Ricorso per sequestro in corso di causa della quota del TFR dell'ex coniugeInquadramentoA norma dell'art. 12-bis, l n. 898/1970 (l. div.) il coniuge divorziato, che non ha contratto un nuovo matrimonio e che sia titolare dell'assegno di divorzio, ha diritto a una percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge alla cessazione del rapporto di lavoro. La percentuale è pari al 40% dell'indennità totale, con riferimento agli anni in cui il rapporto di lavoro ha coinciso con il matrimonio. Il diritto sorge anche se il trattamento spettante all'altro coniuge sia maturato successivamente alla proposizione della domanda introduttiva del giudizio di divorzio (cfr. Galizia Danovi, Divorzio giudiziale, in ilfamiliarista.it). FormulaILL.MO GIUDICE ISTRUTTORE NEL PROCEDIMENTO DI DIVORZIO R.G. N. ... Per la Sig.ra [1] ..., rappresentata e difesa come in atti; -ricorrente- NEI CONFRONTI DI Il Sig. ..., rappresentato e difeso come in atti; -resistente- ESPONE CHE - Tra le parti pende dinanzi all'intestato Tribunale procedimento di divorzio giudiziale, R.G. n. ...; - la ricorrente, già beneficiaria in sede di separazione di assegno di mantenimento a carico del Sig. ... pari all'importo di Euro ..., nel giudizio di divorzio ha chiesto l'attribuzione dell'assegno ex art. 5, l. n. 898/1970; - durante il procedimento, dalla data del ..., il Sig. ... è in pensione, dopo aver lavorato presso ... con mansioni di ..., dalla data del ... alla data del ..., sicché l'istante ha contestualmente proposto domanda di attribuzione della quota corrispondente al 40% del TFR maturato nei 15 anni di matrimonio; - pur sorgendo l'eventuale diritto dell'istante alla corresponsione di detta quota solo con l'attribuzione in proprio favore anche dell'assegno di divorzio con la sentenza, che costituisce presupposto indefettibile del diritto alla predetta quota di TFR, tuttavia si richiede che venga disposto sequestro in corso di causa dell'importo pari ad Euro ... corrispondente alla quota spettante alla ricorrente [2] ; - sul piano del fumus boni juris, infatti, non vi è dubbio che la ricorrente, da sempre casalinga ed ormai anziana, abbia diritto alla corresponsione dell'assegno divorzile; quanto al periculum in mora, il Sig. ... è spesso rimasto inadempiente sin dal procedimento di separazione ai propri doveri nei confronti della ricorrente ed, in passato, dei figli non economicamente indipendenti; - inoltre, ... . P.T.M. Si richiede all'Ill.mo Giudice istruttore adito, inaudita altera parte, ed in subordine, previa comparizione delle parti, di disporre il sequestro dell'importo di Euro ... a carico del Sig. ...; spese al definitivo. Luogo e data ... Firma Avv. ... 1. L'art. 163, comma 3, n. 2, c.p.c., contempla tra i requisiti della vocatio in ius quello relativo all'indicazione delle parti, cioè dell'attore e del convenuto (o dei convenuti). 2. Cfr. App. Salerno 4 agosto 2016, in Ilfamiliarista, 18 ottobre 2016, secondo cui, in tema di divorzio, il diritto alla quota del TFR, di cui all'art. 12-bis, l. n. 898/1970, sorge anche se l'indennità spettante all'altro coniuge sia maturata o percepita nel corso della procedura di divorzio. Pur tuttavia, atteso che la norma presuppone l'avvenuta pronuncia di una sentenza di divorzio passata in giudicato con previsione di un assegno ai sensi dell'art. 5, l. n. 898/1970, nelle more del giudizio di divorzio non può essere proposta domanda di attribuzione della quota, potendo il coniuge astrattamente avente diritto proporre solo azioni cautelari. CommentoAi sensi dell'art. 12-bis, l. div., il coniuge divorziato, che non ha contratto un nuovo matrimonio e che sia titolare dell'assegno di divorzio, ha diritto ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge alla cessazione del rapporto di lavoro. La percentuale è pari al 40% dell'indennità totale, con riferimento agli anni in cui il rapporto di lavoro ha coinciso con il matrimonio. Il diritto sorge anche se il trattamento spettante all'altro coniuge sia maturato successivamente alla proposizione della domanda introduttiva del giudizio di divorzio e prima dell'emissione della relativa sentenza (cfr. Galizia Danovi, Divorzio giudiziale, in ilfamiliarista.it). Per vero, è stato costantemente ribadito, in sede di legittimità, che l'espressione, contenuta nell'art. 12-bis, l. n. 898/1970, secondo cui il coniuge ha diritto alla quota del TFR anche se questo “viene a maturare dopo la sentenza” implica che tale diritto deve ritenersi attribuibile anche ove tale trattamento sia maturato prima della sentenza di divorzio, ma dopo la proposizione della relativa domanda, quando ancora non possono esservi soggetti titolari dell'assegno divorzile, divenendo essi tali dopo il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio ovvero di quella, ancora successiva, che lo abbia liquidato. Infatti, poiché la ratio della norma è quella di correlare il diritto alla quota di indennità, non ancora percepita dal coniuge cui essa spetti, all'assegno divorzile, che in astratto sorge, ove spettante, contestualmente alla domanda di divorzio, ancorché di regola venga costituito e divenga esigibile solo con il passaggio in giudicato della sentenza che lo liquidi, ne deriva che, indipendentemente dalla decorrenza dell'assegno di divorzio, ove l'indennità sia percepita dall'avente diritto dopo la domanda di divorzio, al definitivo riconoscimento giudiziario della concreta spettanza dell'assegno è riconnessa l'attribuzione del diritto alla quota del trattamento di fine rapporto (Cass. I, n. 12175/2011). Il procedimento segue le forme di quello in camera di consiglio ex artt. 737 ss. c.p.c., e si conclude, peraltro, con una decisione idonea al giudicato (v. Cass. n. 30200/2011). La S.C. ha chiarito che le somme corrisposte dal datore di lavoro, in aggiunta alle spettanze di fine rapporto, come incentivo alle dimissioni anticipate del dipendente (c.d. incentivi all'esodo) non hanno natura liberale né eccezionale, ma costituiscono reddito da lavoro dipendente, essendo predeterminate al fine di sollecitare e remunerare, mediante una vera e propria controprestazione, il consenso del lavoratore alla risoluzione anticipata del rapporto, e rientrano quindi nell'ambito di applicazione dell'art. 12-bis, l. n. 898/1970. |