Ricorso per il pagamento dell'assegno in unica soluzione a favore del beneficiario in stato di bisogno a carico dell'eredità del coniuge premorto (art. 9-bis, comma 2, l. n. 898/1970 e s.m.; artt. 737 ss. c.p.c.)

Rosaria Giordano

Inquadramento

La pronuncia di divorzio fa venir meno lo status di coniuge e di conseguenza cessano tutti i diritti che la legge riconnette allo stesso, sicché, in caso di morte dell'ex coniuge, il coniuge divorziato, poiché è definitivamente venuto meno il vincolo matrimoniale, non avrà alcun diritto sull'eredità. Nondimeno, ove sussista uno stato di bisogno, il titolare dell'assegno divorzile potrà richiedere, ex art. 9-bis, l. div., un assegno a carico dell'eredità (cfr. Danovi, Divorzio giudiziale, in ilfamiliarista.it).

Formula

TRIBUNALE DI ....

RICORSO [1]EX ART. 9-BIS, L. DIV. [2]

La Sig.ra [3]...., nata a .... il .... (C.F. ....) [4], residente in ...., via/piazza .... n. ...., elettivamente domiciliata in ...., via ...., n. ...., presso lo studio dell'Avv. [5]...., C.F. ...., fax .... [6], che la rappresenta e difende in forza di procura alle liti in calce al presente atto

- ricorrente -

NEI CONFRONTI DI

La Sig.ra ...., quale erede universale del Sig. ...., nata a .... il .... (C.F. ....), residente in ...., via/piazza .... n. ....

- resistente -

ESPONE CHE

– La ricorrente aveva contratto matrimonio concordatario in ...., in data ...., con il Sig. ....;

– dopo alcuni anni l'affectio coniugalis è venuta meno ed i coniugi, a seguito del prescritto periodo di separazione, hanno divorziato con sentenza del Tribunale di .... del ....;

– tale sentenza aveva posto a carico del Sig. .... un assegno divorzile dell'importo di Euro .... in favore dell'odierna ricorrente;

– in data ...., l'ex coniuge, che aveva nelle more contratto nuove nozze con la resistente Sig.ra ...., sua erede universale, è purtroppo deceduto;

– l'esponente, casalinga ormai anziana, non aveva altri redditi che l'assegno divorzile e non ha beni patrimoniali, versa ormai in grave stato di bisogno;

– per converso, il Sig. .... era benestante ed ha lasciato in eredità alla resistente alcuni beni immobili ( ....), nonché notevoli risparmi;

– sussistono quindi i presupposti per l'attribuzione all'odierna ricorrente, di un assegno in unica soluzione a carico della resistente, unica erede del defunto ex coniuge Sig. ...., nella misura di Euro .... o del differente importo determinato dall'Ill.mo Tribunale adito [7];

P.T.M.

Si richiede all'Ill.mo Tribunale adito di disporre, ai sensi dell'art. 9-bis, comma 2, l. div., un assegno una tantum di Euro .... a carico della resistente, quale erede universale del Sig. ....;

con vittoria di spese.

Luogo e data ....

Firma Avv. ....

PROCURA

Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio l'Avv. ...., eleggendo domicilio nello studio dello stesso in ...., via ...., e conferendo al medesimo ogni più ampia facoltà di legge.

Per autentica della sottoscrizione ....

Firma Avv. ....

[1]In base all'art. 2 del d.m. 7 agosto 2023, n. 110 “Regolamento per la definizione dei criteri di redazione, dei limiti e degli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo, ai sensi dell'articolo 46 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile”, al fine di assicurare la chiarezza e la sinteticità degli atti processuali in conformità a quanto prescritto dall'articolo 121 del codice di procedura civile, i ricorsi sono redatti con la seguente articolazione: a) intestazione, contenente l'indicazione dell'ufficio giudiziario davanti al quale la domanda è proposta e della tipologia di atto; b) parti, comprensive di tutte le indicazioni richieste dalla legge; c) parole chiave, nel numero massimo di venti, che individuano l'oggetto del giudizio; d) nelle impugnazioni, estremi del provvedimento impugnato con l'indicazione dell'autorita giudiziaria che lo ha emesso, la data della pubblicazione e dell'eventuale notifica; e) esposizione distinta e specifica, in parti dell'atto separate e rubricate, dei fatti e dei motivi in diritto, nonché, quanto alle impugnazioni, individuazione dei capi della decisione impugnati ed esposizione dei motivi; f) nella parte in fatto, puntuale riferimento ai documenti offerti in comunicazione, indicati in ordine numerico progressivo e denominati in modo corrispondente al loro contenuto, preferibilmente consultabili con apposito collegamento ipertestuale; g) con riguardo ai motivi di diritto, esposizione delle eventuali questioni pregiudiziali e preliminari e di quelle di merito, con indicazione delle norme di legge e dei precedenti giurisprudenziali che si assumono rilevanti; h) conclusioni, con indicazione distinta di ciascuna questione pregiudiziale, preliminare e di merito e delle eventuali subordinate; i) indicazione specifica dei mezzi di prova e indice dei documenti prodotti, con la stessa numerazione e denominazione contenute nel corpo dell'atto, preferibilmente consultabili con collegamento ipertestuale; l) valore della controversia; m) richiesta di distrazione delle spese; n) indicazione del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

