Ricorso per cassazione avverso la sentenza di scioglimento dell'unione civile pronunciata in grado di appello

Francesco Maria Bartolini

Inquadramento

In esito al procedimento di primo e di secondo grado, il successivo giudizio di cassazione si svolge, anche quando concerne lo scioglimento dell'unione civile, secondo le norme dettate dagli artt. 360 e ss. c.p.c. che connotano tale giudizio quale procedimento di impugnazione a critica vincolata, per motivi esclusivamente di diritto, in conformità alla funzione nomofilattica demandata alla S.C.

Formula

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

RICORSO EX ART. 360 C.P.C.

di ..., nato a ..., il ..., C.F. ... [1], rappresentato e difeso dall'Avv. ... del Foro di ..., patrocinante in Cassazione, C.F. ..., fax ..., PEC ... [2], e domiciliato in Roma, presso l'Avv. ..., nello studio in ..., come da procura speciale e contestuale elezione di domicilio in calce al presente atto

Nei confronti di:

..., nato a ..., il ..., rappresentato e difeso dall'Avv. ..., del Foro di ... e presso di lui domiciliato

PER LA CASSAZIONE

Della sentenza pronunciata dalla Corte di Appello in data ..., n. R.G. ... [3], con la quale la Corte territoriale ha confermato la decisione del Tribunale di ... che dichiarava lo scioglimento dell'unione civile tra l'esponente e il Sig. ..., come sopra generalizzato, con attribuzione di un assegno di mantenimento a favore dello stesso ed a carico dell'esponente.

Il presente ricorso attiene specificamente al capo della sentenza di appello che ha disposto l'attribuzione dell'assegno di mantenimento: in riferimento al quale si chiede l'annullamento parziale della sentenza citata.

In proposito, visti gli artt. 360 e 360-bis c.p.c., si formulano i seguenti

ESPOSIZIONE DEI FATTI DELLA CAUSA

Con ricorso depositato in data ... [4], il nominato Sig. ... chiedeva lo scioglimento dell'unione civile con l'odierno esponente, costituita con dichiarazione in data ... davanti all'ufficiale di stato civile del Comune di ... e regolarmente registrata nell'archivio di stato civile dello stesso Comune di ...;

in proposito, l'allora ricorrente deduceva di essersi reso conto, dopo un anno di convivenza, che la prosecuzione della vita in comune con l'odierno esponente non gli risultava più possibile, attesa la scoperta di rilevanti difficoltà di carattere e di incompatibilità nei gusti e nelle esigenze personali;

per tale ragione lo stesso aveva manifestato la volontà di sciogliere l'unione civile con dichiarazione che venne resa formalmente davanti all'ufficiale di stato civile del comune di residenza;

trascorsi tre mesi, il predetto adiva il Tribunale di ..., il quale, con sentenza ..., dichiarava lo scioglimento dell'unione civile; stabiliva a favore del medesimo un contributo mensile da corrispondersi a cura dell'esponente, ogni inizio del mese, nell'entità di ... Euro.

Si impugna, come ingiusta e gravatoria, la detta sentenza nel capo che ha disposto l'attribuzione di un assegno economico a carico dell'esponente ed a favore della controparte evocata in giudizio. In proposito si formulano i seguenti

MOTIVI DI RICORSO [5]

A) Violazione o falsa applicazione di legge, con riferimento alle disposizioni di cui all'art. 5, l. n. 898/1970, richiamato dall'art. 1, comma 25, l. n. 76/2016.

Insussistenza dei presupposti di legge per l'attribuzione di un assegno economico.

La previsione di un assegno in favore della parte dell'unione civile segue le regole dettate a proposito del divorzio dall'art. 5 della l. n. 898/1970. Tale norma è espressamente richiamata, senza riserve, dall'art. 1, comma 25, della l. n. 76/2016, di regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso. La norma richiamata indica gli elementi che devono guidare il Giudice nella valutazione sia dell'an che del quantum quando deve stabilire se è dovuto un contributo economico a favore del coniuge, nel momento in cui il matrimonio - e, corrispondentemente, l'unione civile - viene ad essere dichiarato inefficace o è sciolto. Gli elementi specificati ex lege costituiscono parametri di osservanza dovuta, per il giudicante, tenuto ad una motivazione specifica ed esauriente nel momento in cui si risolva a discostarsene. In particolare, la previsione di un assegno a carico di una delle parti richiede che siano considerate le condizioni dei coniugi, le ragioni della decisione, il contributo personale dato da ciascuno alla conduzione della vita in comune ed alla formazione del patrimonio comune, il reddito di entrambi, anche in rapporto alla durata del matrimonio. Queste stesse indicazioni devono essere seguite nel caso dello scioglimento dell'unione civile.

