Ricorso per cassazione contro la sentenza non definitiva (sull'an) della separazione giudiziale resa in grado di appello

Francesco Maria Bartolini

Inquadramento

L'art. 709-bis c.p.c. dettava in un unico contesto sia la disciplina dell'udienza davanti al giudice istruttore nel giudizio di separazione coniugale successivo alla fase presidenziale e sia la fattispecie costituita dalla decisione parziale sulla separazione con prosecuzione del giudizio per la richiesta di addebito, per l'affidamento dei figli o per le questioni economiche. Ne risultava una normativa succinta, con l'unica precisazione per cui la sentenza non definitiva relativa alla separazione era impugnabile soltanto con appello immediato, da decidersi in camera di consiglio. La disposizione è stata ripresa senza aggiunta di dettagli dal d.lgs. n. 149/2022, di riforma del processo civile. Al procedimento di appello avverso le sentenze depositate dopo il 28 febbraio 2023 si applica la normativa introdotta dal provvedimento citato. La pronuncia d'appello è ricorribile per cassazione.

Formula

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

RICORSO EX ART. 360 [1]

Proposto da ...., nato a ...., il ...., C.F. .... [2], rappresentato e difeso dall'Avv. .... del Foro di ...., patrocinante in Cassazione, C.F. ...., fax ...., PEC .... [3], ed elettivamente domiciliato in Roma, presso l'Avv. ...., nello studio in ...., come da procura speciale e contestuale elezione di domicilio in calce al presente atto

Nei confronti di:

...., nata a ...., il ...., rappresentata e difesa dall'Avv. ...., e presso di lui domiciliata

PER LA CASSAZIONE

della sentenza pronunciata dalla Corte di appello in data ...., n. R.G. .... [4], con la quale la Corte ha confermato la decisione non definitiva del Tribunale di ...., che dichiarava la separazione giudiziale dell'esponente e della Sig.ra ...., come sopra generalizzata, e per il conseguente annullamento dell'ordinanza con la quale lo stesso Tribunale aveva rimesso gli atti in istruttoria per la prosecuzione del giudizio relativamente alla domanda di addebito e di attribuzione di un assegno di mantenimento.

In proposito, ed in osservanza dell'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.[5] si espone quanto segue.

Con ricorso in data .... la Sig. .... proponeva domanda al Tribunale di .... di separazione giudiziale, con addebito, nei confronti del marito, odierno ricorrente, deducendo l'esser venuta meno la comunione spirituale e materiale tra i coniugi a causa della relazione adulterina, pubblica e ingiuriosa nelle modalità, intrattenuta dal coniuge. Con l'atto riferiva che dal matrimonio non erano nati figli e che per seguire il marito essa aveva lasciato il proprio lavoro, rinunciando ad un impiego ben retribuito. Per questa ragione chiedeva l'attribuzione di un congruo contributo economico, da accollare al coniuge, che quantificava, salva migliore determinazione, in almeno Euro .... mensili.

Con sentenza non definitiva del .... il Tribunale accoglieva il ricorso nella parte relativa alla pronuncia di separazione. Per le contestazioni del resistente, avverso le istanze concernenti l'addebito e l'assegno, lo stesso Tribunale rimetteva la causa in istruttoria, per l'assunzione dei mezzi probatori dedotti da ambo le parti.

L'esponente proponeva tempestivo appello immediato avverso la sentenza. Con una laconica pronuncia la Corte di appello di .... ha dato conferma alla decisione di primo grado.

Con il presente atto si propone formale ricorso per la cassazione di questa decisione nonché per l'annullamento, che ne consegue, dell'ordinanza del Tribunale di .... che disponeva la prosecuzione del giudizio dopo la pronuncia non definitiva. Si formulano, al riguardo, i seguenti

MOTIVI [6]

1) Nullità del procedimento di primo grado e di appello; conseguente nullità della sentenza di appello.

