Ricorso al Presidente del Tribunale in caso di mancato adempimento dell'obbligo di mantenimento (art. 316-bis c.c.)

Annachiara Massafra

Inquadramento

L'art. 316-bis c.c. è stato introdotto dall'art. 40 del d.lgs. n. 154/2013. Esso riproduce, senza rilevanti modifiche, il contenuto del previgente art. 148 c.c. (che oggi rinvia integralmente alla disposizione testé citata) e disciplina il procedimento volto a rendere effettivo l'obbligo di contribuzione gravante sui genitori nei confronti dei figli minorenni e di quelli maggiorenni non economicamente autosufficienti. In particolare, l'art. 316-bis c.c. dispone che ciascuno dei genitori è tenuto a contribuire al mantenimento dei figli “in proporzione alle rispettive sostanze e secondo le capacità di lavoro professionale e casalingo”. Peraltro, ciò vale nei rapporti interni, in quanto verso l'esterno il genitore è tenuto ad adempiere per l'intero detta obbligazione, salvo poi agire tramite l'azione di regresso per la quota di spettanza dell'altro.

Ove uno dei genitori non adempia, l'altro può rivolgersi al Presidente del Tribunale del luogo di residenza, il quale può a tal fine designare un Giudice del Tribunale, e chiedere, previa assunzione di informazioni ed ascolto dell'altro genitore, l'emanazione di un decreto con il quale si dispone che una quota dei redditi dell'obbligato sia versata direttamente all'altro genitore ovvero a chi sopporta le spese di mantenimento ed istruzione della prole.

Formula

AL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI ....

RICORSO [1] AI SENSI DELL'ART. 316-BIS C.C.

La Sig.ra .... (nome e cognome, C.F. ....) [2], nata il .... a ...., residente in ...., via .... ...., rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto, dall'Avv. ...., C.F. ...., del foro di ...., .... presso il cui studio sito in ...., .... via ...., .... ha eletto domicilio (per le comunicazioni si indicano il numero di fax .... e l'indirizzo di posta elettronica certificata ....)

CONTRO

Il Sig. ...., (nome e cognome, C.F. ....), nato il .... a ...., residente in ...., via ....

PREMESSO IN FATTO

– che la ricorrente è coniugata, convivente (ovvero separata) con il Sig. .... è madre del/dei minore/i ....;

– che la predetta non svolge attività lavorativa e che, pur essendo di giovane età, ha inviato il proprio curriculum a diversi esercizi commerciali e società, ha effettuato numerosi colloqui ma che, ad oggi, nessuna risposta è pervenuta, sicché ella non è attualmente in grado di provvedere al soddisfacimento delle esigenze primarie dei figli minori [3];

– che i figli, rispettivamente di anni ...., frequentano .... [4] e necessitano ....;

– che l'altro genitore svolge la professione ...., è percettore di un reddito annuo pari a .... è proprietario ....;

– che lo stesso non contribuisce al mantenimento dei figli minori (ovvero maggiorenni non economicamente autosufficienti) e che, come sopra evidenziato, la ricorrente non è in grado attualmente di potervi provvedere;

CHIEDE

Previa assunzione di informazioni, anche tramite la .... e sentito il genitore inadempiente, che venga ordinato alla società .... di versare direttamente all'altro genitore (ovvero a chi sopporta le spese) una quota dei redditi del Sig. .... proporzionale ai redditi dello stesso e pari a .....

Il presente procedimento è esente dal versamento del contributo unificato ai sensi di quanto previsto dall'art. 10 del d.P.R. n. 115/2002[5].

Luogo e data ....

Firma Avv. ....

PROCURA

Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio l'Avv. ...., eleggendo domicilio nello studio dello stesso in ...., via .... e conferendo al medesimo ogni più ampia facoltà di legge.

Per autentica della sottoscrizione ....

Firma Avv. ....

Si allegano:

1) Dichiarazione dei redditi:

2) Documentazione relativa ai corsi extrascolastici dei figli ed alle attuali necessità economiche ed eventualmente sanitarie degli stessi;

3) Stato di famiglia;

4) Certificato di residenza del richiedente.