Tanto premesso per quanto concerne l'inquadramento giuridico dei fatti concernenti la vicenda di specie, deve subito osservarsi che di essi non hanno effettuato una corretta ricostruzione né il Giudice di prime cure né la corte territoriale.

Il Tribunale si è limitato ad affermare essere opportuna la disposizione dell'assegno, senza minimamente fondare la decisione su una approfondita disamina degli elementi di cui sopra. È stata dunque omessa la valutazione che l'art. 5 sopra citato demanda al giudice come suo compito istituzionale doveroso: con conseguente disapplicazione di una norma di legge posta a tutela della giustizia sostanziale della decisione. Sussistevano, inoltre, elementi in fatto la cui mancata considerazione ha impedito al Giudice una pronuncia diversa, coerente con le risultanze di causa e rispettosa del disposto dell'art. 5 predetto. Ad escludere, nella vicenda di specie, il titolo ad un assegno economico valgono i redditi autonomi del Sig. ... che, dopo l'abbandono dell'esponente, ha iniziato con successo una attività commerciale, come dimostrato dalle produzioni documentali effettuate in primo grado.

A sua volta, la Corte di Appello di ... ha motivato la sua pronuncia con un mero rinvio alla decisione di primo grado, senza affrontare le eccezioni di violazione di legge e infondatezza nel merito proposte dall'appellante, odierno ricorrente. Si è trattato di una motivazione per relationem che si è limitata all'affermazione di condivisione delle ragioni espresse dal tribunale. Si rinnovano, pertanto, in questa sede, le eccezioni di violazione del disposto dell'art. 5 e di falsa applicazione delle disposizioni da esso dettate.

Tutto ciò premesso, con il presente ricorso l'esponente

CHIEDE

Che la Suprema Corte di Cassazione voglia:

cassare la sentenza indicata in epigrafe della Corte di Appello di ... nel capo di pronuncia che ha disposto a favore di ... la corresponsione di un assegno mensile in Euro ..., oltre al pagamento degli arretrati dalla domanda, a carico del ricorrente Sig. ...;

in subordine, cassare la sentenza nel capo sopra indicato, con rinvio al competente Giudice di merito per una nuova determinazione del quantum;

con liquidazione delle spese processuali da accollarsi a controparte.

Si depositano:

copia autentica della sentenza di appello con relata di notifica ...;

copia autentica della sentenza di primo grado;

memoria difensiva depositata dal ricorrente nel giudizio di appello;

dichiarazione dei redditi già prodotta in appello;

richiesta, munita di visto della cancelleria della Corte di Appello di ..., di trasmissione alla cancelleria della Corte di Cassazione del fascicolo d'ufficio.

Ai fini del contributo unificato si dichiara che il valore della causa è ....

Luogo e data ...

Firma Avv. ...

PROCURA SPECIALE

Delego a rappresentarmi e difendermi per resistere nel presente giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione per l'impugnazione della sentenza pronunciata dalla Corte di Appello in data ..., n. R.G. ... l'Avv. ..., eleggendo domicilio nello studio dello stesso in ..., via ... e conferendo al medesimo ogni più ampia facoltà di legge.

...

Per autentica della sottoscrizione

Firma Avv. ...

1. In tutti gli atti introduttivi di un giudizio, compresa l'azione civile in sede penale e in tutti gli atti di prima difesa devono essere indicati: le generalità complete della parte, la residenza o sede, il domicilio eletto presso il difensore ed il C.F., oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, d.l. n. 98/2011, conv., con modif., in l. n. 111/2011).

2. L'art. 125 c.p.c. fa obbligo al difensore di indicare nel ricorso il proprio codice fiscale e il numero di fax. L'art. 13, comma 3-bis, d.P.R. n. 115/2002, sanziona l'omessa indicazione del numero di fax con l'aumento della metà del contributo unificato. I professionisti tenuti all'iscrizione in albi o elenchi hanno l'obbligo di dotarsi di un domicilio digitale iscritto nell'Elenco dei domicili digitali dei professionisti e delle imprese (art. 3-bis, d.lgs. n. 82/2005).

3. A pena di inammissibilità, ex art. 366, n. 2 c.p.c., il ricorso per cassazione deve contenere l'indicazione della sentenza impugnata.

4. È necessaria, a pena di inammissibilità, l'esposizione sommaria dei fatti di causa.

