Ricorso ex art. 333 c.c. con richiesta di allontanamento del minore dalla residenza familiareInquadramentoL'art. 333 c.c. dispone che il Giudice possa pronunciare i “provvedimenti convenienti”, variabili nei contenuti a seconda della situazione concretamente esistente, qualora la condotta posta in essere da uno o da entrambi i genitori, anche se pregiudizievole per il figlio, non sia talmente grave da determinare la necessità di pronunciare un provvedimento ablativo della responsabilità genitoriale. L'adozione dei provvedimenti convenienti è possibile solo qualora il comportamento posto, o non posto, in essere dal genitore sia relativo alla persona del figlio, trovando applicazione l'art. 334 c.c. in caso di inadempimenti e condotte pregiudizievoli relativi al patrimonio del minore. Laddove la condotta posta in essere dai genitori determini la necessità di adottare tempestivamente ed in via d'urgenza provvedimenti particolarmente incisivi sull'esercizio della responsabilità genitoriale è anche possibile, stante la nuova formulazione dell'art. 333 c.c. così come modificato dalla l. n. 149/2001, disporre l'allontanamento del minore dalla residenza familiare, al fine di preservarne la serenità psicofisica. FormulaTRIBUNALE PER I MINORENNI DI .... [1] RICORSO [2] AI SENSI DEGLI ARTT. 333,336 C.C., 38 DISP. ATT. C.C. I Sig.ri .... nati, rispettivamente, il .... a ...., il .... a ...., residenti in ...., .... via ...., (C.F. .... [3]; C.F. ....), rappresentati e difesi, in forza di procura a margine (o in calce del) del presente atto, dall'Avv. ...., C.F. ...., domiciliati per il presente giudizio presso lo studio dell'Avv. ...., sito in ...., via ...., ...., che indica ai fini delle comunicazioni da parte della Cancelleria l'indirizzo PEC .... ed il numero di fax ....: in qualità di ascendenti del minore ...., nato il .... a .... e residente in ...., via .... PREMESSO – che gli istanti sono i nonni [4] del minore ...., con il quale hanno un significativo legame; – che i genitori del minore sono entrambi tossicodipendenti e recentemente la madre, per tale causa, è stata più volte ricoverata in una struttura ospedaliera; – che il bambino vive in un ambiente insalubre, continuamente esposto a pregiudizi e pericoli in forza della condizione in cui versano i genitori, la cui situazione è emersa occasionalmente solo di recente; – che attualmente i genitori trascurano i loro doveri, non occupandosi in modo adeguato del figlio per le seguenti ragioni (specificare e documentare i fatti dai quali emerge il pregiudizio attuale e futuro per il figlio); – che gli istanti hanno cercato di interloquire con i genitori del minore i quali non sembrano comprendere la gravità della situazione, della loro condotta, delle conseguenze per il minore e per la sua crescita né risultano intenzionati ad intraprendere alcun percorso riabilitativo; – non risultano pendenti ulteriori procedimenti riguardanti il minore; RITENUTO che la condotta posta in essere dai genitori del piccolo .... sia pregiudizievole per il minore, per la sua serena ed equilibrata crescita e per i suoi diritti fondamentali, ex art. 333 c.c. CHIEDONO al Tribunale per i minorenni di adottare i provvedimenti convenienti [5], nel superiore interesse del minore .... limitando l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte dei coniugi ...., nati, rispettivamente, il .... a .... ed il .... a .... (C.F. ...., C.F. ....), residenti in ...., via ....; CHIEDONO inoltre, in via d'urgenza, stante la sussistenza di un pregiudizio imminente ed irreparabile., l'allontanamento di .... (nome e cognome) dalla residenza familiare, disponendone contestualmente il collocamento presso l'abitazione degli istanti sita in ..... Il presente procedimento è esente da contributo unificato (artt. 10, d.P.R. n. 115/2002) Luogo e data .... Firma Avv. .... Si allegano i seguenti documenti: 1) certificato di residenza; 2) stato di famiglia; 3) certificazioni mediche e del SERT di ..... In via istruttoria si chiede: 1) .... 