Ricorso per l'adozione dei provvedimenti convenienti ex art. 333 c.c.InquadramentoL'art. 333 c.c. dispone che il Giudice possa pronunciare i “provvedimenti convenienti”, variabili nei contenuti a seconda della situazione concretamente esistente, qualora la condotta posta in essere da uno o da entrambi i genitori, anche se pregiudizievole per il figlio, non sia talmente grave da determinare la necessità di pronunciare un provvedimento ablativo della responsabilità genitoriale. L'adozione dei provvedimenti convenienti è possibile solo qualora l'inadempimento posto in essere dal genitore sia relativo alla persona del figlio, trovando applicazione l'art. 334 c.c. in caso di inadempimenti relativi al patrimonio del minore. In relazione ai procedimenti introdotti antecedentemente al 28 febbraio 2023, deve evidenziarsi che i provvedimenti de potestate emessi dal giudice minorile ai sensi degli artt. 330 e 336 c.c. hanno attitudine al giudicato, sia pure rebus sic stantibus, in quanto non sono revocabili o modificabili, salva la sopravvenienza di fatti nuovi; pertanto, il decreto della corte di appello che pronuncia in sede di reclamo è impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. (Cass. S.U., n. 32359/2018; Cass. VI, ord. n. 1668/2020) ancorché non sia stato emesso a conclusione del procedimento per essere stato, anzi, espressamente pronunciato “in via non definitiva”, trattandosi di provvedimento che riveste comunque carattere decisorio, quando non sia stato adottato a titolo provvisorio ed urgente, idoneo ad incidere in modo tendenzialmente stabile sull'esercizio della responsabilità genitoriale (Cass. I, n. 9691/2022). FormulaTRIBUNALE PER I MINORENNI DI .... [1] RICORSO [2] AI SENSI DELL'ART. 333,336 C.C., 38 DISP. ATT. C.C. I Sig.ri .... nati, rispettivamente, il .... a ...., il .... a ...., residenti in ...., .... via ...., (C.F. .... [3]; C.F. ....), rappresentati e difesi, in forza di procura a margine (o in calce del) del presente atto, dall'Avv. ...., C.F. ...., domiciliati per il presente giudizio presso lo studio dell'Avv. .... ...., sito in ...., via ...., che indica ai fini delle comunicazioni da parte della Cancelleria l'indirizzo PEC .... ed il numero di fax .... ....: in qualità di ascendenti del minore ...., nato il .... a .... e residente in ...., via .... figlio di ...., residente in ....; PREMESSO – che gli istanti sono i nonni del minore [4].... (nome e cognome) con il quale hanno un significativo legame e che vedono con regolarità atteso che .... [5]; – che nell'ultimo periodo è stato possibile verificare che il bambino affetto da .... (specificare la patologia) non riceve, a parere degli istanti, le cure adeguate; – che, in particolare, i genitori trascurano da tempo i loro doveri non sottoponendo il predetto alle opportune visite ovvero non somministrandogli le cure adeguate indicate dal Dott. ....; – che, inoltre, i genitori di recente hanno posto in essere ulteriori condotte che sono espressione di un cattivo esercizio della responsabilità genitoriale; – che, in particolare, .... (specificare le condotte); – che tali circostanze determinano un grave pregiudizio per il minore e per la sua serena crescita, incidendo sui suoi diritti fondamentali; – che gli istanti hanno cercato di interloquire con i genitori del minore i quali non sembrano comprendere la gravità della loro condotta e, soprattutto, delle conseguenze per il minore e per la sua salute RITENUTO che la condotta posta in essere dai genitori del piccolo .... sia, ai sensi dell'art. 333 c.c., pregiudizievole per il minore e per i suoi diritti fondamentali CHIEDONO All'intestato Tribunale per i minorenni di adottare i provvedimenti convenienti [6], nel superiore interesse del minore .... ed in sua tutela, limitando l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte dei coniugi .... di affidare il minore all'ente pubblico il quale assumerà le decisioni sanitarie nell'interesse di ..... Indicano quali mezzi di prova: 1) ..... Si allegano i seguenti documenti: 1) certificato di residenza; 2) stato di famiglia; 3) relazione della ASL ..... 