5. Devono essere indicati a pena di inammissibilità i motivi di diritto sui quali si fonda il ricorso, con l'indicazione delle norme che si assumono violate.

Commento

La l. n. 76/2016, rimanda alla normativa sul divorzio per quanto concerne i casi in cui è consentito lo scioglimento dell'unione civile per mezzo di un formale provvedimento del Giudice. Il procedimento è quello stesso già disciplinato dalla l. n. 898/1970, per lo scioglimento del matrimonio o per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, e ora da tenersi nelle forme del rito unico per le controversie in materia di persone, di minorenni e di famiglia (artt. 473-bis e segg. c.p.c.). L'impugnazione con ricorso per cassazione resta regolata dalle ordinarie norme relative al giudizio ordinario di cognizione. Il ricorso introduttivo segue le disposizioni dettate dagli artt. 360 e 366 c.p.c. In parte queste norme sono state modificate dal d.lgs. n. 149/2022 e le innovazioni si applicano ai procedimenti introdotti con ricorso già notificato alla data del 1° gennaio 2023 per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio.

La prima di queste disposizioni chiarisce che quando la pronuncia di appello conferma la decisione di primo grado per le stesse ragioni, inerenti ai medesimi fatti, poste a base della decisione impugnata, il ricorso per cassazione può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui al comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4; tale disposizione non si applica relativamente alle cause di cui all'art. 70, comma 1.

A sua volta l'art. 366 dispone che il ricorso deve contenere: l'indicazione delle parti; l'indicazione del provvedimento impugnato; la chiara esposizione dei fatti della causa essenziali alla illustrazione dei motivi di ricorso; la chiara e sintetica esposizione dei motivi per i quali si chiede la cassazione, con l'indicazione delle norme di diritto su cui si fondano; l'indicazione della procura e dell'eventuale ammissione al gratuito patrocinio; la specifica indicazione, per ciascuno dei motivi, degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il motivo si fonda e l'illustrazione del contenuto rilevante degli stessi. La nuova normativa ha accentuato il connotato di autosufficienza del ricorso.

L'impugnazione per cassazione è gravame a critica vincolata e i motivi sono ricondotti allo schema degli errores in procedendo o in judicando.

L'error in judicando, previsto dal n. 3 dell'art. 360 c.p.c. consiste nella violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro. Si tratta di inosservanza della disciplina sostanziale dedotta in causa, disciplina che può rintracciarsi non solo nell'ordinamento italiano ma anche nel diritto straniero ed europeo, nei limiti di applicabilità nell'ordinamento interno. La violazione consiste nella negazione o nell'erroneo intendimento di una norma di diritto oppure nell'affermazione di una norma di diritto inesistente; invece, la falsa applicazione consiste nella esatta interpretazione di una norma di diritto poi applicata ad una fattispecie concreta non corrispondente a quella prevista dall'ipotesi astratta. Per norme di diritto il legislatore intende riferirsi alla disciplina sostanziale dedotta in giudizio.

L'error in procedendo, previsto dai nn. 1, 2, 4 dell'art. 360 c.p.c. consiste nella violazione delle norme sul riparto di giurisdizione; nella violazione delle norme sulla competenza, quando non è prescritto il regolamento di competenza; nella nullità della sentenza o del procedimento (sul punto, la disposizione va letta, ora, congiuntamente all'art. 360-bis, lett. b, c.p.c., riferito alla violazione dei principi regolatori della materia); il vizio di motivazione consiste, poi, dopo la riforma di cui al d.l. n. 134/2012, in un “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti” e non più, come nella formulazione precedente, risalente alla versione del 2006, nella omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. La modifica del 2012 ha trovato motivo nell'esigenza di impedire che i ricorsi in cassazione potessero estendersi, come talvolta era avvenuto, ad un giudizio sul fatto. Peraltro, la novella del 2012 incide in modo ancor più determinante sull'accesso al ricorso in cassazione. Infatti il nuovo art. 348-ter, commi 4 e 5, preclude il ricorso per cassazione fondato sul vizio di motivazione contro la sentenza di appello che conferma la decisione di primo grado. Ciò significa che, nel caso di c.d. doppia conforme, ossia di doppia motivazione conforme in primo e in secondo grado quanto alle ragioni inerenti alle questioni di fatto, non è possibile proporre ricorso in cassazione denunciando il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. A parere di parte della dottrina l'intervenuta modifica di questa disposizione presenta aspetti di incostituzionalità per contrasto con l'art. 111, comma 7, Cost. che prevede la garanzia del ricorso in cassazione per violazione di legge che dovrebbe essere comunque fornita nell'ipotesi di difetto sostanziale e totale della motivazione. Le Sezioni Unite della Cassazione sino ad ora hanno tuttavia interpretato la disposizione ritenendola esente da doglianze di incostituzionalità e in particolare sostenendo che quando la motivazione sia del tutto assente ovvero quando sia meramente apparente o fortemente illogica, avverso la decisione sia sempre possibile proporre ricorso ai sensi dell'art. 360 n. 3 (a risultare violata sarebbe così, tra le altre, la disposizione dell'art. 111 Cost.).

