Ricorso al Tribunale in caso di disaccordo su questioni di particolare importanza in tema di salute (art. 316 c.c.)

Annachiara Massafra

Inquadramento

L'art. 316 c.c. disciplina l'esercizio della responsabilità genitoriale stabilendo, quale regola generale, che i genitori debbano assumere di comune accordo le decisioni riguardanti i figli, ivi compresa la determinazione del luogo di residenza, tenendo conto delle loro inclinazioni naturali, aspirazioni e capacità. L'intervento dell'Autorità giudiziaria nelle dinamiche familiari, ed in particolare nelle decisioni riguardanti i figli, è stato concepito dal legislatore come eccezionale e residuale. Di talché, i genitori possono rivolgersi al Tribunale solo ove il disaccordo afferisca a situazioni di particolare importanza specifiche e circostanziate. Va evidenziato che nella fattispecie disciplinata dall'art. 316 c.c., riguardante genitori uniti, l'intervento del Giudice mira, in prima battuta, a non sostituirsi ai genitori nell'assumere la decisione nell'interesse del figlio, permanendo l'unità familiare che deve essere il più possibile preservata, solo nel caso in cui non sia possibile comporre il contrasto, l'autorità giudiziaria adotta la decisione più confacente all'interesse del minore.

Formula

TRIBUNALE DI ....

RICORSO [1] AI SENSI DELL'ART. 316 C.C.[2]

Il/la Sig./ra .... (nome e cognome), nato/a il .... a ...., residente in ...., .... via ...., C.F. .... [3], domiciliato/a per il presente giudizio presso lo studio dell'Avv. ...., C.F. ...., che indica ai fini delle comunicazioni l'indirizzo PEC .... ed il fax ....:

in qualità di genitore esercente la responsabilità nei confronti di .... nato/a il .... e residente con entrambi i genitori in ...., via ...., ....

PREMESSO

– che sia il ricorrente che ...., nato il .... a ...., residente in ...., esercitano la responsabilità genitoriale nei confronti del minore .... di anni ....;

– che è sorto tra i genitori un insanabile contrasto in merito alla necessità di far intraprendere al figlio un percorso psicoterapeutico [4];

– che il ricorrente ritiene necessario che il minore intraprenda tale percorso mentre l'altro genitore ha negato il proprio consenso ritenendo diversamente che ....;

– che il Dott. .... ha rappresentato che “(cfr. documento n. 1, datato ....)”

– che il minore ha affermato che .... [5];

– che la questione oggetto del presente ricorso riveste carattere di particolare importanza, atteso che il percorso in oggetto, una volta terminato, consentirebbe al minore di superare ...., così garantendo la sua serena crescita;

CHIEDE

al Tribunale di risolvere il conflitto insorto tra i coniugi suggerendo le determinazioni che ritiene più utili e, ove lo stesso permanga anche a seguito dell'ascolto dei genitori (ovvero anche del minore se di anni dodici o di età inferiore ma capace di discernimento), e pertanto

DI ADOTTARE

La decisione più idonea a preservare e realizzare il superiore interesse del figlio minorenne.

Il presente procedimento è esente dal versamento del contributo unificato (art. 10, d.P.R. n. 115/2002).

Luogo e data ....

Firma Avv. ....

PROCURA

Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio l'Avv. ...., eleggendo domicilio nello studio dello stesso in ...., via .... e conferendo al medesimo ogni più ampia facoltà di legge.

Per autentica della sottoscrizione ....

Firma Avv. ....

Si allegano i seguenti documenti:

1) relazione a firma del Dott. ....;

2) .....

[1]In base all'art. 2 del d.m. 7 agosto 2023, n. 110 (Regolamento per la definizione dei criteri di redazione, dei limiti e degli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo, ai sensi dell'articolo 46 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile), al fine di assicurare la chiarezza e la sinteticità degli atti processuali in conformità a quanto prescritto dall'art. 121 c.p.c., i ricorsi sono redatti con la seguente articolazione: a) intestazione, contenente l'indicazione dell'ufficio giudiziario davanti al quale la domanda è proposta e della tipologia di atto; b) parti, comprensive di tutte le indicazioni richieste dalla legge; c) parole chiave, nel numero massimo di venti, che individuano l'oggetto del giudizio; d) nelle impugnazioni, estremi del provvedimento impugnato con l'indicazione dell'autorità giudiziaria che lo ha emesso, la data della pubblicazione e dell'eventuale notifica; e) esposizione distinta e specifica, in parti dell'atto separate e rubricate, dei fatti e dei motivi in diritto, nonché, quanto alle impugnazioni, individuazione dei capi della decisione impugnati ed esposizione dei motivi; f) nella parte in fatto, puntuale riferimento ai documenti offerti in comunicazione, indicati in ordine numerico progressivo e denominati in modo corrispondente al loro contenuto, preferibilmente consultabili con apposito collegamento ipertestuale; g) con riguardo ai motivi di diritto, esposizione delle eventuali questioni pregiudiziali e preliminari e di quelle di merito, con indicazione delle norme di legge e dei precedenti giurisprudenziali che si assumono rilevanti; h) conclusioni, con indicazione distinta di ciascuna questione pregiudiziale, preliminare e di merito e delle eventuali subordinate; i) indicazione specifica dei mezzi di prova e indice dei documenti prodotti, con la stessa numerazione e denominazione contenute nel corpo dell'atto, preferibilmente consultabili con collegamento ipertestuale; l) valore della controversia; m) richiesta di distrazione delle spese; n) indicazione del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. L'art. 3 lett. a) precisa che il ricorso deve avere un'estensione massima di 80.000 caratteri, salvi gli elementi esclusi dall'art. 4, e ferma restando (ex art. 5) la possibilità di superare detti limiti se la controversia presenta questioni di particolare complessità, anche in ragione della tipologia, del valore, del numero delle parti o della natura degli interessi coinvolti, ipotesi nella quale il difensore espone sinteticamente nell'atto le ragioni per le quali si è reso necessario il superamento dei limiti. Il richiamato Regolamento non trova applicazione, rispetto ai limiti dimensionali degli atti, nelle controversie di valore superiore a 500.000 euro.