4) relazione a firma del Dott. ..... Il presente procedimento è esente dal versamento del contributo unificato (artt. 10, d.P.R. n. 115/2002). Luogo e data .... Firma Avv. .... PROCURA Deleghiamo a rappresentarci e difenderci nel presente giudizio l'Avv. ...., eleggendo domicilio nello studio dello stesso in ...., via .... e conferendo al medesimo ogni più ampia facoltà di legge. Per autentica della sottoscrizione .... Firma Avv. .... [1]Competente a pronunciare il provvedimento di cui all'art. 330 c.c., in forza di quanto prevede l'art. 38 disp. att. c.c. è, di regola, il Tribunale per i minorenni del luogo di abituale residenza del minore alla data della domanda in forza del nuovo art. 473-bis.11 c.p.c. Ove vi sia stato trasferimento del minore non autorizzato, e non sia decorso un anno, è competente il Tribunale del luogo di ultima residenza abituale del minore prima del trasferimento. Il legislatore già con la l. n. 206/2021 e poi con il d.lgs. n. 149/2022, è intervenuto sui criteri di ripartizione della competenza tra tribunale ordinario e tribunale per i minorenni. Questa ripartizione cesserà di esistere e di destare problemi applicativi non appena verranno adottati, in attuazione dell'art. 1, comma 1, della l. n. 206/2021, i decreti legislativi che comporteranno l'assegnazione alle sezioni circondariali dell'istituendo Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, le competenze che sono state fino ad oggi attribuite al Tribunale per i minorenni dal citato art. 38 disp. att.c.c., con la conseguenza che tutte le competenze che ancora oggi sono ripartite tra Tribunale ordinario e Tribunale per i minorenni confluiranno del Tribunale per le persone innanzi citato. Cass. S.U., n. 28329/2019 ha affermato che relativamente alle domande formulate in ambito UE, ove il minore, condotto all'estero con il consenso di entrambi i genitori, non rientri nello Stato di residenza abituale per decisione di uno solo di essi, è prorogata la giurisdizione dello Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale prima del mancato rientro, sempre che non sussistano le condizioni indicate nell'art. 10, del Regolamento (CE) n. 2201/2003. La medesima decisione ha peraltro rimarcato che ai fini dell'applicazione della lett. b) dell'articolo da ultimo citato, che a determinate condizioni attribuisce rilievo al soggiorno del minore per almeno un anno nello Stato in cui è trattenuto, non si può tenere conto della permanenza successiva alla data della proposizione della domanda, dovendosi dare applicazione al principio della perpetuatio iurisdictionis. [2]In base all'art. 2 del d.m. 7 agosto 2023, n. 110 (Regolamento per la definizione dei criteri di redazione, dei limiti e degli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo, ai sensi dell'articolo 46 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile), al fine di assicurare la chiarezza e la sinteticità degli atti processuali in conformità a quanto prescritto dall'articolo 121 c.p.c., i ricorsi sono redatti con la seguente articolazione: a) intestazione, contenente l'indicazione dell'ufficio giudiziario davanti al quale la domanda è proposta e della tipologia di atto; b) parti, comprensive di tutte le indicazioni richieste dalla legge; c) parole chiave, nel numero massimo di venti, che individuano l'oggetto del giudizio; d) nelle impugnazioni, estremi del provvedimento impugnato con l'indicazione dell'autorità giudiziaria che lo ha emesso, la data della pubblicazione e dell'eventuale notifica; e) esposizione distinta e specifica, in parti dell'atto separate e rubricate, dei fatti e dei motivi in diritto, nonché, quanto alle impugnazioni, individuazione dei capi della decisione impugnati ed esposizione dei motivi; f) nella parte in fatto, puntuale riferimento ai documenti offerti in comunicazione, indicati in ordine numerico progressivo e denominati in