[1]In base all'art. 2 del d.m. 7 agosto 2023, n. 110 (Regolamento per la definizione dei criteri di redazione, dei limiti e degli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo, ai sensi dell'articolo 46 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile), al fine di assicurare la chiarezza e la sinteticità degli atti processuali in conformità a quanto prescritto dall'articolo 121 del codice di procedura civile, i ricorsi sono redatti con la seguente articolazione: a) intestazione, contenente l'indicazione dell'ufficio giudiziario davanti al quale la domanda è proposta e della tipologia di atto; b) parti, comprensive di tutte le indicazioni richieste dalla legge; c) parole chiave, nel numero massimo di venti, che individuano l'oggetto del giudizio; d) nelle impugnazioni, estremi del provvedimento impugnato con l'indicazione dell'autorità giudiziaria che lo ha emesso, la data della pubblicazione e dell'eventuale notifica; e) esposizione distinta e specifica, in parti dell'atto separate e rubricate, dei fatti e dei motivi in diritto, nonché, quanto alle impugnazioni, individuazione dei capi della decisione impugnati ed esposizione dei motivi; f) nella parte in fatto, puntuale riferimento ai documenti offerti in comunicazione, indicati in ordine numerico progressivo e denominati in modo corrispondente al loro contenuto, preferibilmente consultabili con apposito collegamento ipertestuale; g) con riguardo ai motivi di diritto, esposizione delle eventuali questioni pregiudiziali e preliminari e di quelle di merito, con indicazione delle norme di legge e dei precedenti giurisprudenziali che si assumono rilevanti; h) conclusioni, con indicazione distinta di ciascuna questione pregiudiziale, preliminare e di merito e delle eventuali subordinate; i) indicazione specifica dei mezzi di prova e indice dei documenti prodotti, con la stessa numerazione e denominazione contenute nel corpo dell'atto, preferibilmente consultabili con collegamento ipertestuale; l) valore della controversia; m) richiesta di distrazione delle spese; n) indicazione del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. L'art. 3 lett. a) precisa che il ricorso deve avere un'estensione massima di 80.000 caratteri, salvi gli elementi esclusi dall'art. 4, e ferma restando (ex art. 5) la possibilità di superare detti limiti se la controversia presenta questioni di particolare complessità, anche in ragione della tipologia, del valore, del numero delle parti o della natura degli interessi coinvolti, ipotesi nella quale il difensore espone sinteticamente nell'atto le ragioni per le quali si è reso necessario il superamento dei limiti. Il richiamato Regolamento non trova applicazione, rispetto ai limiti dimensionali degli atti, nelle controversie di valore superiore a 500.000 euro.

[2]In tutti gli atti introduttivi di un giudizio, compresa l'azione civile in sede penale, e in tutti gli atti di prima difesa devono essere indicati: le generalità complete della parte, la residenza o sede, il domicilio eletto presso il difensore ed il C.F., oltre che della parte anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, d.l. n. 98/2011, conv., con modif., in l. n. 111/2011). L'art. 125 c.p.c. dispone che gli atti di parte che introducono il giudizio o contengono la prima difesa, redatti dagli avvocati, devono indicare il codice fiscale e il numero di fax del difensore; l'omessa indicazione del fax nonché l'omessa indicazione del codice fiscale della parte comportano l'aumento della metà del contributo unificato (art. 13, comma 3-bis, d.P.R. n. 115/2002, modificato dalla l. n. 114/2014). A partire dal 18 agosto 2014 i medesimi atti non devono più contenere necessariamente l'indicazione dell'indirizzo PEC, essendo sufficiente l'indicazione del numero di fax; l'indirizzo PEC, infatti, è un dato che rimane acquisito nei rapporti con la cancelleria.

[3]Non è sufficiente indicare l'inadempimento del coniuge ma deve altresì specificarsi l'attuale impossibilità per il richiedente di poter provvedere alle necessità dei figli, ciò anche nel caso in cui si chieda il concorso degli ascendenti (in merito si veda Trib. Parma 13 maggio 2014).

[4]Occorre indicare il percorso di studi e le eventuali attività extrascolastiche, nonché le specifiche necessità di ciascuno.

