Ricorso ex art. 333 c.c. con richiesta di provvedimento indifferibileInquadramentoL'art. 333 c.c. dispone che il Giudice possa pronunciare i “provvedimenti convenienti”, variabili nei contenuti a seconda della situazione concretamente esistente, qualora la condotta posta in essere da uno o da entrambi i genitori, anche se pregiudizievole per il figlio, non sia talmente grave da determinare la necessità di pronunciare un provvedimento ablativo della responsabilità genitoriale. L'adozione dei provvedimenti convenienti è possibile solo qualora l'inadempimento posto in essere dal genitore sia relativo alla persona del figlio, trovando applicazione l'art. 334 c.c. in caso di inadempimenti relativi al patrimonio del minore. L'emanazione dei provvedimenti in questione può essere richiesta anche in via d'urgenza, come nell'esemplificazione contenuta nella formula. FormulaTRIBUNALE PER I MINORENNI DI .... [1] RICORSO [2] AI SENSI DELL'ART. 333 C.C., 38 DISP. ATT. C.C. I Signori .... nati rispettivamente il .... a ...., il .... a ...., residenti in ...., .... via ...., (C.F. .... [3]; C.F. ....), rappresentati e difesi, in forza di procura a margine (o in calce del) del presente atto, dall'Avv. ...., C.F. .... domiciliati per il presente giudizio presso lo studio dell'Avv. ...., sito in ...., via ...., .... che indica ai fini delle comunicazioni da parte della Cancelleria l'indirizzo PEC .... ed il numero di fax .... ....: in qualità di ascendenti del minore .... nato il .... a .... e residente in .... via .... PREMESSO – che gli istanti sono i nonni del minore [4].... con il quale hanno un significativo legame; – che nell'ultimo periodo è stato possibile verificare che il bambino, di anni ...., non frequenta più la scuola; – che in particolare i genitori trascurano i loro doveri ed in particolare il dovere di garantire al figlio l'istruzione obbligatoria; – che tale circostanza determina un grave pregiudizio per il minore e per la sua serena crescita, incidendo sui suoi diritti fondamentali e potendo, a ragione, incidere sulla sua formazione scolastica ed in futuro lavorativa; – che gli istanti hanno cercato di interloquire con i genitori del minore i quali non sembrano comprendere la gravità della loro condotta e, soprattutto, delle conseguenze per il minore e per la sua crescita RITENUTO che la condotta posta in essere dai genitori del piccolo .... sia, ai sensi dell'art. 333 c.c., pregiudizievole per il minore e per i suoi diritti fondamentali CHIEDONO al Tribunale per i minorenni di adottare i provvedimenti convenienti [5], nel superiore interesse del minore .... ed in sua tutela, in via urgente, di limitare l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte dei coniugi ...., nati, rispettivamente, il ...., a ...., il ...., a .... (C.F. ...., C.F ...., residenti in ...., via ...., .... affidando in via d'urgenza il minore ai ricorrenti al fine di consentirgli di poter intraprendere e completare gli studi. Il presente procedimento è esente da contributo unificato. Luogo e data .... Firma Avv. .... Si allegano i seguenti documenti: 1) certificato di residenza; 2) stato di famiglia; 3) segnalazione del Preside della scuola primaria ..... PROCURA Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio l'Avv. ...., eleggendo domicilio nello studio dello stesso in ...., via .... e conferendo al medesimo ogni più ampia facoltà di legge. Per autentica della sottoscrizione .... Firma Avv. .... [1]Competente a pronunciare il provvedimento di cui all'art. 330 c.c., in forza di quanto prevede l'art. 38 disp. att. c.c. è, di regola, il Tribunale per i minorenni del luogo di abituale residenza del minore alla data della domanda in forza del nuovo art. 473-bis.11 c.p.c. Ove vi sia stato trasferimento del minore non autorizzato, e non sia decorso un anno, è competente il Tribunale del luogo di ultima residenza abituale del minore prima del trasferimento. Il legislatore già con la l. n. 206/2021 e poi con il d.lgs. n. 149/2022, è intervenuto sui criteri di ripartizione della competenza tra tribunale ordinario e tribunale per i minorenni. Questa ripartizione cesserà di esistere e di destare problemi applicativi non appena verranno adottati, in attuazione dell'art. 1, comma 1, della l. n. 206/2021, i decreti legislativi che comporteranno l'assegnazione alle sezioni circondariali dell'istituendo Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, le competenze che sono state fino ad oggi attribuite al Tribunale per i minorenni dal citato art. 38 disp.att.c.c., con la conseguenza che tutte le competenze che ancora oggi sono ripartite tra Tribunale ordinario e Tribunale per i minorenni confluiranno del Tribunale per le persone innanzi citato. Cass. S.U., n. 28329/2019 ha affermato che relativamente alle domande formulate in ambito UE, ove il minore, condotto all'estero con il consenso di entrambi i genitori, non rientri nello Stato di residenza abituale per decisione di uno solo di essi, è prorogata la giurisdizione dello Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale prima del mancato rientro, sempre che non sussistano le condizioni indicate nell'art. 10, del Regolamento (CE) n. 2201/2003. La medesima decisione ha peraltro