L'art. 3 lett. a) precisa che la memoria deve avere un'estensione massima di 80.000 caratteri, salvi gli elementi esclusi dall'art. 4, e ferma restando (ex art. 5) la possibilità di superare detti limiti se la controversia presenta questioni di particolare complessità, anche in ragione della tipologia, del valore, del numero delle parti o della natura degli interessi coinvolti, ipotesi nella quale il difensore espone sinteticamente nell'atto le ragioni per le quali si è reso necessario il superamento dei limiti. Il richiamato Regolamento non trova applicazione nelle controversie di valore superiore a 500.000 euro e, dunque, non opererebbe in quelle di valore indeterminabile, ricorrenti nel contenzioso familiare.

[2]Il procedimento ha natura divorzile e deve quindi essere trattato nelle forme camerali proprie di quello di divorzio e va quindi introdotto con ricorso (Cass. I, n. 2089/1998). Sorge dunque l'interrogativo sull'operatività, in generale, oggi, delle norme del rito c.d. unitario in materia familiare di cui agli artt. 473-bis ss. c.p.c.

[3]Trova applicazione la regola generale di cui all'art. 125 c.p.c., per la quale il ricorso deve essere corredato dall'indicazione delle parti.

[4]In tutti gli atti introduttivi di un giudizio, compresa l'azione civile in sede penale e in tutti gli atti di prima difesa devono essere indicati: le generalità complete della parte, la residenza o sede, il domicilio eletto presso il difensore ed il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio.

[5]A partire dal 18 agosto 2014, gli atti di parte, redatti dagli avvocati, che introducono il giudizio o una fase giudiziale, non devono più contenere l'indicazione dell'indirizzo di PEC del difensore: v. art. 125 c.p.c., e art. 13, comma 3-bis, d.P.R. 115/2002 modificati dalla l. n. 114/2014.

[6]L'indicazione del numero di fax dell'avvocato è prevista dall'art. 125, c.p.c. Ai sensi del citato art. 13, comma 3-bis: «Ove il difensore non indichi il proprio numero di fax  .... ovvero qualora la parte ometta di indicare il C.F. .... il contributo unificato è aumentato della metà».

[7]Pur avendo l'assegno a carico dell'eredità natura elettivamente assistenziale – e quindi dovendosi escludere che lo stesso possa essere identico, nella misura, all'assegno divorzile –, nondimeno lo stesso deve essere determinato in un importo tale da garantire alla ricorrente un adeguato soddisfacimento delle primarie esigenze di vita, abitative e di mantenimento (v., di recente, Trib. Milano IX, 5 aprile 2013, in Ilfamiliarista.it, 10 maggio 2016, con nota di Lanzalone).

Commento

La pronuncia di divorzio fa venir meno lo status di coniuge, cessando conseguentemente tutti i diritti che la legge riconnette allo stesso, sicché in caso di morte dell'ex coniuge, il coniuge divorziato, poiché è definitivamente venuto meno il vincolo matrimoniale, non avrà alcun diritto sull'eredità. Nondimeno, ove sussista uno stato di bisogno, il titolare dell'assegno divorzile potrà richiedere, ex art. 9-bis, l. div., un assegno a carico dell'eredità: tale assegno potrà essere corrisposto mensilmente ovvero, come nell'esemplificazione proposta, in unica soluzione (cfr. Galizia Danovi, Divorzio giudiziale, in ilfamiliarista.it).

L'assegno a carico dell'eredità, previsto dall'art. 9-bis, l. n. 898/1970, va quantificato in relazione al complesso degli elementi espressamente indicati nello stesso art. 9-bis, cioè tenendo conto, oltre che della misura dell'assegno di divorzio, dell'entità del bisogno, dell'eventuale pensione di reversibilità, delle sostanze ereditarie, del numero e della qualità degli eredi e delle loro condizioni economiche: pertanto, l'entità del bisogno deve essere valutata non già con riferimento alle norme dettate da leggi speciali per finalità di ordine generale di sostegno dell'indigenza – le quali sono prive di ogni collegamento con ragioni di solidarietà familiare, che costituiscono, invece, il fondamento della norma in esame –, bensì in relazione al contesto socio-economico del richiedente e del de cuius, in analogia a quanto previsto dall'art. 438 c.c., in materia di alimenti (Cass. I, n. 1253/2012).

Per altro verso, la S.C. ha chiarito che, poiché l'assegno a carico dell'eredità a favore dell'ex coniuge, già beneficiario dell'assegno di divorzio, postula che il medesimo versi in stato di bisogno, da intendersi quale carenza delle risorse economiche occorrenti per soddisfare le essenziali e primarie esigenze esistenziali, ove a costui venga attribuita parte della pensione di reversibilità, ai fini del riconoscimento dell'assegno in questione, non può prescindersi da una valutazione del trattamento previdenziale conseguito, per il necessario riscontro della sua inadeguatezza, sommato con altre eventuali disponibilità, a tacitare i menzionati bisogni (Cass. I, n. 8687/1992).

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