2) .... PROCURA Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio l'Avv. ...., eleggendo domicilio nello studio dello stesso in ...., via .... e conferendo al medesimo ogni più ampia facoltà di legge. Per autentica della sottoscrizione .... Firma Avv. .... [1]È competente il Tribunale per i minorenni del luogo di abituale residenza del minore al momento della domanda. Non rilevano i trasferimenti temporanei. [2]In base all'art. 2 del d.m. 7 agosto 2023, n. 110 (Regolamento per la definizione dei criteri di redazione, dei limiti e degli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo, ai sensi dell'articolo 46 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile), al fine di assicurare la chiarezza e la sinteticità degli atti processuali in conformità a quanto prescritto dall'art. 121 c.p.c., i ricorsi sono redatti con la seguente articolazione: a) intestazione, contenente l'indicazione dell'ufficio giudiziario davanti al quale la domanda è proposta e della tipologia di atto; b) parti, comprensive di tutte le indicazioni richieste dalla legge; c) parole chiave, nel numero massimo di venti, che individuano l'oggetto del giudizio; d) nelle impugnazioni, estremi del provvedimento impugnato con l'indicazione dell'autorità giudiziaria che lo ha emesso, la data della pubblicazione e dell'eventuale notifica; e) esposizione distinta e specifica, in parti dell'atto separate e rubricate, dei fatti e dei motivi in diritto, nonché, quanto alle impugnazioni, individuazione dei capi della decisione impugnati ed esposizione dei motivi; f) nella parte in fatto, puntuale riferimento ai documenti offerti in comunicazione, indicati in ordine numerico progressivo e denominati in modo corrispondente al loro contenuto, preferibilmente consultabili con apposito collegamento ipertestuale; g) con riguardo ai motivi di diritto, esposizione delle eventuali questioni pregiudiziali e preliminari e di quelle di merito, con indicazione delle norme di legge e dei precedenti giurisprudenziali che si assumono rilevanti; h) conclusioni, con indicazione distinta di ciascuna questione pregiudiziale, preliminare e di merito e delle eventuali subordinate; i) indicazione specifica dei mezzi di prova e indice dei documenti prodotti, con la stessa numerazione e denominazione contenute nel corpo dell'atto, preferibilmente consultabili con collegamento ipertestuale; l) valore della controversia; m) richiesta di distrazione delle spese; n) indicazione del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. L'art. 3 lett. a) precisa che il ricorso deve avere un'estensione massima di 80.000 caratteri, salvi gli elementi esclusi dall'art. 4, e ferma restando (ex art. 5) la possibilità di superare detti limiti se la controversia presenta questioni di particolare complessità, anche in ragione della tipologia, del valore, del numero delle parti o della natura degli interessi coinvolti, ipotesi nella quale il difensore espone sinteticamente nell'atto le ragioni per le quali si è reso necessario il superamento dei limiti. Il richiamato Regolamento non trova applicazione, rispetto ai limiti dimensionali degli atti, nelle controversie di valore superiore a 500.000 euro. [3]In tutti gli atti introduttivi di un giudizio, compresa l'azione civile in sede penale, e in tutti gli atti di prima difesa devono essere indicati: le generalità complete della parte, la residenza o sede, il domicilio eletto presso il difensore ed il C.F., oltre che della parte anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, d.l. n. 98/2011, conv., con modif., in l. n. 111/2011). [4]La Corte di Cassazione ha di recente affermato che nei giudizi de potestate, che riguardino entrambi i genitori ed ove non sia stato nominato un tutore provvisorio, l'art. 336, comma quarto, richiede la nomina di un curatore speciale ex art. 78 c.p.c. stante la presenza di un conflitto di interessi tra il minore ed entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale (Cass. I, n. 5256/2018; Cass. I; n. 11786/2021). Al riguardo va evidenziato che il Giudice, in considerazione delle circostanze, può nominare un curatore speciale al minore ex art. 473-bis.8 c.p.c. [5]Nelle more dell'adozione del provvedimento