rimarcato che ai fini dell'applicazione della lett. b) dell'articolo da ultimo citato, che a determinate condizioni attribuisce rilievo al soggiorno del minore per almeno un anno nello Stato in cui è trattenuto, non si può tenere conto della permanenza successiva alla data della proposizione della domanda, dovendosi dare applicazione al principio della perpetuatio iurisdictionis. [2]In base all'art. 2 del d.m. 7 agosto 2023, n. 110 (Regolamento per la definizione dei criteri di redazione, dei limiti e degli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo, ai sensi dell'articolo 46 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile), al fine di assicurare la chiarezza e la sinteticità degli atti processuali in conformità a quanto prescritto dall'art.121 c.p.c., i ricorsi sono redatti con la seguente articolazione: a) intestazione, contenente l'indicazione dell'ufficio giudiziario davanti al quale la domanda è proposta e della tipologia di atto; b) parti, comprensive di tutte le indicazioni richieste dalla legge; c) parole chiave, nel numero massimo di venti, che individuano l'oggetto del giudizio; d) nelle impugnazioni, estremi del provvedimento impugnato con l'indicazione dell'autoritàgiudiziaria che lo ha emesso, la data della pubblicazione e dell'eventuale notifica; e) esposizione distinta e specifica, in parti dell'atto separate e rubricate, dei fatti e dei motivi in diritto, nonché, quanto alle impugnazioni, individuazione dei capi della decisione impugnati ed esposizione dei motivi; f) nella parte in fatto, puntuale riferimento ai documenti offerti in comunicazione, indicati in ordine numerico progressivo e denominati in modo corrispondente al loro contenuto, preferibilmente consultabili con apposito collegamento ipertestuale; g) con riguardo ai motivi di diritto, esposizione delle eventuali questioni pregiudiziali e preliminari e di quelle di merito, con indicazione delle norme di legge e dei precedenti giurisprudenziali che si assumono rilevanti; h) conclusioni, con indicazione distinta di ciascuna questione pregiudiziale, preliminare e di merito e delle eventuali subordinate; i) indicazione specifica dei mezzi di prova e indice dei documenti prodotti, con la stessa numerazione e denominazione contenute nel corpo dell'atto, preferibilmente consultabili con collegamento ipertestuale; l) valore della controversia; m) richiesta di distrazione delle spese; n) indicazione del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. L'art. 3 lett. a) precisa che il ricorso deve avere un'estensione massima di 80.000 caratteri, salvi gli elementi esclusi dall'art. 4, e ferma restando (ex art. 5) la possibilità di superare detti limiti se la controversia presenta questioni di particolare complessità, anche in ragione della tipologia, del valore, del numero delle parti o della natura degli interessi coinvolti, ipotesi nella quale il difensore espone sinteticamente nell'atto le ragioni per le quali si è reso necessario il superamento dei limiti. Il richiamato Regolamento non trova applicazione, rispetto ai limiti dimensionali degli atti, nelle controversie di valore superiore a 500.000 euro. [3]In tutti gli atti introduttivi di un giudizio, compresa l'azione civile in sede penale e in tutti gli atti di prima difesa devono essere indicati: le generalità complete della parte, la residenza o sede, il domicilio eletto presso il difensore ed il C.F., oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, d.l. n. 98/2011, conv., con modif., in l. n. 111/2011). L'art. 125 c.p.c. dispone che gli atti di parte che introducono il giudizio o contengono la prima difesa, redatti dagli avvocati, devono indicare il codice fiscale e il numero di fax del difensore; l'omessa indicazione del fax nonché l'omessa indicazione del codice fiscale della parte comportano l'aumento della metà del contributo unificato (art. 13, comma 3-bis, d.P.R. n. 115/2002, modificato dalla l. n. 114/2014). A partire dal 18 agosto 2014 i medesimi atti non devono più contenere necessariamente l'indicazione dell'indirizzo PEC, essendo sufficiente l'indicazione del numero di fax; l'indirizzo PEC, infatti, è un dato che rimane acquisito nei rapporti con la cancelleria. [4]La Corte di Cassazione ha di recente affermato che nei giudizi de potestate, che riguardino entrambi i genitori ed ove non sia stato nominato un tutore provvisorio, l'art. 336, comma quarto, richiede la nomina di un curatore speciale ex art. 78 c.p.c. stante la presenza di un conflitto di interessi tra il minore ed entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale (Cass. I, n. 5256/2018; Cass. I, n. 11786/2021). Al riguardo giova evidenziare che con l'avvento del d.lgs. n. 149/2022 è entrato in vigore l'artt. 473-bis.7 c.p.c. il quale disciplinano i casi di nomina del tutore e curatore del minore. La nomina deve essere disposta nei casi in cui l'autorità giudiziaria pronunci provvedimento, anche temporaneo, la sospensione o la decadenza dalla responsabilità genitoriale di entrambi i genitori. All'esito del procedimento, ove venga disposta la limitazione della responsabilità genitoriale, può essere nominato un curatore al minore. Il successivo art. 473-bis.8 c.p.c. prevede