Si denuncia come primo motivo di ricorso la nullità del provvedimento con il quale la corte di appello ....; tale pronuncia è contraria alla regola comunemente seguita per la quale ..... L'inosservanza di questo principio ha certamente cagionato una nullità che si è propagata agli atti successivi. L'esponente ha interesse a farne deduzione posto che la detta nullità gli ha arrecato un nocumento concreto, con l'impedire il deposito di un atto difensivo reso necessario per replicare alle tesi di controparte. Si fa riferimento al costante orientamento interpretativo giurisprudenziale che, al di fuori dei casi di nullità espressamente previsti dalla legge processuale, ravvisa una nullità per difetti di forma degli atti quando, a causa del vizio, il singolo atto non ha raggiunto il suo scopo e quando la parte ha interesse a farne rilievo perché ne ha riportato un pregiudizio alle sue facoltà difensive.

2) Violazione o falsa applicazione di norme per mancato rigetto di tutte le domande (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.).

Si ripropone con il presente gravame il motivo di impugnazione già formulato con l'atto di appello e che per chiarezza e brevità si trascrive: “ .... ”. Risulta palese che il Tribunale avrebbe dovuto pronunciarsi su tutte le domande della allora ricorrente e con la pronuncia di separazione rigettare nel merito le istanze di addebito e di assegno economico. Come già evidenziato nel detto motivo di appello, emergeva dagli atti la palese infondatezza di queste domande accessorie alla separazione: sì che avere emesso una sentenza non definitiva, con rimessione in istruttoria, ha inutilmente prolungato il corso del processo, con conseguente spreco di energie processuali e inutile accollo di spese. La decisione separata è consentita, contro la volontà espressa da una delle parti, soltanto se la risoluzione delle questioni accessorie alla separazione coniugale richiede una lunga e difficile istruttoria. Nel frattempo, merita tutela l'interesse dei coniugi a sciogliersi dall'obbligo della convivenza: e questa è la ragione che giustifica la sentenza parziale. Ma quando non sussistano motivi di protrazione del giudizio deve prevalere l'interesse generale all'economia dei giudizi ed alla brevità dei tempi processuali. In questo senso la censura proposta non è sospettabile di inammissibilità in quanto appare non manifestamente infondata, ai sensi dell'art. 360-bis, n. 2), c.p.c.; ed essendo le cennate esigenze di economia e di contenimento di tempi espressione dei principi regolatori del giusto processo.

Per le esposte considerazioni si chiede che la Suprema Corte adita voglia:

– cassare la sentenza impugnata della Corte di appello di ...., con ogni conseguente provvedimento;

– dichiarare la nullità dell'ordinanza con la quale il Tribunale di .... ha rimesso gli atti al giudice istruttore per la trattazione delle domande di addebito e di attribuzione dell'assegno economico.

Si depositano, con l'originale del presente ricorso:

copia autentica della sentenza impugnata, con relazione di notificazione

fascicoli dei precedenti gradi di giudizio

richiesta, munita di visto della cancelleria della Corte di appello, di trasmissione del fascicolo d'ufficio alla cancelleria della Corte di cassazione.

Si dichiara, ai fini del versamento del contributo unificato, che il valore della causa è di Euro .....

Luogo e data ....

Firma Avv. ....

PROCURA SPECIALE

Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione per l'impugnazione della sentenza pronunciata dalla Corte di appello in data ...., n. R.G. .... l'Avv. ...., eleggendo domicilio nello studio dello stesso in ...., via .... e conferendo al medesimo ogni più ampia facoltà di legge.

Per autentica della sottoscrizione ....

Firma Avv. ....