definitivo, il Giudice può adottare un decreto provvisoriamente esecutivo i provvedimenti necessari nell'interesse del minore. Contro i provvedimenti temporanei ed urgenti è ammesso reclamo. CommentoIl ricorso, che chiede al giudice l'intervento a tutela del figlio minorenne per la condotta a lui pregiudizievole tenuta da uno o da entrambi i genitori, a seconda della situazione concretamente esistente, potrà contenere la richiesta di provvedimenti urgenti ovvero di allontanamento del genitore o del figlio stesso. Tale richiesta potrà essere contenuta sia in un ricorso formulato per ottenere la dichiarazione di decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale ex art. 330 c.c. sia per ottenere un provvedimento conveniente ex art. 333 c.c. Competente a pronunciare il provvedimento di cui all'art. 330 c.c., in forza di quanto prevede l'art. 38 disp. att. c.c. è, di regola, il Tribunale per i minorenni del luogo di abituale residenza del minore alla data della domanda, “a prescindere dagli eventuali trasferimenti di carattere contingente e transitorio” (Cass. I, n. 11022/1997). Nel recente passato ove fosse stato pendente un giudizio di separazione, divorzio o ex art. 316 c.c. era competente a pronunciare i provvedimenti di cui agli artt. 330-333 c.c. il Tribunale che procedeva secondo quanto prevedeva l'art. 38 disp. att. c.c. nella precedente formulazione (cfr. Cass. VI-I, n. 25798/2016) ed il conflitto di competenza tra tribunale ordinario e tribunale per i minorenni andava risolto secondo il criterio della prevenzione (Cass. VI, ord. n. 1866/2019). Il d.lgs. n. 149/2022 ha riscritto, ancora una volta, l'art. 38 disp. att. La disposizione prevede, nell'attuale formulazione la competenza del tribunale per i minorenni per i provvedimenti contemplati dagli artt. 84, 90, 250, ultimo comma, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, del codice civile. Sono di competenza del tribunale ordinario i procedimenti previsti dagli artt. 330,332,333,334 e 335 del codice civile, anche se instaurati dal pubblico ministero, quando è già pendente o è instaurato successivamente tra le stesse parti, giudizio di separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio ovvero giudizio ai sensi dell'art. 250, comma 4, 267,277, comma 2 e 316 del c.c., ovvero un procedimento per la modifica delle condizioni dettate da precedenti provvedimenti a tutela del minore. In questi casi il tribunale per i minorenni, d'ufficio o su richiesta di parte, senza indugio e comunque entro il termine di quindici giorni dalla richiesta, adotta tutti gli opportuni provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse del minore e trasmette gli atti al tribunale ordinario, innanzi al quale il procedimento, previa riunione, continua. I provvedimenti adottati dal tribunale per i minorenni conservano la loro efficacia fino a quando sono confermati, modificati o revocati con provvedimento emesso dal tribunale ordinario. Il pubblico ministero della procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, nei casi di trasmissione degli atti dal tribunale per i minorenni al tribunale ordinario, provvede alla trasmissione dei propri atti al pubblico ministero della procura della Repubblica presso il tribunale ordinario. La decisione viene emessa dopo aver disposto l'ascolto del minore che abbia compiuto gli anni dodici ovvero di età inferiore, se capace di discernimento. L'ascolto, che costituisce un dovere per il giudice ed un diritto per il minore, tuttavia può non essere effettuato ove sia manifestamente superfluo ovvero possa determinare un pregiudizio per il minore. Trovano applicazione, per i procedimenti introdotti in data successiva al 28 febbraio 2023, le disposizioni di cui agli artt. 473-bis e ss. c.p.c. Qualora sia pendente un procedimento di separazione, divorzio, di risoluzione delle controversie tra genitori ex art. 316, il genitore è comunque litisconsorte necessario, munito del pieno potere di agire, contraddire e impugnare, nei giudizi aventi ad oggetto la limitazione o ablazione della sua responsabilità genitoriale (Cass. I, n. 4099/2018). |