È necessario, poi, che il ricorso per cassazione superi il filtro di ammissibilità ex art. 360-bis c.p.c. La disposizione sanziona con l'inammissibilità il ricorso quando: a) il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l'esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l'orientamento della stessa; b) quando è manifestamente infondata la censura relativa alla violazione dei principi regolatori del giusto processo. Nell'ipotesi sub a) ci si trova di fronte a un ricorso che già con ogni probabilità poteva essere annoverato tra quelli da decidere in camera di consiglio ex art. 375, n. 5, c.p.c. perché manifestamente infondato, in quanto il provvedimento aveva deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Suprema Corte. In sostanza la Corte di Cassazione deve dichiarare inammissibile il ricorso proposto contro un provvedimento conforme alla propria giurisprudenza, ogni volta che ritenga insussistenti validi motivi per discostarsi dalla soluzione fornita già in precedenza alla questione giuridica ad essa sottoposta (ex art. 360-bis, lett. a). È sicuramente escluso dalla sottoposizione a questo filtro il regolamento di giurisdizione, trattandosi di strumento preventivo che, pertanto, non presuppone né la precedente decisione né un provvedimento impugnato. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass. S.U., n. 7155/2017) hanno affermato che la funzione di filtro della disposizione di cui all'art. 360-bis consiste nell'esonerare la Suprema Corte dall'esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi “inconsistenti”.

Nell'ipotesi sub b), invece, l'espresso riferimento ai principi del “giusto processo” induce a ritenere che la norma intenda richiamare i principi di cui all'art. 111 Cost., così come modificato nel 1999, che pone garanzie che possono essere considerate esse stesse “principi regolatori” di portata generale, la cui mancanza potrà essere ben denunciata in sede di giudizio di legittimità. Con riguardo alla materia civile, in particolare, queste garanzie si sostanziano: 1) nell'attuazione della giurisdizione mediante il giusto processo regolato dalla legge; 2) nello svolgimento del processo, in contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti ad un giudice terzo e imparziale; 3) nella ragionevole durata del processo; 4) nella motivazione dei provvedimenti giurisdizionali; 5) nel ricorso in cassazione per violazione di legge contro le sentenze e i provvedimenti che, pur emanati in forma diversa, hanno natura sostanziale di sentenza.

Per i procedimenti di impugnazione dinanzi alla Suprema Corte che seguono le norme introdotte dal d.lgs. n. 149/2022, l'art. 380-bis dispone una procedura per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati. Se non è stata ancora fissata la data della decisione, il presidente della sezione o un consigliere da questo delegato può formulare una sintetica proposta di definizione del giudizio, quando ravvisa la inammissibilità, improcedibilità o manifesta infondatezza del ricorso principale e di quello incidentale eventualmente proposto. La proposta è comunicata ai difensori delle parti. Entro quaranta giorni dalla comunicazione la parte ricorrente, con istanza sottoscritta dal difensore munito di una nuova procura speciale, può chiedere la decisione. In mancanza, il ricorso si intende rinunciato e la Corte provvede ai sensi dell'art. 391 (decisione sulla rinuncia). Se entro il termine indicato al comma 2 la parte chiede la decisione, la Corte procede ai sensi dell'art. 380-bis.1 (decisione in camera di consiglio) e quando definisce il giudizio in conformità alla proposta applicano i commi 3 e 4 dell'art. 96.

Nella specifica materia del giudizio di divorzio (cui occorre rifarsi, in difetto di precedenti specifici), Cass. ord., n. 11796/2021 ha affermato che se la decisione impugnata si incentra essenzialmente sulla notevole sperequazione economico-reddituale dei coniugi (che ne costituisce solo il prerequisito fattuale) e trascura la verifica del contributo effettivo fornito dal richiedente alla costituzione del patrimonio familiare e di quello dell'ex coniuge, la decisione va cassata con rinvio; il rinvio impone che le parti siano rimesse nei poteri di allegazione e prova sui temi non trattati.

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