[5]È tuttavia previsto il pagamento della somma di Euro 27,00 per diritti forfetari di notifica.

Commento

L'art. 316-bis c.c. è stato introdotto dall'art. 40 del d.lgs. n. 154/2013, recentemente modificato dal d.lgs. n. 149/2022, e riproduce il contenuto del previgente art. 148 c.c. (che oggi rinvia integralmente alla disposizione testé citata).

La disposizione è stata collocata nell'ambito del titolo IX del libro primo del codice civile, dedicato alla responsabilità genitoriale e ai diritti e doveri del figlio, in quanto l'obbligo di contribuzione costituisce uno dei doveri dei genitori ed è uno dei diritti fondamentali del figlio di cui all'art. 315-bis c.c. (in merito: Cass. I, n. 4224/2021).

In particolare, l'art. 316-bis c.c. dispone che ciascuno dei genitori è tenuto a contribuire al mantenimento dei figli “in proporzione alle rispettive sostanze e secondo le capacità di lavoro professionale e casalingo”. Peraltro, poiché durante il matrimonio ciascun coniuge è tenuto a contribuire alle esigenze della famiglia in misura proporzionale alle proprie sostanze, exartt. 143 e 316-bis, comma 1, c.c., a seguito della separazione non sussiste il diritto al rimborso di un coniuge nei confronti dell'altro per le spese sostenute in modo indifferenziato per i bisogni della famiglia durante il matrimonio (Cass. I, n. 10927/2018).

Qualora entrambi i genitori del minore o del maggiorenne non autosufficiente non ottemperino all'obbligo di contribuzione al mantenimento, chiunque vi abbia interesse possono rivolgersi al Presidente del Tribunale per ottenere il decreto nei confronti degli altri ascendenti in ordine di prossimità. In tal caso, parte della giurisprudenza di merito ha ritenuto che possa essere disposto un obbligo di contribuzione anche parziale (cioè finalizzato ad integrare l'obbligo di contribuzione del genitore capace di adempiere solo in parte).

È stato inoltre evidenziato che, al fine di porre a carico degli ascendenti l'obbligo di versare ai genitori i mezzi necessari, deve provarsi l'inadempimento – volontario o involontario – dell'altro genitore è l'impossibilità a mantenere il figlio da parte del genitore invocante l'intervento (Trib. Milano 22 dicembre 2015).

La finalità principale dell'art. 316-bis c.c. è quella di ottenere, nel più breve tempo possibile e nel modo più efficace, un provvedimento giudiziario che, con la forza propria del titolo esecutivo, assicuri ai minori il mantenimento da parte del soggetto obbligato. Nel caso in cui un genitore non adempia all'obbligo di contribuzione è stato in proposito previsto, in primo luogo, che le somme dovute vengano versate direttamente a chi si prende cura dei figli, “così garantendo nell'immediatezza al minore i mezzi necessari per il sostentamento” (Cass. I, n. 3402/1995).

Ove ciò non risulti essere sufficiente possono essere disposti: una idonea garanzia personale o reale, il sequestro dei beni dell'obbligato (art. 3, comma 2, l. n. 219/2012) e, da ultimo, la distrazione delle somme dovute dal terzo debitore in favore di colui che si prenda cura del minore.

Il soddisfacimento delle esigenze del minore (o del maggiorenne non economicamente autosufficiente) avviene tramite un procedimento strutturato sulla falsariga di quello monitorio ed è legittimato ad esperirlo “chiunque vi abbia interesse”. Il Presidente, ovvero un giudice da lui designato, assunte informazioni e sentito l'obbligato, pronuncia il decreto, che costituisce titolo esecutivo, contro il quale può essere presentata opposizione dall'obbligato e dal terzo debitore nel termine di venti giorni dalla notifica. L'opposizione, in seguito alla modifica della norma, effettuata dal d.lgs. n. 149/2022, è regolata dalle norme che disciplinano il procedimento relativo allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie di cui agli artt. 473-bis e ss. c.p.c.

Oltre alla impugnazione del decreto è possibile chiedere, successivamente alla sua emissione la revoca o la modifica dello stesso.

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