[2]L'art. 152-ter disp. att. c.p.c. (disposizione avente effetto dal 28 febbraio 2023 ed applicabile ai procedimenti instaurati successivamente a tale data) prevede che i provvedimenti di cui agli artt. 145 e 316 c.c. siano di competenza del Tribunale del circondario del luogo in cui è stabilita la residenza familiare o, se questa manchi, del Tribunale del domicilio di uno dei due coniugi. Non vi è quindi in merito competenza di altra Autorità, ivi incluso il Giudice tutelare.

[3]In tutti gli atti introduttivi di un giudizio, compresa l'azione civile in sede penale, e in tutti gli atti di prima difesa devono essere indicati: le generalità complete della parte, la residenza o sede, il domicilio eletto presso il difensore ed il C.F., oltre che della parte anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, d.l. n. 98/2011, conv., con modif., in l. n. 111/2011). A partire dal 18 agosto 2014, gli atti di parte, redatti dagli avvocati, che introducono il giudizio o una fase giudiziale, non devono più contenere l'indicazione dell'indirizzo di PEC del difensore; è sufficiente l'indicazione del numero di fax poiché l'indirizzo PEC è un dato ormai acquisito nei rapporti con la cancelleria (art. 125 c.p.c. e art. 13 comma 3-bis, d.P.R. n. 115/2002, modif. dalla l. n. 114/2014). L'indicazione del C.F. del difensore è richiesta dall'art. 125 c.p.c.: ove il difensore non indichi il proprio numero di fax ovvero qualora la parte ometta di indicare il C.F., il contributo unificato è aumentato della metà.

[4]La disposizione di cui all'art. 316 c.c. riguarda esclusivamente il contrasto tra i genitori circa questioni specifiche di particolare rilevanza.

[5]Ovvero che il minore non è dotato di capacità di discernimento tale da consentire il suo ascolto.

Commento

L'art. 316 c.c. dispone che ciascuno dei genitori possa rivolgersi, in caso di contrasto in merito a questioni di particolare importanza, senza formalità al Tribunale.

È bene ribadire, e meglio specificare, quanto evidenziato in sede di inquadramento. In particolare deve essere rimarcato che non tutti i contrasti insorti in tema di esercizio della responsabilità genitoriale legittimano l'intervento dell'Autorità giudiziaria.

Detto contrasto deve essere relativo, peraltro, a questioni di particolare importanza che siano specifiche e rilevanti. Sicché, non può invocarsi l'intervento dell'autorità giudiziaria nel caso in cui i genitori non siano d'accordo sulle modalità educative generali relative al figlio ovvero su questioni di minima importanza.

La questione, invero, deve essere tale da poter incidere sulla formazione della personalità del figlio ovvero sulla sua sana e serena crescita, dovendo quindi incidere in astratto sui diritti fondamentali del figlio. Ne consegue che, nella prassi, le decisioni rientranti nella casistica disciplinata dall'art. 316 c.c. sono principalmente quelle relative alla salute ed all'istruzione scolastica del figlio.

Una volta depositato il ricorso, se ritenuto ammissibile, viene fissata l'udienza di comparizione dei genitori e del minore se ultradodicenne ovvero se di età inferiore ma capace di discernimento (e sempre che l'ascolto non sia superfluo ovvero pregiudizievole per lo stesso minore), e con l'aiuto del giudice in tale occasione si cerca la decisione più confacente alle specifiche necessità del figlio. Ove, tuttavia, il contrasto permanga, differentemente da quanto avveniva prima dell'intervento del d.lgs. n. 149/2022, così come modificato dalla l. n. 197/2022 (ove il giudice attribuiva il potere di decidere al genitore ritenuto più idoneo a curare gli interessi del figlio), il giudice adotta la soluzione che ritiene più adeguata all'interesse del figlio.

L'art. 316 c.c. trova applicazione solo nel contesto di un nucleo genitoriale che sia tuttora unito; diversamente, nel caso di contrasto insorto tra coniugi legalmente separati ed entrambi esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio, trova applicazione l'art. 337-ter, comma 3, c.c. e l'art. 473-bis c.p.c. (in questo senso con riferimento alla normativa previgente si veda Cass. I, n. 21553/2021).

L'art. 152-ter disp. att. c.p.c. prevede che il provvedimento di cui all'art. 316 c.c. debba essere pronunciato in camera di consiglio e che sia immediatamente esecutivo.

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