in giurisprudenzabarese.it).

Commento

Nell'ipotesi di morte dell'ex coniuge titolare di pensione, il superstite ha diritto alla pensione di reversibilità del de cuius purché: a) non sia passato a nuove nozze; b) sia titolare di un assegno divorzile ex art. 5, l. n. 898/1970; c) il rapporto pensionistico sia anteriore alla sentenza di divorzio (art. 9, comma 2, l. div.).

Peraltro, secondo un certo orientamento emerso in sede applicativa, l'espressione usata dall'art. 9, l. n. 898/1970, laddove subordina il diritto alla pensione di reversibilità, ovvero a una quota di essa, alla circostanza che il coniuge superstite divorziato “sia titolare di assegno ai sensi dell'art. 5”, deve intendersi riferita non solo all'assegno stabilito nel divorzio contenzioso ma anche all'assegno concordato nel divorzio congiunto (v., Trib. Salerno I, 22 febbraio 2016, n. 899).

Ai fini della determinazione della quota di pensione di reversibilità, il riferimento all'assegno di divorzio non può costituire un criterio generale e astratto idoneo a sostituire quello della durata del matrimonio, ovvero può essere considerato un antecedente vincolante, perché non può essere consentito al Giudice di individuare nell'entità dell'assegno divorzile un limite legale alla quota di pensione attribuibile all'ex coniuge, data la mancanza di qualsiasi indicazione normativa in tal senso (cfr. Cass. I, n. 5136/2014).

Qualora il de cuius si sia risposato, la quota della pensione di reversibilità spettante agli aventi diritto sarà stabilita dal Tribunale tenendo conto della durata dei rispettivi matrimoni.

Tuttavia, la Corte Costituzionale ha a riguardo chiarito che il criterio della durata temporale non può essere l'unico da seguire per la ripartizione tra il coniuge superstite e l'ex coniuge, ma vanno presi in considerazione altri elementi quali l'entità dell'assegno di mantenimento riconosciuto all'ex coniuge, le rispettive condizioni economiche e la durata delle rispettive convivenze prematrimoniali (Corte cost. n. 419/1999; in senso analogo, nella recente giurisprudenza di legittimità, Cass. sez. lav., ord. n. 8263/2020; Cass. n. 16602/2017).

Di qui la S.C. ha puntualizzato che in caso di decesso dell'ex coniuge, la ripartizione dell'indennità di fine rapporto tra il coniuge divorziato e il coniuge superstite, che abbiano entrambi i requisiti per la pensione di reversibilità, deve essere effettuata ai sensi dell'art. 9, comma 3, della l. n. 898/1970, oltre che sulla base del criterio legale della durata dei matrimoni, anche ponderando ulteriori elementi, correlati alla finalità solidaristica dell'istituto e individuati dalla giurisprudenza, quali l'entità dell'assegno riconosciuto al coniuge divorziato e le condizioni economiche di entrambi, tenendo inoltre conto della durata della convivenza, ove il coniuge interessato alleghi e provi la stabilità e l'effettività della comunione di vita precedente al proprio matrimonio con il de cuius (Cass. n. 25369/2022).

Per effetto della l. n. 4/2018 nell'ipotesi di rinvio a giudizio per l'omicidio del coniuge, anche separato o divorziato, è sospeso il diritto alla pensione di reversibilità da erogare invece in favore dei figli minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti.

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