modo corrispondente al loro contenuto, preferibilmente consultabili con apposito collegamento ipertestuale; g) con riguardo ai motivi di diritto, esposizione delle eventuali questioni pregiudiziali e preliminari e di quelle di merito, con indicazione delle norme di legge e dei precedenti giurisprudenziali che si assumono rilevanti; h) conclusioni, con indicazione distinta di ciascuna questione pregiudiziale, preliminare e di merito e delle eventuali subordinate; i) indicazione specifica dei mezzi di prova e indice dei documenti prodotti, con la stessa numerazione e denominazione contenute nel corpo dell'atto, preferibilmente consultabili con collegamento ipertestuale; l) valore della controversia; m) richiesta di distrazione delle spese; n) indicazione del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. L'art. 3 lett. a) precisa che il ricorso deve avere un'estensione massima di 80.000 caratteri, salvi gli elementi esclusi dall'art. 4, e ferma restando (ex art. 5) la possibilità di superare detti limiti se la controversia presenta questioni di particolare complessità, anche in ragione della tipologia, del valore, del numero delle parti o della natura degli interessi coinvolti, ipotesi nella quale il difensore espone sinteticamente nell'atto le ragioni per le quali si è reso necessario il superamento dei limiti. Il richiamato Regolamento non trova applicazione, rispetto ai limiti dimensionali degli atti, nelle controversie di valore superiore a 500.000 euro. [3]In tutti gli atti introduttivi di un giudizio, compresa l'azione civile in sede penale, e in tutti gli atti di prima difesa devono essere indicati: le generalità complete della parte, la residenza o sede, il domicilio eletto presso il difensore ed il C.F., oltre che della parte anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, d.l. n. 98/2011, conv., con modif., in l. n. 111/2011). L'art. 125 c.p.c. dispone che gli atti di parte che introducono il giudizio o contengono la prima difesa, redatti dagli avvocati, devono indicare il codice fiscale e il numero di fax del difensore; l'omessa indicazione del fax nonché l'omessa indicazione del codice fiscale della parte comportano l'aumento della metà del contributo unificato (art. 13, comma 3-bis, d.P.R. n. 115/2002, modificato dalla l. n. 114/2014). A partire dal 18 agosto 2014 i medesimi atti non devono più contenere necessariamente l'indicazione dell'indirizzo PEC, essendo sufficiente l'indicazione del numero di fax; l'indirizzo PEC, infatti, è un dato che rimane acquisito nei rapporti con la cancelleria. [4]La Corte di Cassazione ha di recente affermato che nei giudizi de potestate, che riguardino entrambi i genitori ed ove non sia stato nominato un tutore provvisorio, l'art. 336, comma 4, richiede la nomina di un curatore speciale ex art. 78 c.p.c. stante la presenza di un conflitto di interessi tra il minore ed entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale (Cass. I, n. 5256/2018, Cass. I, n. 11786/2021). Al riguardo giova evidenziare che con l'avvento del d.lgs. n. 149/2022 è entrato in vigore l'artt. 473-bis.7 c.p.c. il quale disciplinano i casi di nomina del tutore e curatore del minore. La nomina deve essere disposta nei casi in cui l'autorità giudiziaria pronunci provvedimento, anche temporaneo, la sospensione o la decadenza dalla responsabilità genitoriale di entrambi i genitori. All'esito del procedimento, ove venga disposta la limitazione della responsabilità genitoriale, può essere nominato un curatore al minore. Il successivo articolo 473bis.8 c.p.c. prevede i casi in cui la nomina del curatore speciale debba avvenire a pena di nullità ed in casi in cui il giudice possa comunque, in relazione a specifiche circostanze, nominarlo. [5]La Cass. I, n. 14145/2017 ha affermato che i provvedimenti modificativi ed ablativi della responsabilità genitoriale sono preordinati all'esigenza prioritaria della tutela degli interessi dei figli e pertanto essi non costituiscono una sanzione a