Comparsa di costituzione nel giudizio di appello avverso la sentenza di scioglimento dell'unione civile

Francesco Maria Bartolini

Inquadramento

L'art. 1, comma 25, della l. n. 76/2016, rinviava alla normativa sul divorzio per quanto riguardava il procedimento di scioglimento dell'unione civile. In particolare, il provvedimento dichiarava applicabile all'unione civile la normativa dettata dall'art. 4 della l. n. 898/1970 per il giudizio di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Per effetto di questo rinvio, la pronuncia di scioglimento dell'unione civile risultava impugnabile con l'appello, da decidersi in camera di consiglio. La riforma del processo civile apportata dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha abrogato l'art. 4 e mutato la disciplina del procedimento di divorzio. In forza dell'originario richiamo le nuove norme si applicano anche alle cause di scioglimento dell'unione civile. Nel mutato contesto le impugnazioni avverso le sentenze di scioglimento dell'unione civile depositate dopo il 28 febbraio 2023 seguono le disposizioni del rito unico per le controversie in materia di stato delle persone, di minori e di famiglia, di cui agli artt. 473-bis.30 e ss. c.p.c.

Formula

CORTE DI APPELLO DI ....

MEMORIA DIFENSIVA

NELLA CAUSA N. R.G. ....

PROMOSSA

da: ...., Avv. ....,

- appellante -

NEI CONFRONTI

di: ....,

- appellato -

Il sottoscritto ...., nato a ...., il giorno ...., residente in ...., C.F. .... [1], rappresentato e difeso dal sottoscritto difensore, Avv. ...., con studio in .... (C.F. ...., fax ...., PEC ....) [2], presso il quale è domiciliato, in virtù di procura rilasciata nel giudizio di primo grado, con il presente atto si costituisce nel giudizio di impugnazione, esponendo quanto segue.

A) Il motivo di gravame con il quale l'appellante deduce l'erroneità della pronuncia concernente l'assegnazione, all'esponente, della casa già destinata a comune abitazione è totalmente infondato. Lo scioglimento dell'unione civile è stato pronunciato per essere venuta meno la comunanza di vita con il detto appellante, allontanatosi dalla residenza condivisa, con il proposito di non farvi più ritorno. Il Tribunale ha rettamente considerato che l'improvviso abbandono dell'esponente, da parte dell'odierno appellante, ha creato una situazione di bisogno senza colpa alcuna di chi deve subirla: situazione alla quale deve porsi riparo nell'unico modo possibile, vale a dire, lasciandolo nell'abitazione dalla quale l'altro ha voluto allontanarsi con pretesti e consentendogli di avere il tempo e il modo di riorganizzare la propria vita. È vero che la casa già adibita ad abitazione comune è in proprietà dell'appellante ma è vero anche che questi ha disponibilità di altri alloggi, come si è potuto dimostrare documentalmente [3]. Inoltre .....

B) Ugualmente, anche il motivo di appello riguardante l'attribuzione all'esponente di un assegno economico a carico dell'appellante è privo di fondamento. Come si era riferito nel ricorso in primo grado, l'abbandono effettuato dall'odierno appellante privò l'esponente di una notevole porzione delle risorse economiche delle quali vivere. Con gli accordi preliminari alla dichiarazione di unione civile si era, infatti, stabilito che l'esponente avrebbe rinunciato alla propria attività professionale per dedicarsi, da casa, alla tenuta in ordine dei libri contabili dell'azienda gestita dal coniuge ed alla cura della comune abitazione. L'abbandono subito ad opera dell'altra parte dell'unione ha condotto alla cessazione di queste occupazioni, con l'impossibilità, dato il tempo trascorso, per l'esponente di riprendere la professione che aveva lasciato. Si aggiunga che .....

Tanto premesso, con il presente atto l'esponente rassegna le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello rigettare l'appello proposto da ...., con ricorso depositato il ...., e dare conferma all'impugnata sentenza;

con accollo all'appellante delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio.