[1]In base all'art. 2 del d.m. 7 agosto 2023, n. 110 “Regolamento per la definizione dei criteri di redazione, dei limiti e degli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo, ai sensi dell'articolo 46 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile”, al fine di assicurare la chiarezza e la sinteticità degli atti processuali in conformità a quanto prescritto dall'art. 121 c.p.c., gli atti di impugnazione sono redatti con la seguente articolazione: a) intestazione, contenente l'indicazione dell'ufficio giudiziario davanti al quale la domanda è proposta e della tipologia di atto; b) parti, comprensive di tutte le indicazioni richieste dalla legge; c) parole chiave, nel numero massimo di venti, che individuano l'oggetto del giudizio; d) nelle impugnazioni, estremi del provvedimento impugnato con l'indicazione dell'autorita giudiziaria che lo ha emesso, la data della pubblicazione e dell'eventuale notifica; e) esposizione distinta e specifica, in parti dell'atto separate e rubricate, dei fatti e dei motivi in diritto, nonché, quanto alle impugnazioni, individuazione dei capi della decisione impugnati ed esposizione dei motivi; f) nella parte in fatto, puntuale riferimento ai documenti offerti in comunicazione, indicati in ordine numerico progressivo e denominati in modo corrispondente al loro contenuto, preferibilmente consultabili con apposito collegamento ipertestuale; g) con riguardo ai motivi di diritto, esposizione delle eventuali questioni pregiudiziali e preliminari e di quelle di merito, con indicazione delle norme di legge e dei precedenti giurisprudenziali che si assumono rilevanti; h) conclusioni, con indicazione distinta di ciascuna questione pregiudiziale, preliminare e di merito e delle eventuali subordinate; i) indicazione specifica dei mezzi di prova e indice dei documenti prodotti, con la stessa numerazione e denominazione contenute nel corpo dell'atto, preferibilmente consultabili con collegamento ipertestuale; l) valore della controversia; m) richiesta di distrazione delle spese; n) indicazione del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. L'art. 3 lett. a) precisa che l'atto di impugnazione deve avere un'estensione massima di 80.000 caratteri, salvi gli elementi esclusi dall'art. 4, e ferma restando (ex art. 5) la possibilità di superare detti limiti se la controversia presenta questioni di particolare complessità, anche in ragione della tipologia, del valore, del numero delle parti o della natura degli interessi coinvolti, ipotesi nella quale il difensore espone sinteticamente nell'atto le ragioni per le quali si è reso necessario il superamento dei limiti. Il richiamato Regolamento non trova applicazione, rispetto ai limiti dimensionali degli atti, nelle controversie di valore superiore a 500.000 euro: ciò fa presumere che non operi, per tale parte, anche rispetto alle controversie di valore indeterminabile, molto ricorrenti nel contenzioso familiare.

[2]In tutti gli atti introduttivi di un giudizio, compresa l'azione civile in sede penale e in tutti gli atti di prima difesa devono essere indicati: le generalità complete della parte, la residenza o sede, il domicilio eletto presso il difensore ed il C.F., oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, d.l. n. 98/2011, conv., con modif., in l. n. 111/2011). L'art. 121 c.p.c. dispone che tutti gli atti del processo sono redatti in modo chiaro e sintetico. L'art. 46 disp. att. aggiunge che gli atti e i verbali devono essere scritti in carattere chiaro e facilmente leggibile; il d.m. 7 agosto 2023, n. 110, ha poi dettato le norme regolamentari anche per gli atti redatti in forma di documento informatico.

[3]L'art. 125 c.p.c. fa obbligo al difensore di indicare nel ricorso il proprio codice fiscale e il numero di fax. L'art. 13, comma 3-bis, d.P.R. n. 115/2002, sanziona l'omessa indicazione del numero di fax con l'aumento della metà del contributo unificato. I professionisti tenuti all'iscrizione in albi o elenchi hanno l'obbligo di dotarsi di un domicilio digitale iscritto nell'Elenco dei domicili digitali dei professionisti e delle imprese (art. 3-bis d.lgs. n. 82/2005).