i casi in cui la nomina del curatore speciale debba avvenire a pena di nullità ed in casi in cui il giudice possa comunque, in relazione a specifiche circostanze, nominarlo. [5]In tema di affidamento del minore, Cass. I, n. 28244/2019 ha affermato che il giudizio sull'adeguatezza del familiare prescelto quale affidatario temporaneo, ai sensi dell'art. 333 c.c., a soddisfare le esigenze del minore ed a salvaguardarne il sano ed equilibrato sviluppo psico-fisico, deve essere svolto dal giudice del merito valorizzando, fra le figure interfamiliari, il contributo al mantenimento del rapporto con la famiglia di origine. (Nella specie, è stata cassata la decisione che aveva disposto l'affidamento temporaneo eterofamiliare di un minore, senza aver adeguatamente valutato la possibilità dell'affido interfamiliare ai nonni). CommentoL'art. 333 c.c. prevede che il Giudice possa pronunciare i “provvedimenti convenienti”, variabili nei contenuti a seconda della situazione concretamente esistente, qualora la condotta posta in essere da uno o da entrambi i genitori, anche se pregiudizievole per il figlio, non sia talmente grave da determinare la necessità di pronunciare un provvedimento ablativo della responsabilità genitoriale. L'adozione dei provvedimenti convenienti è possibile solo qualora l'inadempimento posto in essere dal genitore sia relativo alla persona del figlio trovando applicazione l'art. 334 c.c. in caso di inadempimenti relativi al patrimonio del minore. I provvedimenti convenienti possono essere pronunciati a seguito di ricorso dell'altro genitore, dei parenti ovvero del Pubblico ministero. Quest'ultimo agisce in seguito a segnalazioni, esposti e comunicazioni che possono essere presentati non solo dai soggetti legittimati a presentare ricorso ma anche in seguito alla segnalazione di terzi, enti pubblici etc. Il ricorso potrà, a seconda della situazione concretamente esistente, contenere la richiesta di provvedimenti urgenti ovvero di allontanamento del genitore o del figlio stesso. Tale richiesta potrà essere contenuta sia in un ricorso formulato per ottenere la dichiarazione di decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale, ex art. 330 c.c., sia per ottenere un provvedimento conveniente ex art. 333 c.c. Il Tribunale per i minorenni pronuncia il richiesto provvedimento, tra le altre cose, dopo aver disposto l'ascolto del minore di anni dodici ovvero di età inferiore, se capace di discernimento. L'ascolto, che costituisce un dovere per il giudice ed un diritto per il minore, tuttavia può non essere effettuato ove sia manifestamente superfluo ovvero possa determinare un pregiudizio per il minore. Per i procedimenti introdotti in data successiva al 28 febbraio 2023 trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 473-bis c.p.c. Va rimarcato che Il genitore è litisconsorte necessario, munito del pieno potere di agire, contraddire e impugnare, nei giudizi aventi ad oggetto la limitazione o ablazione della sua responsabilità genitoriale (Cass. I, n. 4099/2018). Nel recente passato ove fosse stato pendente un giudizio di separazione, divorzio o ex art. 316 c.c. era competente a pronunciare i provvedimenti di cui agli artt. 330-333 c.c. il Tribunale che procede secondo quanto prevedeva l'art. 38 disp. att. c.c. nella precedente formulazione (cfr. Cass. VI-I, n. 25798/2016) ed il conflitto di competenza tra tribunale ordinario e tribunale per i minorenni andava risolto secondo il criterio della prevenzione (Cass. VI, ord. n. 1866/2019). Il d.lgs. n. 149 del 2022 ha riscritto, ancora una volta, l'art. 38 disp.att. La disposizione prevede, nell'attuale formulazione la competenza del tribunale per i minorenni per i provvedimenti contemplati dagli articoli 84, 90, 250, ultimo comma, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, del codice civile. Sono di competenza del tribunale ordinario i procedimenti previsti dagli artt. 330,332,333,334 e 335 del codice civile, anche se instaurati dal pubblico ministero, quando è già pendente o è instaurato successivamente tra le stesse parti, giudizio di separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio ovvero giudizio ai sensi dell'art. 250, comma 4, 267,277, secondo comma e 316 del codice civile, ovvero un giudizio per la modifica delle condizioni relative al minore statuito da un precedente provvedimento.. In questi casi il tribunale per i minorenni, d'ufficio o su richiesta di parte, senza indugio e comunque entro il termine di quindici giorni dalla richiesta, adotta tutti gli opportuni provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse del minore e trasmette gli atti al tribunale ordinario, innanzi al quale il procedimento, previa riunione, continua. I provvedimenti adottati dal tribunale per i minorenni conservano la loro efficacia fino a quando sono confermati, modificati o revocati con provvedimento emesso dal tribunale ordinario. Il pubblico ministero della procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, nei casi di trasmissione degli atti dal tribunale per i minorenni al tribunale ordinario, provvede alla trasmissione dei propri atti al pubblico ministero della procura della Repubblica presso il tribunale ordinario. |