Si producono ricorso in appello notificato con pedissequo decreto di fissazione udienza e fascicolo di primo grado.

Lo scrivente difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria all'indirizzo PEC o al numero di fax indicati in epigrafe.

Luogo e data ....

Firma Avv. ....

[1]In tutti gli atti introduttivi di un giudizio, compresa l'azione civile in sede penale e in tutti gli atti di prima difesa devono essere indicati: le generalità complete della parte, la residenza o sede, il domicilio eletto presso il difensore ed il C.F., oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, d.l. n. 98/2011, conv., con modif., in l. n. 111/2011). Tutti gli atti del processo devono essere redatti in forma chiara e sintetica (art. 121 c.p.c.; art. 46 disp. att. c.p.c.; d.m. 7 agosto 2023, n. 110) e devono essere depositati esclusivamente con modalità telematiche (artt. 87 e 196-quater disp. att. c.p.c.).

[2]L'art. 125 c.p.c. fa obbligo al difensore di indicare nell'atto difensivo il proprio codice fiscale e il numero di fax. L'art. 13, comma 3-bis, d.P.R. n. 115/2002, sanziona l'omessa indicazione del numero di fax con l'aumento della metà del contributo unificato. I professionisti tenuti all'iscrizione in albi o elenchi hanno l'obbligo di dotarsi di un domicilio digitale iscritto nell'Elenco nazionale dei domicili digitali dei professionisti e delle imprese (art. 3-bis d.lgs. n. 82/2005).

[3]È opportuno per l'appellato supportare la motivazione della sentenza impugnata mediante un rinvio preciso alle prove assunte sulle quali si è fondata la decisione.

Commento

La l. n. 76/2016, rimanda alla normativa sul divorzio per quanto concerne i casi in cui è consentito lo scioglimento dell'unione civile per mezzo di un formale provvedimento del giudice. Il procedimento ne risultava essere, anche per le impugnazioni, quello stesso disciplinato dalla l. n. 898/1970, per lo scioglimento del matrimonio o per la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Disponeva, in proposito l'art. 4, comma 15, di tale legge che il giudizio di appello si svolge nelle forme del rito in camera di consiglio. La normativa sul divorzio è stata profondamente mutata dal d.lgs. n. 149/2022, di riforma del processo civile, che ha introdotto disposizioni processuali nuove per le controversie in materia di stato delle persone, di minori e di famiglia. In forza dell'originario richiamo effettuato dalla l. n. 76/2016, la nuova normativa è, nei limiti della compatibilità, trasferibile nella disciplina delle unioni civili. L'art. 4 è stato abrogato e nel mutato contesto anche alle impugnazioni avverso le sentenze di scioglimento dell'unione civile proposte dopo il 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni di cui agli artt. 473-bis.30 e ss. c.p.c.

In proposito l'art. 473-bis.30 c.p.c. dispone che il presidente della corte di appello, entro cinque giorni dal deposito del ricorso, nomina il relatore e fissa l'udienza di comparizione e trattazione e il termine entro il quale l'appellante deve provvedere alla notificazione del ricorso e del decreto all'appellato. Tra la data di notificazione all'appellato e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non minore di novanta giorni ma nel caso in cui la notificazione prevista dal primo comma debba effettuarsi all'estero, il termine di cui al secondo comma è elevato a centocinquanta giorni. Il presidente acquisisce d'ufficio le relazioni aggiornate dei servizi sociali o sanitari eventualmente incaricati e ordina alle parti di depositare la documentazione aggiornata di cui all'art. 473-bis.12, comma 3 (le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali; gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni).

L'appellato deve costituirsi almeno trenta giorni prima dell'udienza, mediante deposito della comparsa di costituzione, nella quale deve esporre le sue difese in modo chiaro e specifico. Nella stessa comparsa l'appellato può, a pena di decadenza, proporre appello incidentale.

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