comportamenti inadempimenti dei genitori ma piuttosto sono fondati sull'accertamento – da parte del giudice – degli effetti lesivi che hanno prodotto o possono ulteriormente produrre in danno dei figli. [6]La pronuncia del provvedimento avviene dopo aver disposto l'ascolto del minore che abbia compiuto gli anni dodici ovvero di età inferiore, se capace di discernimento. L'ascolto, che costituisce un dovere per il giudice ed un diritto per il minore, tuttavia può non essere effettuato ove sia manifestamente superfluo ovvero possa determinare un pregiudizio per il minore. Per i procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023, trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 473-bis e ss. c.p.c. CommentoLa decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale, così come un provvedimento conveniente di cui all'art. 333 c.c., può essere pronunciata a seguito di ricorso dell'altro genitore, dei parenti ovvero del Pubblico ministero. Quest'ultimo agisce in seguito a segnalazioni, esposti e comunicazioni che possono essere presentati non solo dai soggetti legittimati a presentare ricorso ma anche in seguito alla segnalazione di terzi, enti pubblici etc. Il ricorso potrà, a seconda della situazione concretamente esistente, contenere la richiesta di provvedimenti urgenti ovvero di allontanamento del genitore o del figlio stesso. Tale richiesta potrà essere contenuta sia in un ricorso formulato per ottenere la dichiarazione di decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale ex art. 330 c.c. sia per ottenere un provvedimento conveniente ex art. 333 c.c. Competente a pronunciare i provvedimenti di cui agli artt. 330 e ss. c.c., in forza di quanto prevede l'art. 473-bis.11. c.c. è, di regola, il Tribunale per i minorenni del luogo di abituale residenza del minore; se vi è stato trasferimento del minore non autorizzato e non è decorso un anno, è competente il tribunale del luogo dell'ultima residenza abituale prima del trasferimento. Nel recente passato è stato affermato che qualora sia pendente un procedimento di separazione, divorzio, di risoluzione delle controversie tra genitori ex art. 316 c.c. e venga successivamente instaurato un procedimento ex art. 330 c.c. dinanzi al Tribunale per i minorenni, resta competente il Tribunale ordinario previamente adito anche relativamente ai procedimenti de potestate (Cass. VI, ord. n. 1866/2019; Cass. VI, n. 25798/2016). Diversamente ove sia già stato instaurato un procedimento ex art. 330 c.c. dinanzi al tribunale per i minorenni, trova applicazione il principio della perpetuatio jurisdictionis e, pertanto, esso resta competente a conoscere della domanda diretta ad ottenere la declaratoria di decadenza o la limitazione della potestà Cass. I, n. 2833/2015; sul punto anche Cass. VI, n. 21633/2014 e Cass. VI, n. 1349/2015). L'eventuale pendenza del giudizio di riconoscimento della paternità non determina l'attrazione al tribunale ordinario dei procedimenti ablativi o limitativi della responsabilità genitoriale, che opera solo con riferimento ai giudizi di separazione, di divorzio ed ex art. 316 c.c. in considerazione di una scelta legislativa del tutto ragionevole, che lascia illesi i diritti di difesa e al giusto processo. In sede minorile, infatti le parti fruiscono di una tutela comunque garantistica ed anche più rapida, per effetto della trattazione secondo il rito camerale, e considerato che, fino a quando non è accertata la paternità, il sedicente padre non assume la titolarità del rapporto genitoriale, né può esercitare la relativa responsabilità, non essendo neppure legittimato a contraddire sui temi che attengono ad essa e, soprattutto, all'interesse del minore (Cass. I, n. 20248/2021). L'introduzione del nuovo art. 38 disp. att. c.c., applicabile ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023, dovrebbe aver risolto, in via definitiva, lo spinoso problema del riparto delle competenze tra Tribunale per i minorenni e Tribunale ordinario. |