[4]A pena di inammissibilità, ex art. 366, comma 1, n. 2 c.p.c., il ricorso per cassazione deve contenere l'indicazione della sentenza impugnata.

[5]È necessaria, a pena di inammissibilità, l'esposizione sommaria dei fatti di causa.

[6]Devono essere indicati a pena di inammissibilità i motivi di diritto sui quali si fonda il ricorso, con l'indicazione delle norme che si assumono violate.

Commento

In esito al procedimento di primo e di secondo grado il giudizio di cassazione nelle controversie in materia di stato delle persone, di minori e di famiglia si svolge secondo le norme dettate per il giudizio ordinario di cognizione dagli artt. 360 ss. c.p.c.

L'art. 1, comma 4, l. n. 263/2005, nel modificare le disposizioni di cui all'art. 709-bis c.p.c., ha sancito in maniera esplicita, con una norma di diritto positivo, l'equiparazione fra il procedimento di separazione tra i coniugi e quello di divorzio che era già stata ritenuta in via interpretativa in tema di pronuncia immediata sullo status coniugale. Si sono volute evitare, anche nel procedimento per separazione, le condotte processuali dilatorie, tali da incidere negativamente sul diritto di una delle parti ad ottenere una pronuncia sollecita in ordine al proprio status. In tal senso: Cass. VI, n. 20666/2017; Cass. VI, n. 10484/2012. Pertanto, anche nel giudizio di separazione coniugale era divenuto possibile impugnare autonomamente, con appello e poi con ricorso per cassazione, la sentenza di pronuncia sul regime separativo nella pendenza del procedimento relativo alle domande accessorie. Questo assetto normativo è stato mantenuto dal d.lgs. di riforma del processo civile introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, con effetti per le impugnazioni proposte con ricorso notificato a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Il ricorso segue le disposizioni dettate dagli artt. 360,360-bis e 366 c.p.c. In parte queste norme sono state modificate dal d.lgs. n. 149/2022.

La modifica all'art. 360-bis chiarisce che quando la pronuncia di appello conferma la decisione di primo grado per le stesse ragioni, inerenti ai medesimi fatti, poste a base della decisione impugnata, il ricorso per cassazione può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui al primo comma, numeri 1), 2), 3) e 4); tale disposizione non si applica relativamente alle cause di cui all'art. 70, comma 1.

A sua volta l'art. 366 dispone che il ricorso deve contenere: la chiara esposizione dei fatti della causa essenziali alla illustrazione dei motivi di ricorso; la chiara e sintetica esposizione dei motivi per i quali si chiede la cassazione, con l'indicazione delle norme di diritto su cui si fondano; e la specifica indicazione, per ciascuno dei motivi, degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il motivo si fonda e l'illustrazione del contenuto rilevante degli stessi. La nuova normativa ha accentuato il connotato di autosufficienza del ricorso.

Per i procedimenti di impugnazione dinanzi alla Suprema Corte che seguono le norme introdotte dal d.lgs. n. 149/2022, l'art 380-bis dispone una procedura per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati. Se non è stata ancora fissata la data della decisione, il presidente della sezione o un consigliere da questo delegato può formulare una sintetica proposta di definizione del giudizio, quando ravvisa la inammissibilità, improcedibilità o manifesta infondatezza del ricorso principale e di quello incidentale eventualmente proposto. La proposta è comunicata ai difensori delle parti. Entro quaranta giorni dalla comunicazione la parte ricorrente, con istanza sottoscritta dal difensore munito di una nuova procura speciale, può chiedere la decisione. In mancanza, il ricorso si intende rinunciato e la Corte provvede ai sensi dell'art. 391 (decisione sulla rinuncia). Se entro il termine indicato al secondo comma la parte chiede la decisione, la Corte procede ai sensi dell'articolo 380-bis.1 (decisione in camera di consiglio) e quando definisce il giudizio in conformità alla proposta applica il terzo e il quarto comma dell'art. 96.

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